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‘Zone rosse’ nelle grandi città, direttiva del Ministro Piantedosi per innalzare la sicurezza urbana

Specifiche aree del territorio saranno vietate a soggetti pericolosi o con precedenti penali

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha inviato una direttiva ai prefetti per sottolineare l’importanza di individuare, con apposite ordinanze, aree urbane dove vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali e poterne quindi disporre l’allontanamento. 

Viene in tal modo esteso ad altre città questo strumento che ha già dato positivi risultati nel corso della sua prima applicazione a Firenze e Bologna dove complessivamente, negli ultimi 3 mesi, sono stati 105 i soggetti destinatari di provvedimenti di allontanamento su 14mila persone controllate.

Il ricorso alle cosiddette “zone rosse” rientra nella più ampia strategia volta a garantire la tutela della sicurezza urbana e la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Tali ordinanze sono particolarmente utili in contesti caratterizzati da fenomeni di criminalità diffusa e situazioni di degrado, come le stazioni ferroviarie e le aree limitrofe, nonché le “piazze dello spaccio”, dove sono già in atto le operazioni interforze ad alto impatto.

Le misure potranno essere applicate anche in altre aree urbane, come le zone della movida, caratterizzate da un’elevata concentrazione di persone e attività commerciali e dove si registrano spesso episodi di microcriminalità (furti, rapine), violenza (risse, aggressioni), vandalismo, abuso di alcol e degrado. In vista del Capodanno, l’applicazione delle “zone rosse” rappresenta inoltre un ulteriore efficace strumento per rafforzare i controlli nelle aree di maggiore affluenza, anche in occasione dei numerosi spettacoli e manifestazioni previste.

Scarica la direttiva inviata ai prefetti

Fonte: Ministero dell’Interno

Ministero del Lavoro: Le principali misure del Collegato Lavoro 2024

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024 la legge 17 dicembre 2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”.

Il provvedimento è di ampia portata e comprende disposizioni trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

  • Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare per l’anno in corso
  • Formazione continua dei medici competenti. Utilizzando i dati dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il Ministero della salute verificherà periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti istituito presso il medesimo Dicastero
  • Visite mediche. In un’ottica di semplificazione, si prevede che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Con riferimento all’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l’obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E DI SOMMINISTRAZIONE

  • Esclusi dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori (che non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti) i casi in cui la somministrazione a termine riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni)
  • Eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (e attualmente pari a 24 mesi)
  • Interpretazione autentica della disposizione che definisce le caratteristiche delle attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore se richiamate nei contratti collettivi. In particolare, si intendono attività stagionali (oltre quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963) le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO

  • Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, non può essere inferiore a 2 né superiore a 15 giorni per i contratti con durata massima di 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 e superiore a 30 giorni per quelli con durata da 6 a 12 mesi
  • Comunicazioni telematiche delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile. I nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni in smart working vanno comunicati entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo. L’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile deve essere comunicato entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica
  • In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla competente sede dell’INL, che può verificarne la veridicità. Ne consegue la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza
  • Disciplina dei contratti misti. Potranno accedere alla tassazione agevolata (c.d. regime forfettario) i professionisti iscritti in albi o registri professionali che svolgono la propria prestazione nei confronti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, anche se risultano già assunti dagli stessi con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato. L’applicazione del regime agevolato necessita che il contratto subordinato preveda un orario pari a un minimo del 40% e a un massimo del 50% del tempo pieno e soltanto se il contratto di lavoro autonomo è certificato dagli organi competenti e qualora non si configuri (rispetto al contratto di lavoro subordinato) alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione, nonché all’orario e alle giornate di lavoro
  • Unico contratto di apprendistato duale. È introdotta la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, anche nella terza tipologia di apprendistato, ossia quella concernente l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.  Procedimenti di conciliazione in materia di lavoro. È previsto che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412 ter c.p.c. possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. Con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero della Giustizia (da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge), sentiti l’Agid e il Garante per la Protezione dei dati personali, siano stabilite le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Fino all’entrata in vigore del decreto indicato, i suddetti procedimenti continueranno a svolgersi secondo le modalità vigenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI POLITICHE FORMATIVE

  • Sospensione della prestazione di cassa integrazione per le giornate di lavoro subordinato o di lavoro autonomo svolte durante il periodo di integrazione salariale. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa. Le comunicazioni telematiche previste dalla legge assolvono l’obbligo del lavoratore
  • Incremento di 5 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative
  • Dal 2024, estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente per la formazione del solo apprendistato professionalizzante 
  • Istituzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Albo delle buone pratiche dei PCTO, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza e dell’Osservatorio nazionale per i PCTO, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVA

  • Dal primo gennaio 2025 sarà possibile rateizzare fino ad un massimo di 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti
  • Uniformati i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape Sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, prevedendo che tali domande siano presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

A queste misure si aggiunge inoltre l’estensione del c.d. legittimo impedimento per i liberi professionisti iscritti in albi anche ai casi di parto della libera professionista e ai casi di ricovero ospedaliero del figlio minorenne che necessita di assistenza da parte del genitore libero professionista.

Per tutti i dettagli consulta la legge 17 dicembre 2024, n. 203.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Codice appalti: la voce delle Associazioni si fa sentire

Il 28 dicembre 2024 le Associazioni di categoria delle imprese che operano nel settore dei servizi, tra cui anche ASSIV, hanno denunciato con un comunicato stampa la discriminazione a danno del settore dei servizi presente nel “Correttivo Appalti” approvato dal Governo il 23 dicembre u.s.: mentre per il settore dei lavori la soglia della revisione prezzi è stata abbassata dal 5% al 3% con il riconoscimento del 90% dei costi sopraggiunti per motivi oggettivi, per i servizi e le forniture è rimasta invariata al 5%, con il riconoscimento dell’80% e solo sulla cifra eccedente.

Le Associazioni hanno dunque sollecitato il Governo a rivedere urgentemente la norma, chiedendo di equiparare il settore dei servizi a quello dei lavori, per garantire la continuità e la qualità dei servizi essenziali per i cittadini e preservare le imprese e il lavoro dei propri dipendenti.

L’iniziativa ha avuto l’eco sperata, ottenendo subito visibilità tra la stampa e nel mondo della politica. È possibile consultare gli articoli che ne parlano qui.

Riportiamo inoltre le dichiarazioni stampa di alcuni politici, consultabili qui, tra cui quella dell’On. Erica Mazzetti di Forza Italia, relatrice di maggioranza alla Camera dei Deputati del decreto correttivo, che sottolinea quanto sia “opportuno ascoltare le indicazioni della filiera dei servizi che sono un presidio sociale e lavorativo, a sostegno dei più deboli, mantenendo sempre al centro qualità del lavoro.” Aggiunge inoltre che “dopo le sollecitazioni di tutte le sigle che rappresentano il settore sono certa che il governo terrà conto di quanto emerso per migliorare il correttivo e di conseguenza per tutelare imprese, artigiani e cooperative del settore servizi”.

Garante Privacy: i certificati di malattia non devono contenere dati sulla salute

privacy

Le certificazioni che attestano la presenza in Ospedale, per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare ad un concorso, non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, il timbro con la specializzazione del medico, o informazioni che possano far risalire allo stato di salute.

È quanto ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n. 581/2024 sanzionando per 17mila euro un’Azienda Sanitaria Territoriale.

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di una paziente che aveva chiesto alla struttura sanitaria un certificato per assenza dal lavoro.

Il certificato rilasciato riportava l’indicazione del reparto che aveva erogato la prestazione sanitaria, violando gli obblighi in materia di sicurezza e il principio di minimizzazione dei dati personali.

I dati trattati, infatti, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Inoltre l’Autorità ha accertato la violazione del principio di privacy by design in quanto l’Azienda, titolare del trattamento, ha omesso di mettere in atto, fin dalla progettazione, misure tecniche ed organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati.

L’Azienda sanitaria dovrà quindi pagare una sanzione di 17mila euro perché, pur avendo, a seguito dell’intervento del Garante, modificato i moduli e effettuato una specifica formazione del personale in materia di protezione dei dati personali, la violazione ha riguardato un numero di pazienti potenzialmente elevato per un lungo periodo. Nel definire la sanzione l’Autorità ha inoltre considerato che l’Azienda non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, commettendo un’ulteriore violazione del Codice.

Scarica il provvedimento 581/2024

Fonte: Garante Privacy

Articolo tratto di Lavorosi.it