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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 gennaio 1999, n. 85

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2007)
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  31-7-1999

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 213, con la quale sono state apportate modifiche ad alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea;
Visto l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, di recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali dell'annesso XVII (sicurezza) alla convenzione relativa all'aviazionecivile internazionale, fatta a Chicago il 7 dicembre 1944;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia;
Visto l'articolo 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante norme sulle società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;
Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, il 12 novembre 1997, n. 521, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto l'articolo 5, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto medesimo;
Visto l'articolo 1, comma 5-ter, della legge 3 agosto 1995, n. 351, così come sostituito dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni sui canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'articolo 17 della direttiva 96/67 CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, in tema di accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, con cui è stato istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile;
Ritenuta la necessità di dare concreta attuazione all'articolo 5 della citata legge n. 217/1992, al fine di razionalizzare i servizi di controllo e l'impiego di personale delle forze di polizia in ambito aeroportuale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n. U.L. 473 del 28 gennaio 1999;
Considerata la necessità di adeguarsi al parere espresso dal Consiglio di Stato nella parte in cui suggerisce che l'affidamento in concessione alle società di gestione aeroportuale avvenga "di norma", integrando la disposizione mediante la previsione esplicita di un potere di direttiva in capo alle amministrazioni competenti;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Con il presente regolamento vengono determinati i servizi di controllo in ambito aeroportuale che possono essere affidati in concessione, a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.
2. Con il presente regolamento vengono altresì stabiliti gli ambiti funzionali, le condizioni e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi di cui al comma 1, i requisiti dei soggetti concessionari e dei terzi affidatari, nonché le caratteristiche funzionali minime delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate e le caratteristiche essenziali, anche ai fini della vigilanza e del controllo, degli altri servizi di controllo, che non comportano l'esercizio di pubbliche potestà, effettuati in ambito aeroportuale.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i servizi di controllo per il cui espletamento è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
4. Restano ferme le attribuzioni e i compiti delle amministrazioni pubbliche. Restano disciplinati dall'articolo 139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i doveri di collaborazione con gli organi di polizia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 9/1992, vedi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante: "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942, edizione straordinaria.
- Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezzza", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931.
- La legge 5 maggio 1976, n. 324, recante: "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 31 maggio 1976.
- La legge 1 aprile 1981, n. 121, recante: "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile 1981, supplemento ordinario n. 17.
- La legge 13 maggio 1983, n. 213, recante: "Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 24 maggio 1983.
- Il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, di recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 5 settembre 1985, è il seguente:
"Art. 19. - Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanerà le disposizioni tecniche, idonee a tutelare l'incolumità dei passeggeri, equipaggi, operatori aeroportuali e del pubblico in generale in ogni circostanza connessa con l'attività aeronautica civile e specialmente in caso di atto illecito diretto contro la sicurezza dell'aviazione civile, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 17 ''sicurezzà' alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.
Con il decreto ministeriale di cui al presente comma verranno altresì stabilite:
a) le modalità per l'elaborazione di un ''programma di sicurezzà' inteso ad assicurare, in un quadro di cooperazione internazionale, l'incolumità, la regolarità e l'efficienza dell'aviazione civile nei confronti degli atti illeciti diretti contro la sua sicurezza;
b) la composizione e il funzionamento di un apposito comitato interministeriale incaricato di assicurare il necessario coordinamento per l'attuazione del ''programma di sicurezzà' sopra indicato".
- Il testo dell'art. 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante: "Disposizioni urgenti per adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992, è il seguente:
"Art. 5 (Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia). - 1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità doganale, nonché i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, è consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di apparecchi alle forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali.
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresì gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.
4. In caso di necessità l'autorità di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di controllo.
4-bis. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425, le parole: ''(Francia e Svizzera)'' sono sostituite dalle seguenti: ''(Francia, Svizzera e Austrià'".
- Il testo dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, è il seguente:
"13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498".
- Il decreto 12 novembre 1997, n. 521, recante: "Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998.
- Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, recante: "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi", pubblicato nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995, è il seguente:
"1. Rientrano nel settore trasporti:
a) (Omissis);
b) la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, di porti marittimi o interni, nonché di altri impianti terminali di trasporto".
- Il testo dell'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicato nel supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 1997, è il seguente:
"188. Il comma 5-ter dell'art. 1 del decretolegge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente:
''5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449''".
- Il testo dell'art. 17 della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 272/36 del 25 ottobre 1996, è il seguente:
"Art. 17 (Sicurezza). - Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di sicurezza negli aeroporti".
- Il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, recante: "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 9/1992 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 139 del citato R.D. n. 773/1931 è il seguente:
"Art. 139 (Art. 140 T.U. 1926). - Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria".