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Le prospettive per l’economia italiana nel 2024-2025

Le prospettive per l’economia italiana nel 2024-2025

Il Pil italiano è atteso crescere dell’1% nel 2024 e dell’1,1% nel 2025,in moderata accelerazione rispetto al 2023.

Nel 2024 l’aumento del Pil verrebbe sostenuto dal contributo sia della domanda interna al netto delle scorte, sia della domanda estera netta (+0,7 punti percentuali per entrambe), con un contributo delle scorte ancora negativo (-0,4 p.p.). Nel 2025 la crescita dell’economia italiana sarebbe invece trainata prevalentemente dalla domanda interna (+0.9 p.p.).

I consumi privati continuano a essere sostenuti dal rafforzamento del mercato del lavoro e dall’incremento delle retribuzioni in termini reali, ma frenati da un aumento della propensione al risparmio. Tali dinamiche determineranno per il 2024 una crescita moderata (+0,4%) dei consumi delle famiglie e delle ISP e una successiva accelerazione nel 2025 (+1%).

Per gli investimenti fissi lordi si prevede una dinamica di decelerazione nel biennio di previsione (+1,5% e +1,2% rispettivamente nel 2024 e 2025, dal +4,7% del 2023), determinata dal venire meno degli incentivi fiscali all’edilizia, che saranno compensati sia dagli effetti dell’attuazione delle misure previste dal PNRR, sia dalla riduzione dei tassi di interesse.

L’occupazione, misurata in termini di unità di lavoro (ULA), segnerà una crescita in linea con quella del Pil (+0,9% nel 2024 e +1,0% nel 2025) a cui si accompagnerà un calo del tasso di disoccupazione (7,1% quest’anno e 7,0% nel 2025).

Per i prossimi mesi ci si attende un graduale ritorno verso tassi di inflazione vicini ai target della BCE; tale dinamica determinerà, per il 2024 una forte decelerazione del deflatore della spesa delle famiglie residenti (+1,6% dal +5,2% del 2023) a cui seguirà un moderato incremento nel 2025 (+2,0%).

Lo scenario previsivo rimane caratterizzato dal perdurare di una elevata incertezza del quadro internazionale, determinata dall’evoluzione delle tensioni geo-politiche.

Scarica la nota ISTAT

Fonte: ISTAT

Privacy : Videosorveglianza e rilevazione presenze nel rispetto del GDPR e dello Statuto dei Lavoratori

Privacy : Videosorveglianza e rilevazione presenze nel rispetto del GDPR e dello Statuto dei Lavoratori

Il Garante per la Protezione dei dati personali, con provvedimento n. 234 dell’11 aprile 2024 ha sanzionato un datore di lavoro pubblico per un’istallazione di videocamere nei luoghi di lavoro – che riprendevano altresì i dipendenti al passaggio di rilevamento delle presenze –  non rispettosa dello Statuto dei lavoratori, né delle garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa in materia di privacy.

Con specifico riferimento all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici, già nel Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 il Garante aveva chiarito che tali soggetti, in qualità di titolari del trattamento, possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Quando, come nel caso di specie, le videocamere installate nei luoghi di lavoro, riprendano anche il personale che transita o sosta nei luoghi di lavoro, il trattamento dei dati personali dei lavoratori può essere effettuato se è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e nell’ambito del quadro giuridico applicabile definito dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi (artt. 6, par. 1, lett. c), e 88 del GDPR).

Tuttavia, il datore di lavoro deve rispettare le norme nazionali, che includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana degli interessati in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro (v. artt. 6, par. 2, e 88, par. 2, del Regolamento): in forza del rinvio contenuto nell’art. 114 del Codice alle preesistenti disposizioni nazionali di settore che tutelano la dignità delle persone sul luogo di lavoro, con particolare riferimento ai possibili controlli da parte del datore di lavoro, l’osservanza dell’art. 4 della L. 300/1970 si pone quindi quale condizione di liceità del trattamento. 

Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: Nuove indicazioni dal Garante privacy

In base a tale norma, come noto, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA, ovvero, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o centrale dell’INL

Tali informazioni, inoltre, possono essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Codice.

In base all’art. 5 del GDPR, d’altro canto, il titolare del trattamento può utilizzare per ulteriori trattamenti i soli dati personali che siano stati lecitamente raccolti, con riguardo alla finalità principale e nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza”. 

Videosorveglianza & Co: facciamo il punto con l’INL

In attuazione di tale principio il titolare deve quindi adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (cfr. art. 12, par. 1, del Regolamento).

L’Autorità, nel caso di specie, era intervenuta a seguito della segnalazione di una dipendente concernente l’installazione di una telecamera nell’atrio dell’ente, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori; tramite l’utilizzo delle immagini registrate, l’amministrazione aveva contestato alla dipendente alcune violazioni dei propri doveri d’ufficio, tra cui il mancato rispetto dell’orario di servizio.

La PA, in sede di memoria difensiva innanzi al Garante, aveva affermato che la telecamera era stata installata per motivi di sicurezza, a seguito di alcune aggressioni ai danni di altri dipendenti pubblici.

Nel corso dell’istruttoria il Garante aveva tuttavia rilevato che l’ente non aveva assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza, ed aveva peraltro utilizzato le immagini delle videocamere, installate nei luoghi di lavoro, per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice.

L’Autorità ha, pertanto, sanzionato l’Amministrazione per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, 12, 13 e 88 del Regolamento, nonché 114 del Codice, ingiungendo, inoltre, alla stessa di fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un’idonea informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo della telecamera in questione. 

Fonte : Garante PrivacyLavorosi

Direttiva UE 1499/2024 e 1500/2024 : nuovi poteri per gli organismi di promozione della parità

Direttiva UE 1499/2024 e 1500/2024 : nuovi poteri per gli organismi di promozione della parità

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 29 maggio 2024, due Direttive riguardanti la parità di genere, razziale e religiosa, negli ambiti del lavoro e della sicurezza sociale.

In particolare:

  • La Direttiva (UE) 2024/1499, del 7 maggio 2024, attiene alle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;
  • La Direttiva (UE) 2024/1500, del 14 maggio 2024, attiene alle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.  

In concreto le due direttive apportano alcune modifiche alla disciplina che definisce  i requisiti essenziali per il funzionamento delle autorità nazionali preposte a vigilare  sulla corretta attuazione dei principi sulla parità di genere.

Per l’Italia si tratta di competenze attribuite in parte al Dipartimento per le Pari Opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduto dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e da una rete di Consiglieri regionali coordinati a livello nazionale. L’intento è di migliorare l’efficienza e assicurare l’autonomia di tali enti, rafforzando l’applicazione del principio di pari trattamento definito  dalle  direttive precedenti in materia,  2006/54/CE e 2010/41/UE , senza pregiudicare le prerogative delle parti sociali e le competenze dell’ Ispettorato o di altri organismi incaricati dell’applicazione delle norme. 

Entrambe le direttive entrano in vigore il prossimo 18 giugno , con la precisazione per cui le modifiche alle precedenti direttive si applicheranno a decorrere dal 19 luglio 2026, data entro la quale gli Stati membri dovranno provvedere al recepimento delle direttive stesse. 

Gli Stati membri, entro il 19 giugno 2031 e successivamente ogni 5 anni, dovranno fornire alla Commissione UE tutte le informazioni pertinenti relative all’applicazione delle direttive con particolare riguardo al funzionamento degli organismi per la parità, tenuto conto delle relazioni elaborate dagli stessi a norma degli art. 17, lett. b) e c) .  Inoltre è previsto che almeno ogni quattro anni una o più relazioni, contenenti raccomandazioni, sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, inclusi gli eventuali problemi strutturali riscontrati.  

Le nuove direttive sottolineano la necessità che gli organismi nazionali di parità debbano offrire  la possibilità di risolvere le controversie in modo alternativo, tramite mediazione o conciliazione, secondo la normativa e le prassi nazionali, senza precludere la possibilità di intraprendere un’azione legale quando la risoluzione alternativa non si rivela proficua.  Gli Stati membri dovranno garantire termini di prescrizione sufficienti e prevedere la loro sospensione durante la procedura conciliativa.   

Viene specificato inoltre che   gli organismi nazionali deputati  all’attuazione dei principi in materia di parità di genere dovranno adoperarsi per fornire supporto con specifiche consulenze sul quadro giuridico ; procedure e mezzi di ricorso.

Gli Stati membri sono tenuti a conferire alle autorità per la parità il potere di indagare sulle violazioni dei principi di pari trattamento e, se ritenuto necessario, di avviare procedimenti per conto delle vittime o d’ufficio per difendere l’interesse pubblico.  

Fonte. Consiglio UE – Lavorosi

Webinar ASSIV – Axitea Spa sulla nuova Direttiva europea della sicurezza informativa NIS 2. 20 giugno 2024

Webinar ASSIV – Axitea Spa sulla nuova Direttiva europea della sicurezza informativa NIS 2. 20 giugno 2024

🚀 Webinar ASSIV in collaborazione con AXITEA SPA: “NIS 2: Perimetro applicativo, soggetti coinvolti, strategie e strumenti per adeguarsi alla Nuova Direttiva Europea sulla sicurezza informatica” 🚀

Siamo lieti di annunciare il nostro prossimo webinar dedicato alla nuova Direttiva europea sulla sicurezza informatica, la NIS 2. 📅

🔐 Quando?
🗓️ Data: 20 giugno 2024
⏰ Orario: 14.30 – 15.30

🌐 Di cosa parleremo?
☑ Introduzione alla Direttiva UE e agli obiettivi;
☑ Soggetti coinvolti e tempistiche;
☑Indicazioni di implementazione;
☑NIS 2 – ISO27001;
☑Controlli e misure tecniche.

👥 Relatori
🔹Maria Cristina Urbano (Presidente ASSIV Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari)
🔹Federico Alessandri (Cyber Security Specialist, Axitea Spa)
🔹Maria Formato (Lead Consultant, Axitea, Spa)


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