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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 novembre 2019, n. 139

Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. (19G00145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/2022)
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vigente al 28/03/2024
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  • Caratteristiche delle navi, requisiti delle guardie giurate, modalità di svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile
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Testo in vigore dal:  19-12-2019

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il comma 5-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione delle modalità d'impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;
Visto altresì l'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del citato decreto-legge n.107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, fatta a Londra il 1° novembre 1974;
Visto il regolamento (CE) 31 marzo 2004 n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa alle competenze del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, recante «Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»;
Visto il decreto del Ministro della difesa, del 24 settembre 2015 e successive modificazioni, recante «Individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria nell'ambito delle quali è consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 28 dicembre 2012, n. 266, concernente «Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria»;
Considerata la necessità di garantire adeguati servizi di protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana da parte delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;
Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato numero affare 1904/2016, n. 02780/2018 di spedizione, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 22 novembre 2018;
Vista la nota n. 17007/8, prot. 0021706, del 29 marzo 2019, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria, le modalità per l'acquisto, l'imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l'utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonché i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave con riguardo alle modalità operative di svolgimento dei servizi a bordo.
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, e successive modifiche, come modificato dal decreto legge 15 febbraio 2015, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.43, recante "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite.
Misure urgenti antipirateria", che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione delle modalità d'impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2011, n. 160:
«Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria). - 1.
2.
3.
4. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization» (IMO), è consentito, nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), a protezione delle stesse.
5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 31 dicembre 2019 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.
5-bis. Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, può utilizzare le armi comuni da sparo nonché le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 4.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2012, sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma.
6.
6-bis.
6-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- Il Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, Supplemento Ordinario, successivamente modificato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2008, n. 234.
- Il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Edizione Speciale.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n.105.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313. Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, Supplemento Ordinario.
- Il Reg. (CE) 31 marzo 2004, n. 725/2004, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 29 aprile 2004, n. L129.
- La legge 28 gennaio 1994, n.84, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n.28, Supplemento Ordinario.
- Il decreto dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2009, n.298, Supplemento Ordinario.
- Il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2011, n. 36, Supplemento Ordinario.
- Il decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2015, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2015, n. 232.
- Il decreto del Ministro dell'interno 28 dicembre 2012, n. 266 (Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013.

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.