Statuto

Statuto (scarica in formato PDF)

ASS.I.V. – ASSOCIAZIONE ITALIANA VIGILANZA E SERVIZI FIDUCIARI

Titolo I

Costituzione e Durata – Sede e Scopi

Art. 1

L’associazione avente denominazione “ASS.I.V. Associazione Italiana Vigilanza e Servizi fiduciari”, di seguito associazione, è disciplinata dal presente Statuto.

L’associazione ha sede in Roma, in via Sistina, 23, e la sua durata è a tempo indeterminato ed avrà termine per deliberazione dell’assemblea dei soci. Ad essa possono aderire le imprese, comunque denominate o giuridicamente organizzate, che svolgono, nell’ambito delle leggi che le regolano, attività di vigilanza e custodia di beni mobili ed immobili, nonché trasporto valori ed altri servizi previsti dalla normativa in essere e in divenire, in esclusiva agli istituti di vigilanza privata. Possono altresì aderire all’associazione le aziende che svolgono le attività di servizi fiduciari, non ricomprese tra quelle esclusivamente previste dal D.M. 269/2010 per la vigilanza privata da eseguirsi da guardie particolari giurate.

Art. 2

L’associazione non può avere vincoli con i partiti politici ed è autonoma rispetto ai pubblici poteri. La sua attività è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione. L’associazione può aderire ad Organizzazioni nazionali ed internazionali in relazione ai propri fini statutari.

Art. 3

L’associazione, nel presupposto che le Imprese svolgono complessivamente un’insostituibile funzione di tutela e di sicura fruizione della proprietà privata nel più ampio contesto dell’interesse pubblico alla prevenzione dei reati contro la proprietà stessa, si propone di:

a) tutelare gli interessi generali di categoria e di rappresentarli adeguatamente a qualunque livello politico ed istituzionale;

b) garantire, nel rispetto della libera iniziativa imprenditoriale del settore, l’assoluta priorità della superiore finalità istituzionale della sicurezza privata e delle condizioni eticoprofessionali, economiche ed organizzative che ne costituiscono presupposto inscindibile ed inderogabile;

c) promuovere la formazione di una opinione pubblica sulla importanza sociale dell’attività di vigilanza privata e servizi fiduciari, anche in relazione alla loro funzione ausiliaria dell’attività di Pubblica Sicurezza;

d) promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e la formazione culturale e professionale degli associati;

e) tenere costantemente informati gli associati sulle disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni che interessano la categoria;

f) rappresentare gli interessi degli associati nelle sedi istituzionali nazionali ed europee oltreché nelle trattative per il rinnovo dei CCNL e degli integrativi territoriali di categoria;

g) conferire attestati d’onore al merito e svolgere ogni possibile iniziativa di carattere sociale ed umanitario, particolarmente a favore dei dipendenti da Imprese associate e dei loro familiari in stato di bisogno;

h) esercitare ogni altro compito deliberato dall’Assemblea Generale degli associati per la tutela e la rappresentanza degli interessi di categoria.

Titolo II

Associati

Art. 4

Possono essere ammesse a far parte dell’associazione le Imprese che svolgono le attività di cui all’art. 1. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione insindacabile. La qualità di associati si acquista dalla data della delibera e comporta, sia l’esercizio dei diritti di tutela, controllo e partecipazione alla vita associativa, sia l’osservanza, sul piano giuridico e sul piano morale, dei doveri così come previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi dell’associazione validamente adottate.

Gli associati aderenti all’associazione mantengono piena autonomia di azione nello svolgimento delle proprie attività nel campo della rispettiva competenza territoriale con particolare riferimento alla propria struttura organizzativa, amministrativa e finanziaria ed alla loro attività funzionale per lo svolgimento dei compiti di carattere locale non contrastanti con le direttive generali della associazione.

L’associato potrà esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche associative, solo dopo 6 mesi dalla delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, mentre potrà regolarmente votare per l’approvazione del bilancio e per gli altri punti all’ordine del giorno.

L’associato esercita i diritti connessi con l’appartenenza all’associazione solo se in regola con il versamento dei contributi.

Art. 5

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza ed esclusione. Il recesso deve essere comunicato all’associazione dall’associato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del biennio di cui al successivo art. 26.

La decadenza opera di diritto nei confronti dell’associato che ha cessato l’attività di vigilanza ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che:

a) non assolva agli obblighi contributivi dopo la messa in mora;

b) si sia reso gravemente inadempiente agli altri obblighi previsti dal presente Statuto o derivanti da delibere validamente assunte dagli organi associativi;

c) per comportamenti manifestamente contrari e/o gravemente lesivi nei confronti dell’associazione.

L’esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi che l’hanno determinata, e l’associato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Titolo III

Organi

Art. 6

Sono organi dell’associazione:

1 ) l’Assemblea Generale;

2 ) il Consiglio Direttivo;

3 ) il Presidente;

4 ) la Giunta di Presidenza;

5 ) la Segreteria Generale;

6 ) il Delegato regionale;

7 ) il Collegio dei Revisori dei Conti;

8 ) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche di cui al presente Statuto sono gratuite, ad eccezione delle cariche assunte da estranei alla categoria.

Art. 7

L’Assemblea dell’associazione è composta dalla totalità degli associati in regola con il versamento dei contributi. Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario precedente o, qualora condizioni particolari lo richiedano, entro sei mesi con delibera del Consiglio Direttivo; l’Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dal presente Statuto.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria è disposta dal Presidente o da chi ne fa le veci, può essere richiesta anche dal Consiglio Direttivo con delibera appresentante i due terzi dello stesso o da almeno un terzo degli associati, con l’obbligo di specificare l’ordine del giorno.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati, il Presidente o chi ne fa le veci deve provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; ove non vi provveda, la convocazione è fatta con le stesse modalità dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata o attraverso altre modalità di comunicazione che assicurino la certezza del ricevimento, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, salvo il caso d’urgenza per il quale la convocazione può essere fatta con altre modalità nel rispetto del termine minimo di preavviso di otto giorni e fermo restando quanto previsto per il caso di scioglimento dell’associazione di cui al successivo art. 30.

L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della prima e della seconda convocazione che potranno essere previste per la stessa data.

Art. 8

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente non meno della metà degli associati. In seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei presenti.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti non meno di due terzi degli associati e in seconda convocazione quando ne sia presente la maggioranza, salvo quanto previsto dal successivo art. 30 per il caso di scioglimento dell’associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare, da altro associato o da uno dei soggetti di cui all’art. 3 del Regolamento di attuazione al presente Statuto, mediante delega scritta.

Il soggetto che sia legale rappresentante (Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Procuratore o Delegato) di una o più associati, può rappresentare validamente la/le stesse in forma diretta in assemblea esprimendo comunque un numero di voti non eccedente il 20% dei voti espressi dagli associati presenti rappresentati in proprio o per delega.

Art. 9

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in caso di impedimento, da chi ne fa le veci così come previsto all’art. 17 del presente Statuto.

Il Segretario Generale dell’associazione funge da Segretario dell’Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento il Presidente designa il sostituto.

Art. 10

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi; quelle dell’Assemblea straordinaria sono prese con maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validi, nel caso che non si raggiunga la maggioranza nei primi tre scrutini, si procederà ad ulteriore votazione per la quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

Per le deliberazioni assembleari ciascuna impresa associata ha diritto ad un numero di voti in Assemblea così come meglio specificato all’art. 10 bis del regolamento attuativo allegato al presente Statuto. Gli associati espressione delle imprese esercenti servizi fiduciari potranno esprimere, complessivamente in Assemblea, non più del 30 % dei voti attribuiti ai presenti in proprio e per delega degli associati espressione delle imprese di vigilanza privata.

Art. 11

L’Assemblea ordinaria:

.1elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
.2approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
.3fissa la misura delle quote di ammissione ordinarie e dei contributi a carico degli associati;
.4approva il Regolamento di attuazione dello Statuto;
.5approva il contratto Collettivo Nazionale del Lavoro;
.6delibera su ogni altro argomento di competenza assembleare ai sensi del presente Statuto e posto all’ordine del giorno secondo le norme del precedente art. 7.
L’assemblea in cui vengono rinnovati gli organismi dirigenti, potrà svolgersi in due parti, una pubblica in cui potranno essere invitati (rappresentanti istituzionali o invitati a vario titolo), ed una privata in cui saranno presenti esclusivamente gli associati e/o i loro delegati, per esercitare le funzioni previste dal presente Statuto.

Art. 12

Alla scadenza degli organismi di cui all’art. 6, almeno 60 gg. prima della convocazione dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo nomina una commissione di Designazione elettorale di almeno tre membri che possono essere scelti tra i componenti del direttivo o anche tra gli associati, con il compito di redigere una lista di candidati per gli organismi di cui sopra. A tale scopo i componenti della commissione, avvieranno consultazioni tra gli organismi dirigenti dell’associazione in scadenza e con i rappresentanti delle aziende associate, allo scopo di redigere una rosa di candidati per l’elezione alle cariche sociali da sottoporre all’assemblea. Di norma la lista dei candidati dovrà essere di numero almeno pari a quello dei membri degli organismi in scadenza con la possibilità di aumentare il numero dei candidati del 20% per consentire la possibilità di scegliere in una rosa di candidati più ampia. Di norma l’elezione degli organismi dirigenti avviene in modo palese; nel caso in cui almeno un terzo dei presenti in assemblea, in proprio o per delega, ne faccia richiesta si procederà alla votazione con scrutinio segreto. La costituzione del seggio elettorale, la distribuzione delle schede elettorali e lo scrutinio delle stesse sarà compito della commissione elettorale, nominata dall’assemblea precedentemente alla scelta delle modalità di voto.

Art. 13

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

Art. 14

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dal numero dei membri compreso tra quindici e trenta. Possono essere eletti e far parte del Consiglio Direttivo anche membri esterni di provata capacità, competenza e in possesso di requisiti individuali, fino a un massimo di tre.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e potrà essere rinnovato annualmente per un terzo dei suoi membri, i quali sono rieleggibili.

Per il primo biennio, dall’entrata in vigore del presente Statuto, le modalità di scadenza annuale dei membri del direttivo, verranno concordate all’interno dell’organo stesso.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’associazione e si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei consiglieri lo richiedano.

Il consigliere assente per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto. Il consigliere per il quale viene meno il rapporto di rappresentanza con l’impresa associata, decade dalle cariche. Il consigliere/i eletto/i che sia decaduto o venisse a cessare dalla carica per qualsiasi motivo sarà sostituito mediante cooptazione da parte del Consiglio Direttivo che verrà ratificata nella prima assemblea convocata. In caso di mancata ratifica si procederà seduta stante alla costituzione del seggio elettorale per la nomina del consigliere/i mancante/i.

Nel caso di contemporanea cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo di nomina elettiva, non sarà possibile integrare il consiglio attraverso la cooptazione, ma il Presidente o chi ne fa le veci convocherà l’Assemblea ordinaria degli associati per l’integrazione del Consiglio Direttivo stesso fino alla scadenza prevista statutariamente.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente nei termini e con le modalità previste dall’art. 15. Esso delibera validamente con la partecipazione personale della maggioranza dei suoi componenti, e, salva specifica previsione di maggioranze qualificate, a maggioranza dei presenti prevalendo in caso di parità nelle votazioni palesi il voto di chi presiede.

In caso di parità nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo politico e di amministrazione dell’associazione con pieni poteri per la sua gestione ordinaria e straordinaria che può delegare, in tutto o in parte, al Presidente, ed alla Giunta di Presidenza.

In particolare il Consiglio Direttivo:

a) nomina al suo interno il Presidente;
b) nomina tra i suoi membri il Tesoriere e i Vice Presidenti e i consiglieri delegati che comporranno la Giunta di Presidenza;
c) nomina la Commissione di Designazione
d) cura l’attuazione delle delibere assembleari e sorveglia il rispetto dello Statuto da parte degli Associati;
e) nomina il Segretario Generale ed, eventualmente, il Direttore, fissandone le attribuzioni ed i compensi;
f) delibera l’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli Associati;
g) approva il rendiconto finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Art. 18

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione ad ogni effetto di legge e di Statuto.

Ne ha la firma che può delegare ad un Vice Presidente (con funzioni vicarie).

In caso di vacanza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano.

Il Presidente, nei casi di urgenza, e sentita la Giunta di Presidenza, può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire nella prima seduta successiva.

Il Presidente è eletto successivamente all’elezione del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati completi. Salvo diversa delibera assembleare così come previsto nel regolamento per l’attuazione dello Statuto.

Nell’eventualità di assenze prolungate o per impedimento, accertate dalla Giunta di Presidenza, o nel caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo provvederà senza indugio a nominare fra i suoi componenti un nuovo Presidente.

Art. 19

Giunta di Presidenza

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti con funzioni vicarie da scegliersi tra i componenti di nomina elettiva, in un numero compreso tra tre e nove escluso il Presidente.

Il Presidente può chiamare a partecipare – senza diritto di voto – alla riunione della Giunta di Presidenza persone di provata competenza professionale anche se non appartenenti al Consiglio Direttivo o all’associazione.

La Giunta di Presidenza delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti e le decisioni sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei componenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.

La Giunta di Presidenza coadiuva, anche con potere consultivo e di proposta, il Presidente nell’esplicazione del suo mandato.

Il direttore ed il segretario dell’associazione potranno essere invitati alle riunioni della giunta e del direttivo e nel caso redigono i verbali di riunione.

La Giunta di Presidenza è convocata dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con preavviso di dieci giorni, e con l’indicazione dell’ordine del giorno. In caso di urgenza, tale termine è ridotto alla metà e la convocazione è fatta anche con telegramma, fax o posta elettronica certificata.

La Giunta di Presidenza riferisce ed informa il Consiglio Direttivo del proprio operato e delle delibere assunte.

La Giunta di Presidenza rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

In particolare la Giunta di Presidenza:

a) nomina i delegati regionali;
b) propone al consiglio per l’approvazione le direttive per la gestione finanziaria, il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario annuale;
c) conferisce incarichi professionali e procede alla nomina di consulenti ed esperti anche fra persone estranee all’Associazione e ne fissa le attribuzioni e i compensi;
d) fissa le linee direttive di politica sindacale e nomina l’apposita commissione cui spetta di attuare tali linee a stipulare i Contratti di Lavoro;
e) istituisce, se del caso, apposite commissioni per lo studio, l’elaborazione di proposte e la rappresentanza nelle componenti sedi in materie che per specificità tecniche e/o operative necessitino di competenze specialistiche. Alle commissioni potranno partecipare rappresentanti degli Istituti associati e professionisti di comprovata esperienza. Le commissioni così istituite riferiscono alla Giunta. La partecipazione alle Commissioni si intende a titolo gratuito, salvo per i professionisti esterni.
f) provvede alla designazione di rappresentanti dell’associazione nelle commissioni ed organi di Enti nei quali la rappresentanza venga richiesta oppure sia ritenuta utile agli interessi della categoria;
g) assume e licenzia il personale della Segreteria Generale e ne fissa i compiti e le retribuzioni, stabilisce la struttura organizzativa ed operativa della Sede Centrale dell’Associazione, con specifico riguardo alle esigenze di assistenza, informazione tutela degli Associati.

Art. 20

Tesoriere

Il Tesoriere viene scelto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito. Il Tesoriere presenzia alle riunioni della Giunta di Presidenza, onde poter assisterla adeguatamente in ciò di sua pertinenza, quale organismo tecnico le cui funzioni sono previste all’art. 27 del presente Statuto.

Art. 21

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea Generale; dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente tra i membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori:

a) sorveglia la gestione amministrativa dell’associazione eseguendo le opportune verifiche;
b) procede alla verifica del rendiconto annuale e del bilancio economico preventivo, riferendone all’Assemblea Generale.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori hanno l’obbligo di partecipare alle sedute in cui il Consiglio Direttivo provvede a esaminare ed approvare il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo.

Essi hanno, altresì, il diritto di partecipare con funzione consultiva alle altre riunioni del Consiglio stesso.

Art. 22

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri estranei alla categoria, di cui uno con funzioni di Presidente, eletto al suo interno, scelti fra persone di provata competenza giuridica e probità. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente tra i membri effettivi.

Al Collegio spettano i seguenti compiti:

a) dare parere agli altri organi dell’associazione su questioni di carattere generale;
b) decidere le controversie insorte tra associati e associazione sull’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi;
c) decidere le controversie tra associati che ne facciano richiesta.

Nel caso di cui alle lettere b) e c) il Collegio decide insindacabilmente quale arbitro amichevole compositore, con le più ampie facoltà istruttorie.

I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è disciplinato da apposito regolamento approvato dall’Assemblea dell’associazione.

Per l’esercizio delle loro funzioni ai componenti del collegio dei probiviri è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

La sede del collegio per l’esercizio delle sue funzioni è stabilita nella sede dell’associazione.

Titolo IV

Segreteria Generale

Art. 23

La Segreteria Generale assicura il buon andamento dell’associazione sulla base delle delibere degli organi associativi e mantiene il più stretto e proficuo rapporto con gli associati, della Segreteria Generale fa parte anche il direttore, se nominato, con compiti di coordinamento delle varie attività, e di organizzazione degli uffici.

Spetta alla Segreteria Generale:

.1coadiuvare il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta, il Tesoriere e gli altri organi associativi nell’espletamento delle funzioni e nell’esercizio dei poteri ad essi attribuiti dal presente Statuto;
.2dare esecuzione alle delibere degli organi;
.3organizzare gli uffici in conformità alle istruzioni impartite dal Presidente e dalla Giunta;
.4potrà coordinare l’attività dei consulenti e dei Delegati Regionali, di cui al successivo art. 24, al fine di garantire la corretta applicazione, ad ogni livello, della linea politica associativa e delle deliberazioni degli organi statutari;
.5assistere la Commissione Sindacale nelle trattative per i rinnovi dei Contratti di Lavoro;
.6svolgere ogni altro compito deliberato dal Consiglio Direttivo;
la Giunta potrà in qualsiasi momento avocare a sé deleghe e funzioni attribuite alla Segreteria generale.

La Segreteria Generale è affidata alla responsabilità del Direttore, ove nominato, coadiuvato dal Segretario Generale o di quest’ultimo, in mancanza del Direttore, nominati entrambi dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta.

Art. 24

Delegato regionale

Al fine di un maggiore radicamento nei territori regionali e per poter rappresentare l’associazione nella contrattazione collettiva di secondo livello e negli enti bilaterali regionali viene istituita la figura del delegato/i regionale/i, tenendo in considerazione anche il settore delle aziende esercenti l’attività relative ai servizi fiduciari.

Il delegato regionale viene nominato dalla Giunta di Presidenza tra gli associati della regione in questione, resta in carica sino al rinnovo delle cariche associative o a revoca da parte delle deleghe affidate sulla base delle quali potrà promuovere le politiche associative ed il proselitismo di nuovi associati sul territorio, seguire le contrattazioni collettive di secondo livello delle province del territorio regionale e potrà partecipare alle delegazioni trattanti, è delegato a partecipare ai lavori dell’ente bilaterale regionale e segue e coordina le problematiche in seno ai tavoli tecnici istituiti presso prefetture. Riferisce puntualmente del suo operato alla Giunta di Presidenza che soprattutto in materia di contratti integrativi ne deve ratificare l’operato.

Titolo V

Fondo comune

Amministrazione finanziaria

Art. 25

Fondo Comune

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dai beni mobili ed immobili dei quali per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altra causa l’associazione sia proprietaria.

La quota di ammissione e il contributo ordinario sono deliberati dall’Assemblea.

Il contributo straordinario può essere deliberato dal Consiglio Direttivo quando particolari circostanze lo richiedano, con l’obbligo di sottoporre la delibera stessa alla ratifica dell’Assemblea ordinaria da convocarsi entro il trimestre successivo.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell’associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 26

L’impegno finanziario degli associati verso l’associazione vale per due esercizi dall’ammissione e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non vengano presentate formali dimissioni a mezzo di raccomandata almeno sei mesi prima del 31 marzo del biennio di scadenza. Nel caso di cessazione dell’attività, qualora non ne venga data comunicazione entro 30 giorni, permane l’obbligo di pagare i contributi per l’esercizio finanziario in corso alla data dell’evento, salvo la rinuncia al credito.

In caso di recesso, decadenza o esclusione l’associato perde ogni diritto sul fondo comune.

Le quote associative versate dagli associati sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 27

Tesoreria

La gestione finanziaria è affidata al Tesoriere che la esercita secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dalle Leggi.

Egli ha la cassa dell’associazione della quale risponde nei confronti del Consiglio Direttivo; esige e riscuote i contributi associativi ed ogni altro credito, provvede ai pagamenti secondo il bilancio approvato e le deliberazioni degli organi associativi e predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario.

Al Tesoriere compete il rimborso delle spese vive sostenute per gestire l’amministrazione e per frequentare la Tesoreria. Il Consiglio Direttivo può stabilire l’erogazione di un emolumento annuo a favore del Tesoriere.

Art. 28

Bilanci
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede a esaminare e approvare il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo, che sono successivamente sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale ordinaria, corredati dalle relazioni illustrative del Tesoriere e del Collegio dei Revisori.

Titolo VI

Modifiche statutarie

Scioglimento dell’Associazione

Art. 29

Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto, sono deliberate dall’Assemblea straordinaria e possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati con le modalità fissate dal precedente art. 7.

Nell’ipotesi che le proposte di modifiche siano formulate da un terzo degli associati è prescritto il parere preventivo del Consiglio Direttivo.

Art. 30

Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione può essere richiesto, con proposta motivata, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

Esso è deliberato dall’Assemblea straordinaria all’uopo convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, con un preavviso di almeno trenta giorni.

L’Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell’associazione è validamente costituita con la partecipazione diretta o per delega di almeno i tre quarti degli associati in prima convocazione e dei due terzi in seconda convocazione.

La delibera di scioglimento deve contenere – a pena di nullità – la nomina dei liquidatori dell’associazione, le modalità di liquidazione e la destinazione del Fondo comune che dovrà obbligatoriamente essere destinato ad altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione, valgono le disposizioni di Legge in vigore