Statuto
ASSOCIAZIONE ITALIANA VIGILANZA ASS.I.V.
Titolo I
Costituzione e Durata – Sede e Scopi
Art. 1
L’associazione avente denominazione “ASS.I.V. – Associazione Italiana Vigilanza”, costituita a Roma il giorno 11 aprile 2006 con atto del Notaio Andrea Leofreddi di Roma, è disciplinata dal presente Statuto.
L’associazione ha sede in Roma, Via Sistina n. 23 e la sua durata è a tempo indeterminato ed avrà termine per deliberazione dell’assemblea dei soci. Ad essa possono aderire le imprese, comunque denominate o giuridicamente organizzate, che svolgono, nell’ambito delle leggi che le regolano, attività di vigilanza e custodia di beni mobili ed immobili, nonché trasporto valori.
Art. 2
L’associazione non può avere vincoli con i partiti politici ed è autonoma rispetto ai pubblici poteri. La sua attività è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.
L’associazione può aderire ad Organizzazioni nazionali ed internazionali in relazione ai propri fini statutari.
Art. 3
L’associazione, nel presupposto che le Imprese svolgono una insostituibile funzione di tutela della proprietà privata nel più ampio contesto dell’interesse pubblico alla prevenzione dei reati contro la proprietà stessa, si propone di:
a) tutelare gli interessi generali di categoria e di rappresentarli adeguatamente a qualunque livello politico ed istituzionale;
b) garantire, nel rispetto della libera iniziativa imprenditoriale del settore, l’assoluta priorità della superiore finalità istituzionale della sicurezza privata e delle condizioni etico – professionali, economiche ed organizzative che ne costituiscono presupposto inscindibile ed inderogabile;
c) promuovere la formazione di una opinione pubblica sulla importanza sociale dell’attività di vigilanza privata anche in relazione alla sua funzione ausiliaria dell’attività di Pubblica Sicurezza;
d) promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e la formazione culturale e professionale degli Associati;
e) tenere costantemente informati gli Associati sulle disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni che interessano la categoria;
f) rappresentare gli interessi degli Associati nelle sedi istituzionali nazionali ed europee oltrechè nelle trattative per il rinnovo dei CCNL e degli integrativi territoriali di categoria;
g) conferire attestati d’onore al merito e svolgere ogni possibile iniziativa di carattere sociale ed umanitario, particolarmente a favore dei dipendenti da Imprese associate e dei loro familiari in stato di bisogno;
h) esercitare ogni altro compito deliberato dall’Assemblea Generale degli associati per la tutela e la rappresentanza degli interessi di categoria.
Titolo II
Associati
Art. 4
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le Imprese che svolgono le attività di cui all’art. 1. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione insindacabile.
La qualità di associati si acquista dalla data della delibera e comporta, sia l’esercizio dei diritti di tutela, controllo e partecipazione alla vita associativa, sia l’osservanza, sul piano giuridico e sul piano morale, dei doveri così come previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi dell’Associazione validamente adottate.
Gli Associati aderenti all’Associazione mantengono piena autonomia di azione nello svolgimento delle proprie attività nel campo della rispettiva competenza territoriale con particolare riferimento alla propria struttura organizzativa, amministrativa e finanziaria ed alla loro attività funzionale per lo svolgimento dei compiti di carattere locale non contrastanti con le direttive generati della Associazione.
L’Associato esercita i diritti connessi con l’appartenenza all’Associazione solo se in regola con il versamento dei contributi.
Art. 5
La qualità di associato si perde per recesso, decadenza ed esclusione. Il recesso deve essere comunicato all’Associazione dall’associato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del biennio di cui al successivo art. 26.
La decadenza opera di diritto nei confronti dell’associato che ha cessato l’attività di vigilanza ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che:
a) non assolva agli obblighi contributivi dopo la messa in mora;
b) si sia reso gravemente inadempiente agli altri obblighi previsti dal presente Statuto o derivanti da delibere validamente assunte dagli organi associativi;
c) per comportamenti manifestamente contrari e/o gravemente lesivi nei confronti dell’Associazione.
L’esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi che l’hanno determinata, e l’associato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
Titolo III
Organi
Art. 6
Sono organi dell’Associazione :
1 ) l’Assemblea Generale;
2 ) il Consiglio Direttivo;
3 ) il Presidente;
4 ) la Giunta di Presidenza;
5 ) la Segreteria Generale;
6 ) il Delegato regionale;
7 ) il Collegio dei Revisori dei Conti;
8 ) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche di cui al presente Statuto sono gratuite, ad eccezione delle cariche assunte da estranei alla categoria.
Art. 7
L’Assemblea dell’Associazione è composta dalla totalità degli associati in regola con il versamento dei contributi. Essa può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario precedente; l’Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dal presente Statuto.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria è disposta dal Presidente o da chi ne fa le veci, e può essere richiesta anche dal Consiglio Direttivo con delibera rappresentante i due terzi dello stesso o da almeno un terzo degli associati, con l’obbligo di specificare l’ordine del giorno.
Nei casi in cui la convocazione sia richiesta, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati, il Presidente o chi ne fa le veci deve provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; ove non vi provveda, la convocazione è fatta con le stesse modalità dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica o attraverso altre modalità di comunicazione che assicurino la certezza del ricevimento, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, salvo il caso d’urgenza per il quale la convocazione può essere fatta con altre modalità nel rispetto del termine minimo di preavviso di otto giorni e fermo restando quanto previsto per il caso di scioglimento dell’ Associazione di cui al successivo art. 30.
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della prima e della seconda convocazione che potranno essere previste per la stessa data.
Art. 8
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente non meno della metà degli associati. In seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti non meno di due terzi degli associati e in seconda convocazione quando ne sia presente la maggioranza, salvo quanto previsto dal successivo art. 30 per il caso di scioglimento dell’Associazione.
Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega, scritta da altro associato, da uno dei soggetti di cui all’art. 3 del Regolamento di attuazione al presente Statuto.
Il soggetto che sia legale rappresentante (Presidente, Amministratore Delegato o Amministratore Unico) di più entità, può rappresentare validamente le stesse in forma diretta in ogni sede associativa, fino a un numero di tre. Gli associati che risultino comunque controllati dalla stessa società o impresa, non potranno esprimere un numero di voti superiore al 20% dei presenti a votare in proprio o per delega.
Art. 9
L’Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci. Su proposta del Presidente o di un decimo degli associati presenti, l’Assemblea designa altro associato.
Il Segretario Generale dell’Associazione funge da Segretario dell’Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento il Presidente designa il sostituto.
Art. 10
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi; quelle dell’Assemblea straordinaria sono prese con maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validi.
Per le deliberazioni assembleari ciascuna impresa associata ha diritto ad un voto in assemblea; più un voto per l’Impresa da 16 a 100 dipendenti; più due voti per l’Impresa da 101 a 300 dipendenti; più tre voti per l’Impresa da 301 a 600 dipendenti; più quattro voti per l’Impresa da 601 a 1000 dipendenti; più cinque voti per l’Impresa che occupi più di 1000 dipendenti.
Art. 11
L’Assemblea ordinaria:
1) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
2) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
3) fissa la misura delle quote di ammissione e dei contributi ordinari a carico degli associati;
4) approva il Regolamento di attuazione dello Statuto;
5) approva il contratto Collettivo Nazionale del Lavoro;
6) delibera su ogni altro argomento di competenza assembleare ai sensi del presente Statuto e posto all’ordine del giorno secondo le norme del precedente art. 7.
L’assemblea in cui vengono rinnovati gli organismi dirigenti, potrà svolgersi in due parti, una pubblica in cui potranno essere invitati (autorità, parlamentari ecc.), ed una privata in cui saranno presenti esclusivamente i delegati degli associati per esercitare le funzioni previste dal presente Statuto.
Art. 12
Alla scadenza degli organismi di cui all’art. 6, almeno 60 gg. prima della convocazione dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo nomina una commissione di Designazione elettorale di almeno tre membri che possono essere scelti tra i componenti del direttivo o anche tra gli associati, con il compito di redigere una lista di candidati per gli organismi di cui sopra. A tale scopo avvieranno consultazioni tra gli organismi dirigenti dell’Associazione in scadenza e con i rappresentanti delle aziende associate, allo scopo di redigere una rosa di candidati per l’elezione alle cariche sociali da sottoporre all’assemblea. Di norma la lista dei candidati dovrà essere di numero almeno pari a quello dei membri degli organismi in scadenza con la possibilità di aumentare il numero dei candidati del 20% per consentire la possibilità di scegliere in una rosa di candidati più ampia. Di norma l’elezione degli organismi dirigenti avviene in modo palese; nel caso in cui almeno un terzo dei presenti in assemblea, in proprio o per delega, ne faccia richiesta si procederà alla votazione con scrutinio segreto. La costituzione del seggio elettorale, la distribuzione delle schede elettorali e lo scrutinio delle stesse sarà compito della commissione elettorale, nominata dall’assemblea precedentemente alla scelta delle modalità di voto.
Art. 13
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Art. 14
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dal numero dei membri compreso tra quindici e ventisette. Possono essere eletti e far parte del Consiglio Direttivo anche membri esterni di provata capacità, competenza e in possesso di requisiti individuali, fino a un massimo di tre.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione e si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei Consiglieri lo richiedano.
Il Consigliere assente per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo. Il consigliere per il quale viene meno il rapporto di rappresentanza con la società associata, decade dalle cariche. Il Consigliere/i eletto che sia decaduto o venisse a cessare dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito mediante cooptazione e verrà ratificato dalla prima assemblea convocata. In caso di mancata ratifica si procederà seduta stante alla costituzione del seggio elettorale per la nomina del consigliere/i mancanti.
Nel caso di contemporanea cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo di nomina elettiva, il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria degli associati per l’integrazione del Consiglio Direttivo stesso fino alla scadenza statutaria.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente nei termini e con le modalità previste dall’art. 7.
Esso delibera validamente con la partecipazione personale della maggioranza dei suoi componenti, e, salva specifica previsione di maggioranze qualificate, a maggioranza dei presenti prevalendo in caso di parità nelle votazioni palesi il voto di chi presiede.
In caso di parità nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo politico e di amministrazione dell’Associazione con pieni poteri per la sua gestione ordinaria e straordinaria che può delegare, in tutto o in parte, al Presidente.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) nomina al suo interno il Presidente
b) nomina tra i suoi membri il Tesoriere e i Vice Presidenti e i consiglieri delegati che comporranno la Giunta di Presidenza;
c) nomina la Commissione di Designazione
d) cura l’attuazione delle delibere assembleari e sorveglia il rispetto dello Statuto da parte degli Associati;
e) nomina il Segretario Generale e ne fissa le attribuzioni e i compensi;
f) nomina i delegati regionali
g) emana le direttive per la gestione finanziaria e approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;
h) conferisce incarichi professionali e procede alla nomina di consulenti ed esperti anche fra persone estranee all’Associazione e ne fissa le attribuzioni e i compensi;
i) delibera l’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli Associati;
j) fissa le linee direttive di politica sindacale e nomina l’apposita Commissione cui spetta di attuare tali linee a stipulare i Contratti di Lavoro;
k) provvede alla designazione di rappresentanti dell’associazione nelle commissioni ed organi di Enti nei quali la rappresentanza venga richiesta oppure sia ritenuta utile agli interessi della categoria;
l) assume e licenzia il personale della Segreteria Generale e ne fissa i compiti e le retribuzioni;
m) stabilisce la struttura organizzativa ed operativa della Sede Centrale dell’Associazione, con specifico riguardo alle esigenze di assistenza, informazione tutela degli Associati;
Il Consiglio Direttivo svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.
Art. 18
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ad ogni effetto di legge e di Statuto.
Ne ha la firma che può delegare ad un Vice Presidente (con funzioni vicarie).
In caso di vacanza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano.
Il Presidente, nei casi di urgenza, e sentita la Giunta di Presidenza, può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire nella prima seduta successiva.
Il Presidente è eletto successivamente all’elezione del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati completi.
Nel permanere delle cause di assenza o impedimento, accertate dal Consiglio Direttivo, e nel caso di dimissioni, la Commissione di Designazione, di cui all’art. 12 , tempestivamente inizierà le consultazioni per l’individuazione delle candidature da sottoporre all’Assemblea.
Art. 19
Giunta di Presidenza
La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti con funzioni vicarie da scegliersi tra i componenti di nomina elettiva (nel numero massimo di cinque).
Il Presidente può chiamare a partecipare – senza diritto di voto – alla riunione della Giunta di Presidenza persone di provata competenza professionale anche se non appartenenti al Consiglio Direttivo o all’Associazione.
La Giunta di Presidenza delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti e le decisioni sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei componenti.
La Giunta di Presidenza coadiuva, anche con potere consultivo e di proposta, il Presidente nell’esplicazione del suo mandato.
La Giunta di Presidenza è convocata dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con preavviso di dieci giorni, e con l’indicazione dell’ordine del giorno. In caso di urgenza, tale termine è ridotto alla metà e la convocazione è fatta anche con telegramma.
La Giunta di Presidenza rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Art. 20
Tesoriere
Il Tesoriere viene scelto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.
Il Tesoriere presenzia alle riunioni del Giunta di Presidenza, onde poter assisterlo adeguatamente in ciò di sua pertinenza, quale organo tecnico le cui funzioni sono previste all’art. 27 del presente Statuto.
Art. 21
Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea Generale; dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente tra i membri effettivi.
Il Collegio dei Revisori:
a) sorveglia la gestione amministrativa dell’Associazione eseguendo le opportune verifiche;. procede alla verifica del rendiconto annuale e del bilancio economico preventivo, riferendone all’Assemblea Generale.
I membri effettivi del Collegio dei Revisori hanno l’obbligo di partecipare alle sedute in cui il Consiglio Direttivo provvede a esaminare ed approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario.
Essi hanno. altresì, il diritto di partecipare senza diritto di voto, ma con funzione consultiva, alle altre riunioni del Consiglio stesso.
Art. 22
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri estranei alla categoria, di cui uno con funzioni di Presidente, eletto al suo interno, scelti fra persone di provata competenza giuridica e probità. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente tra i membri effettivi.
Al Collegio spettano i seguenti compiti:
a) dare parere agli altri organi dell’associazione su questioni di carattere generale;
b) decidere le controversie insorte tra associati e associazione sull’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi;
c) decidere le controversie tra associati che ne facciano richiesta.
Nel caso di cui alle lettere b) e c) il Collegio decide insindacabilmente quale arbitro amichevole compositore, con le più ampie facoltà istruttorie.
I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è disciplinato da apposito regolamento approvato dall’Assemblea dell’Associazione.
TITOLO IV
Segreteria Generale
Art. 23
La Segreteria Generale assicura il buon andamento dell’Associazione sulla base delle delibere degli organi associativi e mantiene il più stretto e proficuo rapporto con gli associati.
Spetta alla Segreteria Generale:
1) coadiuvare il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta, il Tesoriere e gli altri organi associativi nell’espletamento delle funzioni e nell’esercizio dei poteri ad essi attribuiti dal presente Statuto;
2) dare esecuzione alle delibere degli organi;
3) organizzare gli uffici in conformità alle istruzioni impartite dal Presidente e dalla Giunta;
4) potrà coordinare l’attività dei consulenti e dei Delegati Regionali, di cui al successivo art. 24,al fine di garantire la corretta applicazione, ad ogni livello, della linea politica associativa e delle deliberazioni degli organi statutari;
5) assistere la Commissione Sindacale nelle trattative per i rinnovi dei Contratti di Lavoro;
6) svolgere ogni altro compito deliberato dal Consiglio Direttivo;
7) il Consiglio potrà in qualsiasi momento avocare a sè deleghe e funzioni attribuite al Segretario Generale.
La Segreteria Generale è affidata alla responsabilità del Segretario Generale nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta.
In quest’ultimo caso la responsabilità della Segreteria Generale è attribuita a ciascun Vice Presidente, il quale svolgerà le relative funzioni a rotazione, secondo le disposizioni e i tempi fissati dal Consiglio Direttivo.
Art. 24
Delegato regionale
Al fine di un maggiore radicamento nei territori regionali e per poter rappresentare l’Associazione nella contrattazione collettiva di secondo livello e negli enti bilaterali regionali viene istituita la figura del delegato regionale.
Il delegato regionale viene nominato dal Consiglio Direttivo tra gli associati, della regione in questione, su proposta della giunta di presidenza e resta in carica sino al rinnovo delle cariche associative o a revoca da parte del consiglio direttivo delle deleghe affidate sulla base delle quali potrà promuovere le politiche associative ed il proselitismo di nuovi associati, seguire le contrattazioni collettive di secondo livello delle province del territorio regionale e potrà partecipare alle delegazioni trattanti, è delegato a partecipare ai lavori dell’ente bilaterale regionale e segue e coordina le problematiche in seno ai tavoli tecnici istituiti presso prefetture. Riferisce puntualmente del suo operato alla Giunta di Presidenza che soprattutto in materia di contratti integrativi ne deve ratificare l’operato.
TITOLO V
Fondo comune
Amministrazione Finanziaria
Art. 25
Fondo Comune
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dai beni mobili ed immobili dei quali per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altra causa l’Associazione sia proprietaria.
La quota di ammissione e il contributo ordinario sono deliberati dall’Assemblea.
Il contributo straordinario può essere deliberato dal Consiglio Direttivo quando particolari circostanze lo richiedano, con l’obbligo di sottoporre la delibera stessa alla ratifica dell’Assemblea ordinaria da convocarsi entro il trimestre successivo.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 26
L’impegno finanziario degli associati verso l’Associazione vale per due esercizi dall’ammissione e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non vengano presentate formali dimissioni a mezzo di raccomandata almeno sei mesi prima del 31 marzo del biennio di scadenza. Nel caso di cessazione dell’attività, qualora non ne venga data comunicazione entro 30 giorni, permane l’obbligo di pagare i contributi per l’esercizio finanziario in corso alla data dell’evento, salvo la rinuncia al credito.
In caso di recesso, decadenza o esclusione l’associato perde ogni diritto sul fondo comune.
Le quote associative versate dagli associati sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 27
Tesoreria
La gestione finanziaria è affidata al Tesoriere che la esercita secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Egli ha la cassa dell’Associazione della quale risponde nei confronti del Consiglio Direttivo; esige e riscuote i contributi associativi ed ogni altro credito, provvede ai pagamenti secondo il bilancio approvato e le deliberazioni degli organi associativi e predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario.
Al Tesoriere compete il rimborso delle spese vive sostenute per gestire l’amministrazione e per frequentare la Tesoreria. Il Consiglio Direttivo può stabilire l’erogazione di un emolumento annuo a favore del Tesoriere.
Art. 28
Bilanci
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede a esaminare e approvare il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo, che sono successivamente sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale ordinaria, corredati dalle relazioni illustrative del Tesoriere e del Collegio dei Revisori.
TITOLO VI
Modifiche statutarie
Scioglimento dell’Associazione
Art. 29
Modifiche statutarie
Le modifiche al presente Statuto, sono deliberate dall’Assemblea straordinaria e possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati con le modalità fissate dal precedente art. 7.
Nell’ipotesi che le proposte di modifiche siano formulate da un terzo degli associati è prescritto il parere preventivo del Consiglio Direttivo.
Art. 30
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può essere richiesto, con proposta motivata, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
Esso è deliberato dall’Assemblea straordinaria all’uopo convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, con un preavviso di almeno trenta giorni.
L’Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell’Associazione è validamente costituita con la partecipazione diretta o per delega di almeno i tre quarti degli associati in prima convocazione e dei due terzi in seconda convocazione.
La delibera di scioglimento deve contenere – a pena di nullità – la nomina dei liquidatori dell’Associazione, le modalità di liquidazione e la destinazione del Fondo comune che dovrà obbligatoriamente essere destinato ad altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
TITOLO VII
Disposizioni finali
Art. 31
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione, valgono le disposizioni di Legge in vigore.
F.to Antonio Staino
f.to Ruben Bianchini
f.to Mattioli Gastone
f.to Antonio Fogazzaro
f.to Valter Ioannucci
f.to Arturo Menghi Sartorio
f.to Giulio Gravina
f.to Margherita Dolci
f.to Gravina Francesco
f.to Bruno Viglione
f.to Andrea Menegazzi
f.to Colli Roberto
f.to Luigi Compiano
f.to Campagna Giuseppe
f.to Gennaro Catone
f.to Antonio Matarazzo
f.to Carlo Alberto Mattioli
f.to Gulluni Nicodemo
f.to Geremia Russo
f.to Mario Fabrizi de’ Biani
f.to Ambrosi Giuseppe
f.to Raffaele Zanè
f.to Luigi Magliuolo
f.to Enrico Izzi
f.to Andrea Leofreddi Notaio