Home Blog Pagina 126

CONFINDUSTRIA: Gennaio: migliorano le aspettative nell’industria

Dalla pagina ufficiale del Centro Studi CONFINDUSTRIA.

Di seguito il link per leggere il comunicato completo.

  • La rilevazione di gennaio segnala un miglioramento delle aspettative tra le grandi imprese industriali associate a Confindustria. Più di un quarto delle imprese intervistate (28,7%) prevede una espansione della produzione industriale rispetto all’ultimo quarto del 2024. La maggioranza delle imprese continua a stimare una produzione stabile (59,9%) e solo l’11,4% degli intervistati anticipa una contrazione sia essa significativa o moderata. (Grafico 1).
  •  La domanda e gli ordini si confermano, secondo gli industriali intervistati, essere i principali punti di forza a sostegno della produzione nei prossimi mesi. Il saldo tra la quota di imprese che li considera fattori trainanti e quella che invece li ritiene ostacoli diminuisce ma resta comunque in attivo, attestandosi al +2,1% dal +4,8% di dicembre (Grafico 2).
  • La visione delle imprese sulla disponibilità di manodopera nei prossimi mesi resta pressoché stabile nelle rilevazioni di dicembre e gennaio con oscillazioni inferiori al punto percentuale (da +0,6% a -0,9%).
  • I costi di produzione continuano a preoccupare le grandi imprese industriali, complice il marcato aumento dei costi dell’energia. Il saldo migliora rispetto al -5,0% di dicembre ma resta ancora in negativo (-2,8%).
  • Restano positivi i giudizi relativi alle condizioni finanziarie (+1,4% da +3,9% rilevato a dicembre).
  • Negativo il giudizio sulla disponibilità di materiali: saldo pari a -2,2% a gennaio in miglioramento rispetto al -5,1% di dicembre.
  • Il sentiment sulla disponibilità degli impianti, che era già salito a dicembre (+0,7%), continua a migliorare toccando +2,4% nella rilevazione di gennaio.

CONFINDUSTRIA: A dicembre, moderata flessione di RTT

Dalla pagina ufficiale del Centro Studi CONFINDUSTRIA.

Di seguito il link per leggere il comunicato completo.

RTT, costruito in base ai dati sul fatturato, destagionalizzato e deflazionato, del campione di imprese clienti di TeamSystem, registra un moderato calo a dicembre (-1,2%). L’indicatore mostra ancora una riduzione nell’industria e nei servizi, mentre continuano a crescere le costruzioni.

Il dato aggregato di RTT per l’economia italiana

  • A dicembre, RTT indica una riduzione del fatturato a prezzi costanti delle imprese, pari a -1,2%, che fa seguito al calo di novembre (Grafico 1).
  • Nonostante ciò, grazie al dato molto positivo di ottobre, RTT suggerisce ancora per il 4° trimestre un aumento del fatturato, dopo il calo nel 3°.

RTT per i macro-settori produttivi

  • Il moderato calo di RTT nell’industria (-0,6% a dicembre) si somma a quello del mese precedente.
  • Lo stesso avviene nei servizi (-1,0%), con variazioni di poco più ampie rispetto all’industria (Grafico 2).
  • La variazione nel 4° trimestre, però, è negativa nell’industria (-1,4%) e positiva per i servizi (+4,3%), grazie al balzo molto più marcato in ottobre.
  • Nelle costruzioni, RTT prosegue l’aumento (+3,7% a dicembre), indicando espansione nel 4° trimestre.

RTT per le macro-aree e le dimensioni d’impresa

  • RTT registra a dicembre un calo in tutte le aree, come già a novembre; le maggiori flessioni si hanno nel Centro (-3,3%; Grafico 3) e nel Nord-Est (-1,8%).
  • Il calo di RTT, invece, è molto moderato sia nel Nord-Ovest (-0,9%) che soprattutto al Sud (-0,3%).
  • Il 4° trimestre resta positivo in quasi tutte le aree, grazie ai balzi di ottobre, tranne al Nord-Est (-0,1%).
  • RTT indica a dicembre forti flessioni per grandi (-5,1%) e medie imprese (-5,7%), più che a novembre.
  • Il calo per le piccole imprese è moderato (-0,6%). La variazione nel 4° trimestre è positiva agli estremi, per le piccole e le grandi imprese, cresciute molto a ottobre, mentre è negativa per quelle medie.

ICMQ: L’intelligenza artificiale nella psicologia delle masse – Corso di formazione online – 27 febbraio 2025 dalle 9:00 alle 18:00

Corso di Formazione ICMQ

L’intelligenza artificiale nella psicologia delle masse:

aiuto o distorsione delle scelte inconsce della massa, in caso di emergenza?


Formazione a distanza (FAD) – 27 febbraio 2025, dalle 09:00 alle 18:00

Le persone hanno una propria identità ed un proprio modo di fare ed agire, se prese singolarmente.


Ma in presenza di un’emergenza che coinvolgerà più soggetti, quali saranno le risposte emotive e fisiologiche che emergeranno?


Quali saranno le strutture comportamentali , logiche o irrazionali che il singolo individuo metterà in atto?


E se un’intelligenza artificiale, utilizzando supporti meccanici, visivi e sonori, fosse in grado di modificare a livello inconscio le scelte dei singoli e quindi quello della massa, con il fine di mitigare ulteriormente il rischio?


Partendo da tesi scientifiche e massime esperienziali, l’aula analizzerà, assieme al docente, le variabili interconnesse alle scelte umane e le potenziali azioni e reazioni che ne potrebbero derivare a fronte di un intervento statistico matematico dell’AI, cercando di definirne il paradigma.


Saranno riconosciuti 8 crediti formativi validi per il mantenimento della certificazione UNI 10459 Professionisti della Sicurezza.

Tariffa ridotta per iscrizione entro il 07/02/2025

Le iscrizioni sono aperte fino al 21/02/2025 all’indirizzo [email protected]

Il programma del corso e la scheda di iscrizione sono disponibili a questo link.

Contribuzione e trasformazione contrattuale dell’apprendistato con il Collegato Lavoro


L’articolo 18 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, ha modificato il comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, relativo all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello o apprendistato scolastico). 

In particolare, la novellata disposizione, prevede la possibilità di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.

Si rammenta, al riguardo, che il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015, è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, e prevede che possano essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano “in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo” (cfr. l’art. 45, comma 1).

Pertanto, la “trasformazione del contratto”, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale e, in particolare, ai sensi dell’articolo 45  comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, di un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:

– al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;

– al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

– allo svolgimento di attività di ricerca;

– allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Si precisa in proposito che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 45, il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale venga stabilita “la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro […]”. La medesima disposizione prevede altresì che la formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale”.

La retribuzione dell’apprendista è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per l’apprendistato di primo livello (cfr. l’art. 45, comma 3). 

Si rileva infine che, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative indicate all’articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015. Ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo 45: “In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l’attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all’articolo 46, comma 1”. 

2. Regime contributivo. Precisazioni

Per il generale regime contributivo applicabile ai contratti di apprendistato, compresi i casi di trasformazione di cui al comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, si rinvia integralmente alla circolare n. 108 del 14 novembre 2018.

Come precisato con il messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019 in relazione all’ipotesi di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di secondo livello) operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi del novellato comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, le riduzioni di cui all’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.

Pertanto, tenuto conto che la trasformazione del contratto ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria (CIGO/CIGS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

3. Modalità di esposizione all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, non ravvisandosi modifiche sotto il profilo procedurale, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità in uso.

Scarica il messaggio INPS 24 gennaio 2025, n. 285

Fonte: INPS