Regolamento

Regolamento per l’Attuazione
dello Statuto dell’Associazione ASS.I.V. - Associazione Italiana Vigilanza

Titolo I
Degli scopi statutari

Art. 1


Al fine di attuare compiutamente gli scopi previsti dall’art.3 dello Statuto spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione di adottare delibere che consentano:

1) dare concreto impulso alle strutture e ai servizi centrali dell’Associazione, anche mediante la costituzione di dipartimenti, comitati tecnici o commissioni i quali provvederanno ad organizzare l’assistenza degli associati in materia tecnico-operativa fiscale, amministrativa, sindacale anche mediante seminari e convegni;
2) di fissare le linee generali di politica sindacale di cui al successivo articolo 18 nella stipulazione dei contratti o accordi di lavoro;
3) di dare impulso alla Scuola di Formazione la cui azione dovrà svolgersi nel rispetto delle leggi che regolano la materia e in collaborazione con le competenti Autorità;
4) di dar vita ad idonee iniziative, anche pubblicistiche, idonee a rendere consapevole l’opinione pubblica e gli associati della validità della funzione di vigilanza privata e dell’attività svolta nei vari campi di azione della associazione.

Titolo II
Imprese Associate

Art. 2

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’Impresa interessata e la qualità di associato si acquista dalla data della delibera.
Alla domanda di iscrizione redatta su apposito modulo predisposto dall’Associazione devono essere allegati i seguenti documenti:

1) copia della licenza di P.S. per l’esercizio dell’attività;
2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
3) DURC – Documento Unico Regolarità contributiva;
4) Certificato rilasciato dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 14 del Dls 472 del 18 dicembre 1997.

La domanda deve, altresì contenere i dati relativi:

1) alle generalità del legale rappresentante e dell’eventuale Direttore dell’Istituto;
2) al numero dei dipendenti alla domanda e alla posizione INAIL al fine della giusta classificazione dell’Impresa per la determinazione dei contributi associativi.

Art. 3

Ai fini della partecipazione alla vita associativa e dell’esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo, si considerano associati:

- il legale rappresentante dell’impresa e/o il titolare della licenza di P.S.;
- il loro procuratore speciale

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, ultimo comma dello Statuto, il diritto di partecipare alle riunioni degli organi associativi e i diritti di elettorato attivo e passivo possono essere esercitati dagli associati in regola con il versamento dei contributi associativi e dei contributi di assistenza contrattuale.

Si considerano in regola con il pagamento dei contributi associativi le Imprese che abbiano effettuato i relativi versamenti per l’esercizio finanziario precedente e per quello in corso alla data di riunione dei vari organi associativi, secondo le modalità e le scadenze fissate nelle apposite delibere assembleari.
Per la partecipazione all’Assemblea l’attestazione della regolarità dei versamenti contributivi è fatta dal Tesoriere o dalla Segreteria Generale dell’Associazione.

Art. 5

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, III comma, dello Statuto, l’associato che abbia cessato l’attività ha l’obbligo di darne comunicazione all’ Associazione entro 30 giorni dall’evento. A tal fine fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.
In mancanza della comunicazione di cui al comma precedente, l’Impresa interessato rimane debitore dei contributi associativi dovuti per l’esercizio finanziario in corso alla data di cessazione dell’attività, salvo che il Consiglio Direttivo dell’Associazione in occasione della delibera relativa alla dichiarazione di decadenza non si pronunci espressamente per la rinuncia al credito contributivo.

Titolo III
Degli Organi

Art. 6

Le adunanze degli Organi associativi sono disposte a norma dello Statuto dell’Associazione e all’inizio della riunione deve essere dato atto della validità dell’adunanza stessa.
Di ciascuna adunanza deve essere redatto verbale da trascrivere in un apposito libro dopo l’approvazione del verbale stesso nella prima seduta successiva dell’Organo. Nel verbale deve essere dato atto del dissenso della minoranza.
Nell’ipotesi che la convocazione dell’organo sia effettuata su richiesta del Consiglio Direttivo o degli Associati, nel verbale deve essere annotata la procedura e la motivazione.
I verbali sono redatti dal Segretario generale o da un funzionario di Segreteria; in mancanza, da un componente dell’Organo all’uopo designato.

Art. 7

Per l’elezione del Presidente dell’Associazione, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora non siano accolte le proposte del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può procedere alla elezione stessa mediante la presentazione di liste di candidati per gli organi collegiali.
La proposta è ammessa se è sottoscritta da un numero di associati possessori nel complesso di almeno un terzo dei voti attribuiti ai partecipanti all’assemblea.
In caso di presentazione di più liste è ammesso il solo voto di lista e ogni elettore può votare per una sola lista che deve contenere, come condizione di ammissibilità, un numero di candidati pari a quello previsto dallo Statuto per l’organo al quale la lista si riferisce.
Nel caso che nessuna lista o nessun candidato alla Presidenza abbiano riportato la prescritta maggioranza assoluta di voti validi, le votazioni saranno ripetute nella stessa seduta altre due volte.
In caso di ulteriore esito negativo sarà convocata una successiva assemblea entro 30 giorni con il medesimo ordine del giorno.

Art. 8

Il Presidente dell’Associazione o chi ne fa le veci può chiamare a partecipare – senza diritto di voto – all’Assemblea, al Consiglio Direttivo e al Giunta di Presidenza uno o più Consulenti.
Il Presidente della Commissione sindacale nazionale presenzia alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Agli effetti del diritto alla cooptazione fino a tre membri da parte del Consiglio Direttivo, si intendono idonee ad essere cooptate sia persone esterne alla categoria degli operatori del settore de quo, che persone operanti nel settore e non elette,
sempre che i loro requisiti individuali corrispondano a quelli precisati nell’art. 15 del presente Statuto.

Art. 10

Il Consiglio emana direttive per la gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione , nonché per la disciplina sia del rapporto di lavoro con gli addetti della Segreteria Generale, sia dei rapporti di consulenza e di collaborazione professionale.
In riferimento all’art. 10 dello statuto sociale il termine d’impresa va inteso come provincia autorizzata ed operante.

Titolo V
Della politica sindacale

Art. 11
Le linee generali di politica sindacale, anche per i rapporti con le forze sociali e con le competenti Autorità, sono fissate dal Consiglio Direttivo e sono gestite con la collaborazione responsabile di un’apposita Commissione nazionale della quale il Consiglio stesso nomina il Presidente ed il Segretario, incaricando questi ultimi di proporre, ove ritenuto opportuno, altri membri allo stesso Consiglio.
La Commissione sindacale nazionale è assistita dal Segretario Generale dell’Associazione e da eventuali Consulenti all’uopo nominati dal Consiglio Direttivo; essa rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.
La carica di Commissario sindacale è gratuita, salvo che il Consiglio Direttivo non deliberi diversamente.

Art. 12
La Commissione sindacale nazionale ha in particolare il compito di:
a) fare proposte al Consiglio Direttivo in materia sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, nonché in materia di addestramento e di formazione professionale;
b) stipulare i Contratti di Lavoro secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo;
c) coordinare con il Delegato Regionale di pertinenza l’attività sindacale territoriale per la stipulazione degli accordi o contratti integrativi a livello locale, assicurando il rispetto delle linee direttive di politica sindacale e delle norme fissate in materia dal Contratto Nazionale mediante un severo controllo del comportamento degli associati;
d) svolgere ogni tipo di indagine per la preparazione ai contratti e per l’analisi dei costi;
e) nominare eventualmente un Vice Presidente tra i suoi membri.

Art. 13
La Commissione Sindacale nazionale è convocata dal suo Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con le modalità che la Commissione stessa stabilisce.
Le riunioni si svolgono di norma presso la sede nazionale dell’Associazione e le delibere sono adottate validamente con la partecipazione di almeno i due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. In mancanza, le questioni sono sottoposte all’esame del Consiglio Direttivo che decide.
Il Segretario della Commissione cura, con l’assistenza della Segreteria generale dell’Associazione , la redazione dei verbali e la predisposizione e l’elaborazione della documentazione ritenuta utile ai lavori della Commissione stessa.

Art. 14
La stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea generale che delibera previo parere del Consiglio Direttivo, al quale spetta di garantire la conformità dell’operato della Commissione Sindacale al mandato ricevuto.
Titolo VI
Dell’amministrazione finanziaria

Art. 15
L’amministrazione finanziaria è affidata al Tesoriere che la esercita secondo le direttive emanate dal Consiglio.
Le direttive dovranno in particolare riguardare:
a) la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo;
b) le modalità di riscossione dei contributi;
c) la messa in mora del debitore, l’emissione di ordini di pagamento mediante cambiale-tratta e l’azione giudiziaria di recupero;
d) le possibilità di sanatoria e rateizzazione del debito in casi eccezionali;
e) la sede della Tesoreria.
Titolo VII
Disposizioni finali

Art. 16
Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati e sono approvate dall’Assemblea ordinaria.

 

 

 

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