Antipirateria Marittima: torniamo a parlarne, a distanza di oltre un anno, a seguito del Decreto del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2019 nr. 139 (G.U. serie generale nr. 284 del 4/12/2019), emanato di concerto con il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Non nascondiamo che si è trattato di un’autentica sorpresa, che arriva sulla scrivania delle Associazioni di categoria senza alcun preavviso, e solo a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Questo con buona pace del principio della trasparenza e del tanto auspicato rapporto di concertazione pubblico/privato.

L’ultimo contatto che gli operatori del settore, tramite l’ASSIV (l’Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari), hanno avuto con le Istituzioni, risale infatti al maggio del 2018. In quella data era stato convocato dal Prefetto Giovanni Migliorelli, presso il Ministero degli Interni un incontro nel quale erano stati illustrati i contenuti della bozza del Decreto Ministeriale recante la disciplina sostitutiva delle disposizioni di cui al D.M. 266/2012, in materia di impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana in servizio antipirateria.    

Già in quella sede, sebbene complessivamente soddisfatti dal risultato dell’interlocuzione con i Ministeri interessati, dato che erano state recepite di fatto tutte le istanze rappresentate dall’ASSIV nelle riunioni dei tavoli tecnici tenutesi nel giugno del 2015 e nel marzo del 2016, era stata evidenziata una grave criticità riferita alla definizione dei corsi di formazione delle Guardie Giurate antipirateria.

L’Assiv a tale proposito al termine della riunione aveva tempestivamente inviato una nota ai competenti uffici del Ministero dell’Interno nella quale si proponevano correttivi alla norma in questione, ipotizzando tra l’altro lo scenario negativo che sarebbe scaturito dall’applicazione di tale norma se questa non fosse stata modificata.

In tal senso anche S News si è occupata ampiamente della questione pubblicando nel numero 43/2018 un articolo in cui venivano approfondite le tematiche riferite al settore dell’antipirateria marittima.

Purtroppo, come troppo spesso accade, questo “grido di allarme” sollevato dagli operatori del settore non solo non è stato tenuto in considerazione, ma si è arrivati all’assurdo di “scoprire” che il nuovo DM, allo stato attuale impedisce, dal 1 gennaio 2020 la prosecuzione dei servizi di antipirateria, con buona pace degli operatori della vigilanza e degli Armatori a tutto vantaggio dei “pirati”.

Questo prologo non vuole comunque essere una critica generalizzata al dispositivo del Regolamento in esame, che sarebbe ingenerosa e non rispondente alla qualità del lavoro fatto nel suo complesso. Il DM 139/2019 presenta infatti spunti interessanti di semplificazione ed armonizzazione delle regole italiane con quelle internazionali dettate in primo luogo dall’IMO (International Maritime Organization) ed è certamente migliorativo rispetto al precedete.

Innanzitutto è stato risolto un problema meramente formale con la ratificata ufficiale della fine del sistema duale, che imponeva agli Armatori l’obbligo di richiedere preventivamente alla Marina Militare la disponibilità di imbarco di Nuclei Militari. Tale richiesta, infatti, doveva ancora oggi essere inoltrata (ex DM 266/2012), nonostante dal 2015 l’allora Ministro della Difesa Pinotti avesse escluso l’impiego di personale militare a bordo di navi commerciali.

Entrando adesso nel merito dei singoli articoli, si evidenzia:

• art. 4 (requisiti delle Guardie Giurate) al comma 1.a) definisce i requisiti addestrativi facendo esplicito riferimento al DM 154/2009 art.6 senza nulla aggiungere o togliere alla precedente stesura;

• art. 5 (armi utilizzabili nei servizi) al comma 1.b) introduce il principio che a detenere le armi sia anche il Titolare dell’Istituto di Vigilanza. In precedenza tale incombenza era in capo all’Armatore che a sua volta delegava il Titolare dell’Istituto. Si tratta quindi di una semplificazione che salta un passaggio inutile ma, soprattutto, de-responsabilizza l’Armatore su un argomento che risultava essere molto lontano dal Suo specifico interesse.

• art. 6 (modalità di svolgimento dei servizi) al comma 2.a) stabilisce che si possano impiegare 3 Guardie Giurate (quali numero minimo) rispetto alle 4 previste in precedenza. Si equipara pertanto il servizio a quello fornito dalla Compagnie di Sicurezza che operano su navi battente bandiere non italiana, incrementando così la competitività dell’Armamento italiano, grazie alla evidente riduzione dei costi sostenuti dagli Armatori.

• art. 8 (autorizzazioni rilasciabili al Titolare dell’Istituto di Vigilanza) al comma 1., ricollegandosi al precedente art. 5 stabilisce che il Titolare dell’Istituto di Vigilanza richieda direttamente l’autorizzazione per l’acquisto, maneggio, trasporto, detenzione e cessione in comodato alle Guardie Giurate delle armi ex art. 31 T.U.L.P.S. e che tale richiesta debba essere inoltrata presso la Questura, dove ha sede l’Istituto di Vigilanza. In precedenza tale autorizzazione veniva rilasciata al Titolare dell’Istituto su delega dell’Armatore, dalla Questura di competenza dove l’Armatore aveva la sede. I titolari di Istituti non sono pertanto più costretti a presentare le istanze presso le varie Questure d’Italia, con tutte le difficoltà logistiche ed i maggiori oneri economici che ne conseguivano.

• art. 9 (procedimento del rilascio delle autorizzazioni) comma 2. consente al titolare dell’Istituto di Vigilanza di presentare l’Istanza della richiesta di autorizzazione del singolo transito alla Questura dove ha sede l’Istituto, a mezzo di posta certificata con un preavviso minimo di 48h. Questo rappresenta il punto massimo di semplificazione, considerando che non sarà più necessario ricevere la presa d’atto firmata dal Questore dove aveva la sede l’Armatore. Questo rappresentava un’enorme perdita di tempo nel dover star dietro alla prassi burocratica al fine di poter essere puntuali rispetto agli impegni assunti con i Clienti.

• art.11 (trasporto e registrazione delle armi imbarcate) comma 2. definisce che il numero massimo di armi da imbarcare deve essere pari, nel massimo, al numero delle Guardie Giurate in servizio, più una di riserva per ogni Guardia, con un munizionamento pari a 1.000 cartucce per operatore. Precedentemente le armi da imbarcare potevano essere solo 6, rispetto alle 4 Guardie Giurate in servizio, non veniva garantita quindi un arma di riserva per singolo operatore.

Come appare chiaro per quanto fin qui detto, i contenuti dei succitati articoli rappresentano gli elementi di novità, quale positivo accoglimento delle principali istanze rappresentate dagli operatori economici e finalizzate alla semplificazione dell’iter burocratico autorizzativo.

Purtroppo quello che ha rovinato la buona impalcatura del regolamento di cui al DM 139/2019 è il contenuto del Capo IV, disposizioni finali e transitorie.

L’art.14 (disposizioni transitorie) comma 1. determina infatti che le disposizioni riferite alla formazione del personale di cui all’art. 4 comma 1.a) si applicano a decorrere dal 1/01/2020. Sempre l’art. 14 comma 2 definisce che le Guardie Giurate, che fino alla data di cui sopra sono state impiegate a bordo delle navi in attività antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90gg, possono essere ammesse direttamente a sostenere la prova di esame di cui l’art. 6 del DM 154/2009. Il comma 3. sancisce infine che il mancato superamento dell’esame di cui sopra comporta l’invio del personale non idonea ai corsi di formazione.

Orbene, è proprio su questo ultimo articolo 14 che si gioca il futuro dell’attività di antipirateria fino ad oggi effettuata dagli Istituti di Vigilanza.

Le incongruenze risultano infatti molteplici a partire dall’Art. 4, riferito alla formazione delle Guardie Giurate, nel punto in cui si rileva che dal 2012 fino al 2019 è stato disatteso il DM 154/2009 art. 6 e, più nel dettaglio, il punto 2 comma 2.3.1 dell’allegato tecnico.

Si ricordi a proposito che tale comma definisce con chiarezza chi deve curare l’effettuazione dei corsi determinando luoghi, tempi ed argomenti. Nello specifico i preposti all’organizzazione dei corsi sono: per la 1° fase il Comando Generale delle capitanerie di Porto Guardia Costiera; per la 2° fase il Ministero della Difesa – Marina Militare.

Questi corsi per una somma di difficoltà tecnico/logistiche non sono mai stati effettuati e così negli ultimi 5 anni gli Istituti di Vigilanza hanno operato in regime di deroga ai sensi dell’art. 5, comma 5 del DL 10/2011 e s.m.i. Nelle more della definizione dei corsi suddetti, è stato infatti possibile impiegare ex appartenenti alle forze armate, che abbiano effettuato almeno 6 mesi di missioni all’estero in ruoli operativi.

Logica avrebbe voluto quindi che il DM 139/2019, pubblicato a distanza di 5 anni dal precedente, tenesse conto di tali difficoltà e, soprattutto, prendesse atto di una realtà operativa che non può essere disconosciuta: purtroppo così non è stato.

Nella fattispecie non solo non si è tenuto conto della oggettività dei fatti ma, a quanto pare, si ritiene possibile che si possa recuperare il ritardo degli ultimi 5 anni nei prossimi 25 giorni: questo è infatti il tempo che resta per correre ai ripari. D’altro canto, al di là dei tempi strettissimi, non è possibile ritenere che il problema si possa superare semplicisticamente sottoponendo ad esame il personale attualmente in forza. Tale personale infatti, sebbene abbia dimostrato tangibilmente una solida professionalità ed un’ampia esperienza operativa, potrebbe risultare oggettivamente carente di una preparazione giuridico/normativa, questo anche in considerazione della complessità del programma di tali corsi.

A tale proposito inoltre riteniamo lecito nutrire dei seri dubbi sulla coerenza di una norma, che prevede la possibilità di effettuare un esame senza dare alla persona la possibilità di frequentare un corso che gli consenta di prepararsi adeguatamente sulle materie sulle quali verrà interrogato.

Ci si chiede allora qual è il senso di tutto questo e a chi giova questa continua ricerca di una perfezione astratta di natura strettamente formale, che stride, prima fra tutte, con la stessa capacità di attuazione dei programmi, quando questi sono a carico della Pubblica Amministrazione.

Non è altresì possibile invocare la scusante della “mancanza di conoscenza dei problemi” da parte dell’Amministrazione, in quanto prima fra tutte l’ASSIV, oltre che CONFITARMA (Associazione degli Armatori), ha ben chiarito in più occasioni le criticità di cui sopra anche in forma scritta. Ciononostante l’esito è quello che oggi abbiamo sotto gli occhi e che comporta il rischio della possibile sospensione dell’attività.

Peraltro, come se tutto questo non fosse sufficiente, in data 9 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha pubblicato un “atto di indirizzo”, a firma del Capo della Polizia, con il dichiarato obiettivo di dare le prime indicazioni di carattere interpretativo, al fine di agevolare l’applicazione del DM 139/2019.

Orbene, dalla lettura di questo documento, che risulta apparire come un complesso trattato giuridico, non si evince alcun elemento pratico e/o di novità volto a superare le criticità di cui sopra là dove, in alcuni passaggi, contribuisce persino a creare nuovi interrogativi superflui, se si considera che comunque il DM in questione appare sufficientemente chiaro.

Il vero elemento positivo riscontrabile in questa circolare resta comunque l’inciso riportato al punto 19 lettera a., nel quale il Dipartimento anticipa che si renderà promotore di interlocuzione con gli altri stakeholders istituzionali al fine di integrare le indicazioni in esso riportate.

Riteniamo a proposito, che è proprio da quest’ultima importate apertura offerta al dialogo, che sia necessario ripartire. Chiediamo allora, nell’interesse degli operatori del settore – Istituti di Vigilanza ed Armatori – che le Istituzioni anticipino a quanto prima un livello di confronto realistico e che, comprendendo le istanze che pervengono dal mondo produttivo, adeguino la struttura normativa a ciò che è possibile fare, con le risorse a disposizione. Fermo restando che non per questo ci debbano essere sconti in termini di professionalità, efficienza ed efficacia del servizio reso.

Il tempo non è molto, è necessario quindi una proroga urgente dei termini per la formazione ed il successivo esame delle Guardie Giurate antipirateria. Si tratta quindi di reintrodurre, entro i termini, il regime di deroga cosicché gli Istituti di Vigilanza possano garantire senza soluzione di continuità la fornitura dei servizi di protezione alle navi italiane che, altrimenti resterebbero le uniche al mondo, senza alcuna tutela armata.

Ci auspichiamo altresì, contando sulla lungimiranza dei rappresentanti delle Istituzioni, che senza ulteriori indugi sia istituito un tavolo tecnico dove tutti i soggetti interessati abbiano l’opportunità di confrontarsi realisticamente sulla base delle esperienze e delle esigenze reciproche.

Il Paese ha bisogno di fare sistema: da molti anni se ne parla, occorre oggi che ci sia la vera volontà di attuare un programma in tal senso nel settore della sicurezza, come in molti altri.

Il tempo sta scadendo.

Dr. Vincenzo Pergolizzi

Amministratore Delegato di Metro Security Express S.r.l.
Esperto ASSIV di Antipirateria Marittima

 

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