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Decreto legge Coesione: le novità in materia di lavoro

Decreto legge Coesione: le novità in materia di lavoro

Sostenere l’autoimpiego e promuovere l’occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno. Investire sulle competenze, anche per i lavoratori in esubero delle grandi aziende in crisi. Valorizzare le opportunità della tecnologia, con nuove azioni sulla piattaforma SIISL. Queste le direttrici del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105/2024 e recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”. Il provvedimento è volto a realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell’ambito della revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali.

A disposizione per la promozione dell’occupazione oltre 2,8 miliardi di euro a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e sulle risorse della Misura 5 del Pnrr dedicate alle politiche attive collegate al Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), a cui si aggiungono le risorse per la riconversione delle competenze dei lavoratori nelle grandi imprese in crisi.

Di seguito, le principali misure in materia di lavoro:

  • promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa.

La misura si declinain due interventiAutoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0. Beneficiari sono giovani under 35, in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o ancora disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL. Previsti finanziamenti per servizi di formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare, il tutoraggio per l’incremento delle competenze o veri e propri sostegni all’investimento attraverso voucher ed interventi in regime de minimis.

Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero Economia e Finanze e Ministero Affari europei, sud, coesione e PNRR definirà modalità e termini per l’attivazione delle due iniziative.

  • Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica.

Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni e che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo (dal 01.07.2024 al 31.12.2025). L’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l’importo di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

  • Bonus Giovani.

La misura riconosce ai datori di lavoro privati che, dal primo settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

  • Bonus Donne.

La misura riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donnaassunta a tempo indeterminatodal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:

a) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;

b) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

  •      Bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno).

La misura prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero. Inoltre, il dipendente deve:

a) aver compiuto 35 anni di età;

b) essere disoccupato da almeno 24 mesi;

c) essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.

  • Iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL e modifiche al funzionamento del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL.

Le misure prevedono l’iscrizione d’ufficio dei percettori della NASPI e della DI -SCOLL alla piattaforma del SIISL.

Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno inoltre, definite le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro sarà consentito pubblicare sul SIISL le posizioni vacanti all’interno dei loro organici e le modalità di accesso al SIISL su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati all’iscrizione al SIISL ai sensi delle disposizioni vigenti. Sul SIISL saranno, altresì, inserite le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali. Si prevede poi che il SIISL utilizzi gli strumenti dell’intelligenza artificiale al fine di incrociare domanda ed offerta di lavoro, nel rispetto della legislazione vigente in materia.


Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Consiglio dei Ministri: nomine e il movimento di Prefetti deliberati nella riunione del 6 maggio 2024

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 6 maggio us, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di Prefetti di seguito riportati:

dott.ssa Rossana Riflesso, da Barletta-Andria-Trani, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Avellino;

dott.ssa Silvana D’Agostino, da Biella, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Barletta-Andria-Trani;

dott.ssa Elena Scalfaro, nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Biella;

dott. Giuseppe Petronzi, dirigente Generale di P.S., nominato Prefetto, è collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario del Governo per la Provincia di Trento.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

INL: Dimissioni neo-genitori revocabili anche se convalidate

INL: Dimissioni neo-genitori revocabili anche se convalidate

Con la nota n. 862/2024, la direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti concernenti le modalità e le tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, una volta intervenuta la convalida dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.

La procedura di convalida – Stando a quanto previsto dall’art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate da una lavoratrice durante la gravidanza e da uno dei due genitori entro i primi tre anni di vita dei figli ( o di ingresso in famiglia se adottati o affidati ), devono essere convalidate dall’ Ispettorato territoriale del lavoro.

E’ il datore di lavoro, che una volta ricevuta la richiesta di dimissioni, invita il lavoratore ad attivarsi per la loro convalida. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che non è più possibile utilizzare il modello di richiesta online, messo a disposizione durante il periodo di emergenza sanitaria, ma è stata introdotta la possibilità di effettuare il colloquio anche a distanza.

Al fine di accedere alla procedura da remoto, in alternativa al colloquio in presenza, il dipendente trasmette apposito modulo tramite posta elettronica alla sede territoriale di competenza allegando copia del documento di identità e della lettera di dimissioni, già presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.

Ricevuta la richiesta, l’Ispettorato avvia il procedimento che dovrà concludersi entro 45 giorni con l’emissione del provvedimento di convalida inviato anche al datore di lavoro, consentendo a quest’ultimo di processare l’UNILAV con la cessazione del rapporto di lavoro dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata al datore di lavoro.

Il legislatore ha quindi subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato. 

I chiarimenti INL – La richiesta di chiarimenti trova il suo fondamento nella mancata regolamentazione della fattispecie di revoca delle dimissioni durante il periodo protetto.  

Il citato D.Lgs. n. 151/2001 non fornisce indicazioni a riguardo, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica  dall’ art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2015 secondo il quale “al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche (…) Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità”.   

L’ Ispettorato rileva dunque che non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia, prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.  

In ogni caso andrà avviato un nuovo esame istruttorio, ai fini di un’attenta valutazione della fondatezza delle motivazioni, senza escludere nuovi accertamenti ispettivi a tutela del lavoratore e della lavoratrice interessati, qualora ci siano fondati dubbi che nei loro confronti possano essere stati adottati comportamenti discriminatori da parte del datore di lavoro.  Laddove invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.   

Fonte: INLLavorosi

Istat: rilevazione delle attività economiche per l’implementazione della nuova classificazione ATECO 2025

Istat: rilevazione delle attività economiche per l’implementazione della nuova classificazione ATECO

La Rilevazione delle attività economiche per l’implementazione della nuova classificazione Ateco è stata predisposta al fine di verificare le attività economiche svolte dalle imprese a seguito del processo di revisione della classificazione Ateco in cui l’Istat è attualmente impegnato.
La nuova classificazione Ateco 2025 entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2025 per la produzione e la divulgazione di tutte le statistiche economiche realizzate dall’Istat.  

Chi risponde

Le imprese del Registro statistico delle imprese attive, comprese le imprese della sicurezza privata.

Si tratta di una rilevazione campionaria che coinvolge circa 150 mila unità in possesso di credenziali di accesso al sistema del Portale delle Imprese a cui occorre far riferimento per rispondere alla rilevazione stessa.

Qual è il periodo di rilevazione

La rilevazione si svolge dal 15 aprile al 31 luglio 2024

Come fornire i dati e le informazioni richieste

Attraverso il Portale statistico delle imprese si accede alla  sezione “Rilevazioni del Portale” e compilare il questionario “Rilevazione delle attività economiche per l’implementazione della nuova classificazione ATECO 2025”.

Come consultare i risultati dell’indagine

Non è prevista alcuna pubblicazione dei risultati d’indagine trattandosi di una rilevazione che ha come obiettivo prioritario quello di consentire la riclassificazione delle unità del Registro statistico delle imprese attive (Asia) in base alla nuova classificazione ATECO 2025 migliorandone la qualità del contenuto informativo.

Tutela della riservatezza

Base giuridica: i dati sono trattati per la produzione di informazione statistica ufficiale e, quindi, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico affidato all’Istat (art. 1, comma 2, e art. 15 d.lgs. n. 322/1989); Regolamento (UE) 2019/2152 che disciplina i registri di imprese a fini statistici; Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 art. 15, comma 1 lett. e “L’Istat provvede alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale”.

Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989), potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, e potranno essere comunicate alla Commissione europea (EUROSTAT) (Regolamento n. 2152/2019).

Titolare dei dati e responsabile del trattamento

I dati saranno diffusi in forma aggregata in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti a cui si riferiscono, assicurando così la massima riservatezza.

I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il Direttore della Direzione Centrale per le statistiche economiche e il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati.

Contatti

Per informazioni e/o chiarimenti
Numero verde gratuito
800.188.847 
dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00

Fonte: ISTAT