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Inail: Infortuni in crescita. I dati aggiornati al primo trimestre 2024

Inail: Infortuni in crescita. I dati aggiornati al primo trimestre 2024

Il primo trimestre  del 2024 ha visto un incremento marginale nelle denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL, ammontanti a 145.130, rappresentando un aumento dello 0,4% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il numero di infortuni con esito fatale è diminuito del 2,6%, contabilizzando un totale di 191 casi. In parallelo, si osserva un significativo aumento del 24,5% nelle segnalazioni di malattie di natura professionale.

L’INAIL ha reso pubblici i dati relativi alle denunce di infortunio, incluse quelle con esito mortale, e alle malattie professionali pervenute entro il mese di marzo tramite la sezione “Open data” del proprio sito web. Questi dati sono forniti insieme a tabelle di confronto tra i dati di marzo 2023 e marzo 2024, nonché tra i periodi gennaio-marzo 2023 e gennaio-marzo 2024.

Tuttavia, è importante notare che i dati mensili sono considerati provvisori e richiedono una valutazione cauta, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni fatali, poiché possono essere influenzati da picchi occasionali e dai tempi di elaborazione delle pratiche. Per ottenere una valutazione accurata del fenomeno, comprese le denunce confermate dall’istituto, sarà necessario attendere il consolidamento dei dati relativi all’intero anno 2024, comprendente il completamento delle procedure amministrative e sanitarie associate a ciascuna segnalazione.

Le denunce di infortunio includono anche le comunicazioni obbligatorie effettuate dai datori di lavoro e dai loro intermediari per fini statistici e informativi, riguardanti gli infortuni che causano almeno un giorno di assenza dal lavoro, escludendo il giorno dell’evento.

In sintesi, nel primo trimestre del 2024 si evidenzia un leggero aumento complessivo delle denunce di infortunio, una diminuzione delle segnalazioni mortali e un incremento delle malattie professionali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Denunce di Infortuni

Nel primo trimestre del 2024, le denunce di infortunio presentate all’INAIL hanno raggiunto un totale di 145.130, registrando un aumento dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, ciò rappresenta una diminuzione del 7,9% rispetto al 2019 e del 25,2% rispetto al 2022.

A livello nazionale, si è osservato un lieve decremento dei casi avvenuti in occasione di lavoro (-0,3%), mentre quelli in itinere sono aumentati del 4,7%. Questo trimestre ha visto una variazione differenziata tra i settori, con incrementi nei settori tradizionalmente più rischiosi come Costruzioni, Sanità e assistenza sociale, Noleggio e servizi di supporto alle imprese, Commercio, e Trasporto e magazzinaggio.

L’analisi territoriale indica un aumento delle denunce di infortunio nel Nord-Ovest (+1,3%) e nel Centro (+1,0%), mentre si è registrato un calo nel Sud (-2,2%) e nelle Isole (-1,0%). Tra le regioni, si evidenziano incrementi significativi in provincia autonoma di Trento, Molise, Toscana e provincia autonoma di Bolzano, mentre le diminuzioni più rilevanti si riscontrano in Basilicata, Abruzzo, Campania e Sardegna.

L’incremento complessivo è stato trainato dalla componente maschile (+0,6%), mentre quella femminile ha presentato una leggera diminuzione (-0,1%). Tra i lavoratori, si è osservato un aumento tra gli under 15, nella fascia 25-29 anni e tra gli 60-74 anni, mentre si è registrato un calo tra i 15-24enni e tra i 30-59enni.

Casi Mortali

Nel primo trimestre del 2024, le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’INAIL sono state 191, cinque in meno rispetto al 2023 ma con una variazione significativa rispetto agli anni precedenti. A livello nazionale, si è osservato un aumento dei casi avvenuti in occasione di lavoro, mentre si è registrato un calo di quelli in itinere.

L’analisi territoriale ha evidenziato incrementi al Sud, nel Nord-Ovest e nelle Isole, mentre si sono registrati cali nel Nord-Est e al Centro. Tra le regioni, la Lombardia e la Puglia presentano i maggiori incrementi, mentre il Veneto e il Piemonte registrano i cali più significativi.

La diminuzione delle denunce mortali è stata osservata solo tra la componente femminile, mentre quella maschile è aumentata. Si è verificata una diminuzione delle denunce dei lavoratori italiani e un aumento tra gli extracomunitari e i comunitari.

L’analisi per classi di età ha mostrato aumenti tra i 30-39enni, i 45-54enni e i 65-74enni, mentre si sono registrate diminuzioni tra gli under 30 e i 55-64enni.

Denunce Malattie Professionali

Nel primo trimestre del 2024, le denunce di malattia professionale protocollate dall’INAIL sono state 22.620, mostrando un significativo aumento del 24,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo incremento è stato ancora più marcato rispetto agli anni precedenti.

A marzo di ogni anno, si sono osservati aumenti nelle gestioni Industria e servizi, Agricoltura e Conto Stato. L’incremento delle patologie denunciate ha interessato tutte le regioni, ad eccezione della Lombardia.

In termini di genere, si è registrato un aumento significativo sia nelle denunce dei lavoratori che in quelle delle lavoratrici, con incrementi anche tra i lavoratori italiani, i comunitari e gli extracomunitari.

Le principali categorie di malattie professionale denunciate rimangono quelle del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, seguite da patologie del sistema nervoso e dell’orecchio, del sistema respiratorio e tumori. 

Scarica il bollettino trimestrale I trimestre 2024

Fonte: INAIL – Lavorosi

Appalti: le principali novità dopo la conversione del DL PNRR IV°

Appalti : le principali novità dopo la conversione del DL PNRR IV°

La Legge 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 19 della Gazzetta ufficiale n.19 del 30 aprile, ha convertito in legge il DL 2 marzo 2023 n. 19 ( il cd. DL PNRR IV° ).  

DL PNRR IV°, tutte le novità della Legge di conversione

Nel procedere alla conversione, la predetta legge n.56/2024 ha, da una parte, confermato e, dall’altra, modificato il testo inziale dell’art. 29 che nell’ambito del decreto legge reca “Le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare” iniziale del decreto legge. 

Per quanto concerne gli aspetti giuslavoristici della nuova disciplina degli appalti di opere e servizi possono  riassumersi nei seguenti termini: 

– trattamento dei lavoratori dipendenti dall’appaltatore e dal subappaltatore: al personale impiegato nell’appalto e nel subappalto di opere o servizi è dovuto un un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto (disposizioni, queste, che dopo la legge di conversione in tale formulazione risultano collocate nel comma 1-bis dell’art. 29 del d.lgs. n.276/203 che, innovato in questo e in altri passaggi, comunque rimane la fonte principale della regolazione degli appalti nei settori privati); 

– Responsabilità solidale : l’obbligazione solidale del committente per i trattamenti retributivi e per i contributi previdenziali non pagati dall’appaltatore o dal subappaltatore è estesa anche ai casi in cui ricorre una somministrazione di lavoro illecita o di appalto non genuino per mancanza dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 (disposizione che ora compare fin dall’entrata in vigore del decreto legge come ultimo periodo del comma 2 dell’appena citato art. 29); 

– Verifica della congruità della manodopera nell’edilizia : negli appalti di realizzazione di lavori edili, in capo al committente grava l’obbligo di verificare, prima di procedere al saldo finale, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro (DM n.143 del 25 giugno 2021) (lo stabilisce l’art. 29, comma 10, del decreto legge); 

– Saldo finale e verifica della congruità : negli appalti di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica delle regolarità o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta a carico del committente la sanzione amministrativa da euro 1000 ad euro 5000 (lo stabilisce l’art. 29, comma da 12, del decreto legge).  

Fonte: lavorosi

“Decreto Coesione” in Gazzetta Ufficiale

“Decreto Coesione” in Gazzetta Ufficiale

È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

Si tratta del DL Coesione, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 maggio scorso, al fine di implementare le politiche di coesione europea 2021 – 2027, mirate a ridurre i divari territoriali in svariati settori dalle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente, ai rifiuti e trasporti e della mobilità sostenibile, dell’energia, del sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Per i programmi di investimento per il solo ciclo di programmazione 2021 – 2027 sono stati stanziati complessivamente 74 miliardi , di cui 42 miliardi di euro provenienti da Fondi europei e 32 miliardi nazionali.

Centralità assumono anche le numerose norme in materia di lavoro con misure di sostegno all’occupazione che vanno dalla riqualificazione dei lavoratori dipendenti nelle crisi di grandi imprese ; agli incentivi per nuove assunzioni di giovani , donne e lavoratori impiegati nella nuova Zona Economica Speciale del Mezzogiorno ( ZES ).

Non mancano misure incentivanti dell’autoimpiego nel lavoro autonomo e nelle libere professioni affiancate a disposizioni volte a migliorare il sistema delle politiche attive attraverso migliorie al funzionamento del sistema informativo SIISL, dove attualmente devono essere ancora definite le modalità e le condizioni attraverso cui viene consentito ai datori di lavoro di pubblicare le posizioni vacanti all’interno delle proprie aziende.  

LAVORO DIPENDENTE : INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE 

Il decreto prevede agli articoli 22; 23 e 24 tre incentivi per le assunzioni hanno l’obiettivo di sostenere l’inclusione nel mercato del lavoro, accelerando lo sviluppo occupazionale nel territorio nazionale attraverso la concessione di una decontribuzione totale per chi assume particolari categorie di lavoratori.  Per tutti e tre gli incentivi bisognerà attendere l’autorizzazione dell’ Unione Europea affinché diventino effettivamente operativi. Sino a quel momento tutte le assunzioni dovranno essere considerate come “ordinarie”.

Giovani –  Al fine di agevolare l’occupazione giovanile, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro che procedono con nuove assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni da tempo determinato viene riconosciuto un esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro su base mensile – per 24 mesi, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni che non sono  stati mai occupati a tempo indeterminato.  Alle medesime condizioni l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro su base mensile se l’assunzione avviene nelle regioni della ZES unica Mezzogiorni ( Abbruzzo , Molie ; Campania ; Basilicata ; Sicilai ; Puglia ; Calabri e Sardegna )

Donne –   Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, che prevede l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per le nuove assunzioni a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito ( da sei mesi nella ZES unica Mezzogiorno e da ventiquattro mesi ovunque residenti ). L’esonero è riconosciuto a condizione che realizzi un incremento occupazionale netto.

Bonus ZES – Per sostenere lo sviluppo occupazionale e la riduzione dei divari territoriali nella ZES unica del Mezzogiorno, viene introdotto un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi , nel limite di 650 per ciascuno lavoratore assunto, dedicato ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti che intendono procedere con l’assunzione di over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi.  

Rispetto alla bozza di decreto circolata a inizio mese, è venuto meno lo sgravio contributivo rivolto ai datori di lavoro che intendono procedere con nuove assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi con organici superiori ai 1.000 dipendenti, garantendo un monte ore minimo di formazione per la loro riqualificazione professionale. 

AUTO-IMPRENDITORIALITA’ E LIBERA PROFESSIONE

Ai fini della promozione dell’ inclusione e dell’inserimento lavorativo il decreto introduce due specifiche misure di sostegno all’autoimprenditorialità e alla libera professione

Si tratta delle due misure previste agli art. 17 e 18 del decreto “ Autoimpiego Centro Nord “ e “ Resto al SUD 2.0 “. Entrambe supportano, con voucher e contributi a fondo perduto, l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, da parte di giovani under 35; disoccupati da almeno 12 mesi; donne inoccupate, inattive e disoccupate; disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma GOL.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni sarà chiamato ad emanare di concerto con il Ministro degli affari europei, il sud le politiche di coesione e il PNRR, le modalità attuative delle due misure.

POLITICHE ATTIVE

In materia di politiche attive (art. 25 e 26) , il DL Coesione revisiona il Funzionamento del SIISL, ossia il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa che consente l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro. Il Ministero del Lavoro dovrà ridefinire le modalità con cui le aziende pubblicano le posizioni vacanti ; sviluppare strumenti di intelligenza artificiale per favorire il matching e fornire nuove indicazioni in merito alle modalità di interazione degli utenti in ricerca di occupazione.

Per popolare ulteriormente il sistema i percettori di indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL verranno iscritti automaticamente stipulando il patto di attivazione digitale con la compilazione del proprio curriculum vitae

Fonte: Gazzetta Ufficiale Lavorosi 

Il decreto PNRR è legge: le novità in materia di lavoro

Il decreto PNRR è legge: le novità in materia di lavoro

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Sulle previsioni in materia di lavoro inserite nel D.l. n. 19/2024 (qui il dettaglio), in sede di conversione sono intervenute le seguenti modifiche:

  • in materia di trattamento del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto;
  • in materia di patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili, è previsto che la patente possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto di questo Dicastero, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Restano esclusi dall’obbligo del possesso della patente i soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato e le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA. Un decreto di questo Ministero (sentito l’INL) individuerà le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente, l’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti, e non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (tale deroga non opera, comunque, in caso di sospensione della patente da parte di INL). Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge;
  • aumentato al 20% della retribuzione lorda annua la quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza da poter corrispondere al personale ispettivo sul territorio nazionale;
  • sono introdotte nuove disposizioni per la sicurezza nei cantieri per la ricostruzione in Italia centrale a seguito degli eventi sismici del 2016.

Per tutti i dettagli consulta la legge 29 aprile 2024, n. 56

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali