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Inps: Fondo di integrazione salariale, causale riorganizzazione – Chiarimenti

Inps: Fondo di integrazione salariale, causale riorganizzazione – Chiarimenti

Con il mess. n. 1509 del 17.04.2024 l’ INPS ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle tipologie di interventi strutturali che possono integrare la causale “riorganizzazione aziendale” nelle istanze di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS.

Il Messaggio fa seguito alla circ. n. 109 del 5.10.2022 con cui l’ INPS aveva illustrato i criteri per l’esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal FIS per le causali straordinarie, così come disciplinate dal D.M. n. 33/2022 , in attuazione dell’art. 1, c. 199, della L. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), integrata dal D.L. n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022, nell’ambito della complessiva rivisitazione del sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, con modifiche al D.M. n. 94033/2016 recante i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria (CIGS).

Per quanto concerne il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), la riforma del 2022 è stata attuata nella direzione di un ampliamento delle tutele alle aziende con organici al di sotto dei 15 dipendenti, con il duplice obbiettivo di semplificare i criteri di ammissione all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi e ridurre gli oneri a carico delle aziende vista anche la limitata consistenza degli organici.  

Sulla base di tale presupposto, l’ INPS ha fornito utili precisazioni relativamente alla causale di “ riorganizzazione aziendale” .

L’ Istituto ha ricordato che detta causale si concretizza nella necessità del datore di lavoro di realizzare interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale , commerciale , produttiva o di prestazione di servizi , all’interno di un programma finalizzato ad un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze al fine di valorizzare le professionalità dei propri dipendenti.

La causale presenta elementi contraddistintivi  rispetto ad altre causali previste dal Fondo di Integrazione Salariale ( FIS ).  In primo luogo, la programmazione e predisposizione degli interventi da svolgere rende tale causale svincolata dal requisito dell’imprevedibilità generalmente richiesto per le altre causali di accesso al Fondo. Inoltre, non viene richiesto che il datore di lavoro versi in una situazione di crisi o andamento involutivo della produzione, anzi il datore di lavoro richiedente deve comunicare gli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione che intende adottare.   

L’ INPS, in linea con la ratio della riforma , ha precisato che “ integrano la causale della riorganizzazione anche quegli interventi di ristrutturazione dei locali che generano un riammodernamento e/o un ampliamento della struttura, finalizzato a rispondere al meglio ai bisogni della propria clientela, rendendo il servizio offerto più funzionale e variegato e consentendo, così, all’azienda di posizionarsi ad un livello superiore nel mercato…. “.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, integrano la causale interventi che vanno dall’ ampliamento  della superficie di camere e bagni privati; alla creazione di sale ed aree comuni; al  rinnovamento dell’arredo e della dotazione delle camere recanti un miglioramento della struttura ricettiva , sino alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo della struttura, tra cui il rifacimento della facciata ed i relativi infissi, e l’eliminazione di barriere architettoniche.  

Queste azioni – secondo INPS – si configurano come strategie commerciali e di marketing volte alla rivalutazione dell’attività e consentono, quindi, all’azienda di superare un’arretratezza strutturale e produttiva, allineandosi agli standard di settore, accrescendo la propria competitività attraverso una maggiore qualità dei servizi offerti. 

Fonte: INPS – Lavorosi

Inps: Congedo parentale – Istruzioni operative 2024-2025

Inps: Congedo parentale – Istruzioni operative 2024-2025

Circolare INPS 18 aprile 2024, n. 57: Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024. Istruzioni operative e contabili.

Scarica la Circolare INPS 57/2024

ANAC: Interdittiva antimafia, la stazione appaltante deve adeguarsi e annullare la gara in autotutela

Interdittiva antimafia, la stazione appaltante deve adeguarsi e annullare la gara in autotutela

In presenza di una informativa interdittiva, la Stazione appaltante deve adeguarsi agli accertamenti eseguiti dal Prefetto, e dunque procedere all’annullamento dell’aggiudicazione anche se l’esito dell’informativa interdittiva sia sopraggiunto successivamente.
E’ quanto indicato da Anac con il Parere di precontenzioso n.159 del 26 marzo 2024, su richiesta di chiarimenti da parte dell’Amministrazione provinciale di Caserta, in Campania. L’intervento riguardava una procedura aperta di adeguamento sismico e messa in sicurezza del liceo scientifico Fermi di Aversa, per un importo a base di gara di quasi due milioni e mezzo.

Anac ha evidenziato come la stazione appaltante debba conformarsi all’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto, “annullando in autotutela l’aggiudicazione disposta, per perdita in capo al concorrente del requisito dell’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa”. Questo anche se il provvedimento interdittivo è oggetto di impugnativa da parte dell’operatore economico aggiudicatario.

“Sebbene le informazioni interdittive postume sopravvengano cronologicamente all’aggiudicazione – scrive Anac nel parere di precontenzioso -, nella struttura del procedimento di evidenza pubblica ne costituiscono tuttavia un antecedente logico, un atto presupposto con efficacia viziante e non direttamente caducante, nel senso che le stesse aggiudicazioni non cadono automaticamente ma occorre appositamente rimuoverle. Il riferimento inequivocabile alla documentazione antimafia avente effetto interdittivo rilasciata dal Prefetto non lascia margini per ipotizzare esclusioni basate su accertamenti e valutazioni effettuate autonomamente dalla stazione appaltante”.

Fonte: ANAC

Anac: Pagamento fatture a 120 giorni? No, a 30 giorni. La stazione appaltante non può modificare la legge

Anac: Pagamento fatture a 120 giorni? No, a 30 giorni. La stazione appaltante non può modificare la legge

Una stazione appaltante può indicare nel contratto di un appalto di servizi che intende pagare le fatture a centoventi giorni, e non a trenta come stabilito dalla normativa?
No, l’autonomia dell’ente non può condurre a discostarsi dalla normativa vigente. Pertanto, vale il termine dei trenta giorni per il pagamento delle fatture, e non 120 giorni.

Lo ha stabilito Autorità Nazionale Anticorruzione con il Parere di funzione consultiva n.4 – 2024 rispondendo a una richiesta di parere sulla disciplina dei termini di pagamento.
L’Anac ha ritenuto che la disciplina di gara nel caso di specie potesse essere eterointegrata dalla normativa di riferimento, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016. Tale eterointegrazione deve ritenersi applicabile ai sensi dell’articolo 1339 anche al contratto, la cui clausola sulle tempistiche di pagamento, che ne costituisce elemento essenziale, non può essere apposta in violazione di una norma imperativa.

Oltre ad avere indicato i termini di legge di riferimento, Anac “ha richiamato la stazione appaltante ad una più attenta formulazione della documentazione di gara, in linea con il quadro normativo e gli indirizzi interpretativi”.

Fonte: ANAC