Home Blog Pagina 153

INL: Dimissioni neo-genitori revocabili anche se convalidate

INL: Dimissioni neo-genitori revocabili anche se convalidate

Con la nota n. 862/2024, la direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti concernenti le modalità e le tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, una volta intervenuta la convalida dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.

La procedura di convalida – Stando a quanto previsto dall’art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate da una lavoratrice durante la gravidanza e da uno dei due genitori entro i primi tre anni di vita dei figli ( o di ingresso in famiglia se adottati o affidati ), devono essere convalidate dall’ Ispettorato territoriale del lavoro.

E’ il datore di lavoro, che una volta ricevuta la richiesta di dimissioni, invita il lavoratore ad attivarsi per la loro convalida. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che non è più possibile utilizzare il modello di richiesta online, messo a disposizione durante il periodo di emergenza sanitaria, ma è stata introdotta la possibilità di effettuare il colloquio anche a distanza.

Al fine di accedere alla procedura da remoto, in alternativa al colloquio in presenza, il dipendente trasmette apposito modulo tramite posta elettronica alla sede territoriale di competenza allegando copia del documento di identità e della lettera di dimissioni, già presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.

Ricevuta la richiesta, l’Ispettorato avvia il procedimento che dovrà concludersi entro 45 giorni con l’emissione del provvedimento di convalida inviato anche al datore di lavoro, consentendo a quest’ultimo di processare l’UNILAV con la cessazione del rapporto di lavoro dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata al datore di lavoro.

Il legislatore ha quindi subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato. 

I chiarimenti INL – La richiesta di chiarimenti trova il suo fondamento nella mancata regolamentazione della fattispecie di revoca delle dimissioni durante il periodo protetto.  

Il citato D.Lgs. n. 151/2001 non fornisce indicazioni a riguardo, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica  dall’ art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2015 secondo il quale “al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche (…) Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità”.   

L’ Ispettorato rileva dunque che non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia, prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.  

In ogni caso andrà avviato un nuovo esame istruttorio, ai fini di un’attenta valutazione della fondatezza delle motivazioni, senza escludere nuovi accertamenti ispettivi a tutela del lavoratore e della lavoratrice interessati, qualora ci siano fondati dubbi che nei loro confronti possano essere stati adottati comportamenti discriminatori da parte del datore di lavoro.  Laddove invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.   

Fonte: INLLavorosi

Istat: rilevazione delle attività economiche per l’implementazione della nuova classificazione ATECO 2025

Istat: rilevazione delle attività economiche per l’implementazione della nuova classificazione ATECO

La Rilevazione delle attività economiche per l’implementazione della nuova classificazione Ateco è stata predisposta al fine di verificare le attività economiche svolte dalle imprese a seguito del processo di revisione della classificazione Ateco in cui l’Istat è attualmente impegnato.
La nuova classificazione Ateco 2025 entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2025 per la produzione e la divulgazione di tutte le statistiche economiche realizzate dall’Istat.  

Chi risponde

Le imprese del Registro statistico delle imprese attive, comprese le imprese della sicurezza privata.

Si tratta di una rilevazione campionaria che coinvolge circa 150 mila unità in possesso di credenziali di accesso al sistema del Portale delle Imprese a cui occorre far riferimento per rispondere alla rilevazione stessa.

Qual è il periodo di rilevazione

La rilevazione si svolge dal 15 aprile al 31 luglio 2024

Come fornire i dati e le informazioni richieste

Attraverso il Portale statistico delle imprese si accede alla  sezione “Rilevazioni del Portale” e compilare il questionario “Rilevazione delle attività economiche per l’implementazione della nuova classificazione ATECO 2025”.

Come consultare i risultati dell’indagine

Non è prevista alcuna pubblicazione dei risultati d’indagine trattandosi di una rilevazione che ha come obiettivo prioritario quello di consentire la riclassificazione delle unità del Registro statistico delle imprese attive (Asia) in base alla nuova classificazione ATECO 2025 migliorandone la qualità del contenuto informativo.

Tutela della riservatezza

Base giuridica: i dati sono trattati per la produzione di informazione statistica ufficiale e, quindi, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico affidato all’Istat (art. 1, comma 2, e art. 15 d.lgs. n. 322/1989); Regolamento (UE) 2019/2152 che disciplina i registri di imprese a fini statistici; Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 art. 15, comma 1 lett. e “L’Istat provvede alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale”.

Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989), potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, e potranno essere comunicate alla Commissione europea (EUROSTAT) (Regolamento n. 2152/2019).

Titolare dei dati e responsabile del trattamento

I dati saranno diffusi in forma aggregata in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti a cui si riferiscono, assicurando così la massima riservatezza.

I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il Direttore della Direzione Centrale per le statistiche economiche e il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati.

Contatti

Per informazioni e/o chiarimenti
Numero verde gratuito
800.188.847 
dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00

Fonte: ISTAT

Inail: Infortuni in crescita. I dati aggiornati al primo trimestre 2024

Inail: Infortuni in crescita. I dati aggiornati al primo trimestre 2024

Il primo trimestre  del 2024 ha visto un incremento marginale nelle denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL, ammontanti a 145.130, rappresentando un aumento dello 0,4% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il numero di infortuni con esito fatale è diminuito del 2,6%, contabilizzando un totale di 191 casi. In parallelo, si osserva un significativo aumento del 24,5% nelle segnalazioni di malattie di natura professionale.

L’INAIL ha reso pubblici i dati relativi alle denunce di infortunio, incluse quelle con esito mortale, e alle malattie professionali pervenute entro il mese di marzo tramite la sezione “Open data” del proprio sito web. Questi dati sono forniti insieme a tabelle di confronto tra i dati di marzo 2023 e marzo 2024, nonché tra i periodi gennaio-marzo 2023 e gennaio-marzo 2024.

Tuttavia, è importante notare che i dati mensili sono considerati provvisori e richiedono una valutazione cauta, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni fatali, poiché possono essere influenzati da picchi occasionali e dai tempi di elaborazione delle pratiche. Per ottenere una valutazione accurata del fenomeno, comprese le denunce confermate dall’istituto, sarà necessario attendere il consolidamento dei dati relativi all’intero anno 2024, comprendente il completamento delle procedure amministrative e sanitarie associate a ciascuna segnalazione.

Le denunce di infortunio includono anche le comunicazioni obbligatorie effettuate dai datori di lavoro e dai loro intermediari per fini statistici e informativi, riguardanti gli infortuni che causano almeno un giorno di assenza dal lavoro, escludendo il giorno dell’evento.

In sintesi, nel primo trimestre del 2024 si evidenzia un leggero aumento complessivo delle denunce di infortunio, una diminuzione delle segnalazioni mortali e un incremento delle malattie professionali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Denunce di Infortuni

Nel primo trimestre del 2024, le denunce di infortunio presentate all’INAIL hanno raggiunto un totale di 145.130, registrando un aumento dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, ciò rappresenta una diminuzione del 7,9% rispetto al 2019 e del 25,2% rispetto al 2022.

A livello nazionale, si è osservato un lieve decremento dei casi avvenuti in occasione di lavoro (-0,3%), mentre quelli in itinere sono aumentati del 4,7%. Questo trimestre ha visto una variazione differenziata tra i settori, con incrementi nei settori tradizionalmente più rischiosi come Costruzioni, Sanità e assistenza sociale, Noleggio e servizi di supporto alle imprese, Commercio, e Trasporto e magazzinaggio.

L’analisi territoriale indica un aumento delle denunce di infortunio nel Nord-Ovest (+1,3%) e nel Centro (+1,0%), mentre si è registrato un calo nel Sud (-2,2%) e nelle Isole (-1,0%). Tra le regioni, si evidenziano incrementi significativi in provincia autonoma di Trento, Molise, Toscana e provincia autonoma di Bolzano, mentre le diminuzioni più rilevanti si riscontrano in Basilicata, Abruzzo, Campania e Sardegna.

L’incremento complessivo è stato trainato dalla componente maschile (+0,6%), mentre quella femminile ha presentato una leggera diminuzione (-0,1%). Tra i lavoratori, si è osservato un aumento tra gli under 15, nella fascia 25-29 anni e tra gli 60-74 anni, mentre si è registrato un calo tra i 15-24enni e tra i 30-59enni.

Casi Mortali

Nel primo trimestre del 2024, le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’INAIL sono state 191, cinque in meno rispetto al 2023 ma con una variazione significativa rispetto agli anni precedenti. A livello nazionale, si è osservato un aumento dei casi avvenuti in occasione di lavoro, mentre si è registrato un calo di quelli in itinere.

L’analisi territoriale ha evidenziato incrementi al Sud, nel Nord-Ovest e nelle Isole, mentre si sono registrati cali nel Nord-Est e al Centro. Tra le regioni, la Lombardia e la Puglia presentano i maggiori incrementi, mentre il Veneto e il Piemonte registrano i cali più significativi.

La diminuzione delle denunce mortali è stata osservata solo tra la componente femminile, mentre quella maschile è aumentata. Si è verificata una diminuzione delle denunce dei lavoratori italiani e un aumento tra gli extracomunitari e i comunitari.

L’analisi per classi di età ha mostrato aumenti tra i 30-39enni, i 45-54enni e i 65-74enni, mentre si sono registrate diminuzioni tra gli under 30 e i 55-64enni.

Denunce Malattie Professionali

Nel primo trimestre del 2024, le denunce di malattia professionale protocollate dall’INAIL sono state 22.620, mostrando un significativo aumento del 24,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo incremento è stato ancora più marcato rispetto agli anni precedenti.

A marzo di ogni anno, si sono osservati aumenti nelle gestioni Industria e servizi, Agricoltura e Conto Stato. L’incremento delle patologie denunciate ha interessato tutte le regioni, ad eccezione della Lombardia.

In termini di genere, si è registrato un aumento significativo sia nelle denunce dei lavoratori che in quelle delle lavoratrici, con incrementi anche tra i lavoratori italiani, i comunitari e gli extracomunitari.

Le principali categorie di malattie professionale denunciate rimangono quelle del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, seguite da patologie del sistema nervoso e dell’orecchio, del sistema respiratorio e tumori. 

Scarica il bollettino trimestrale I trimestre 2024

Fonte: INAIL – Lavorosi

Appalti: le principali novità dopo la conversione del DL PNRR IV°

Appalti : le principali novità dopo la conversione del DL PNRR IV°

La Legge 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 19 della Gazzetta ufficiale n.19 del 30 aprile, ha convertito in legge il DL 2 marzo 2023 n. 19 ( il cd. DL PNRR IV° ).  

DL PNRR IV°, tutte le novità della Legge di conversione

Nel procedere alla conversione, la predetta legge n.56/2024 ha, da una parte, confermato e, dall’altra, modificato il testo inziale dell’art. 29 che nell’ambito del decreto legge reca “Le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare” iniziale del decreto legge. 

Per quanto concerne gli aspetti giuslavoristici della nuova disciplina degli appalti di opere e servizi possono  riassumersi nei seguenti termini: 

– trattamento dei lavoratori dipendenti dall’appaltatore e dal subappaltatore: al personale impiegato nell’appalto e nel subappalto di opere o servizi è dovuto un un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto (disposizioni, queste, che dopo la legge di conversione in tale formulazione risultano collocate nel comma 1-bis dell’art. 29 del d.lgs. n.276/203 che, innovato in questo e in altri passaggi, comunque rimane la fonte principale della regolazione degli appalti nei settori privati); 

– Responsabilità solidale : l’obbligazione solidale del committente per i trattamenti retributivi e per i contributi previdenziali non pagati dall’appaltatore o dal subappaltatore è estesa anche ai casi in cui ricorre una somministrazione di lavoro illecita o di appalto non genuino per mancanza dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 (disposizione che ora compare fin dall’entrata in vigore del decreto legge come ultimo periodo del comma 2 dell’appena citato art. 29); 

– Verifica della congruità della manodopera nell’edilizia : negli appalti di realizzazione di lavori edili, in capo al committente grava l’obbligo di verificare, prima di procedere al saldo finale, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro (DM n.143 del 25 giugno 2021) (lo stabilisce l’art. 29, comma 10, del decreto legge); 

– Saldo finale e verifica della congruità : negli appalti di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica delle regolarità o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta a carico del committente la sanzione amministrativa da euro 1000 ad euro 5000 (lo stabilisce l’art. 29, comma da 12, del decreto legge).  

Fonte: lavorosi