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Legge 23 febbraio 2024 n. 18 : Il Decreto Milleproroghe è convertito in legge

Legge 23 febbraio 2024 n. 18 : Il Decreto Milleproroghe è convertito in legge.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione del DL 30 dicembre 2023 n. 215 ( cd. Decreto Milleproroghe ). [TESTO COORDINATO ]

Previsto al suo interno lo slittamento di alcuni termini legislativi e disposizioni urgenti inerenti a diversi settori. Di seguito si segnalano le principali novità in materia di lavoro e previdenza inserite durante l’ iter di conversione  :

Rottamazione quater ( art. 3-bis ) – Differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della cd. “rottamazione quater”, di cui all’art. 1, c. 231 e 232, L. 197/2022. Il pagamento entro la suddetta data, o con un ritardo di massimo 5 giorni, evita la decadenza dal beneficio della definizione agevolata per i casi di omesso versamento nei termini.

Collocamento a riposo del personale medico ( art. 4, c. 6-bis ) – E’ prorogato al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale  gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) hanno la possibilità di trattenere in servizio, su base volontaria, i dirigenti medici, sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziale fino a 72 anni. Dirigenti e docenti trattenuti in servizio non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.

Assemblee societarie da remoto ( art. 3, c. 12 duodecies ) – Prorogate al 30 aprile 2024 l’efficacia delle diposizioni sulle modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie di società di capitali, associazioni e fondazioni.

IRPEF agricola ( art. 13 ; c. 3-bis ; c. 3-ter ; c. 3-quater )  – Prorogata per gli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, previsto dall’art. 1, c. 44, L. 232/2016. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti misure: a) fino ad € 10.000 per lo zero per cento; b) tra € 10.000 ed € 15.000 al 50%; c) oltre € 15.000 al 100%.

Contratti a termine nel settore privato ( art. 18, comma 4-bis ) – Estesa  dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 la possibilità per le parti del contratto individuale di lavoro, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi.

Assunzione persone disabili ( art. 18, c. 4 ter e quater ) – Viene anticipato dal 01.08.2022 al 01.08.2020 il termine iniziale, e differisce dal 31.12.2023 al 30.09.2024 il termine finale, del periodo in cui possono essere o essere state effettuate operazioni di assunzione di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del Terzo settore ed altri enti assimilati, fruendo, nei limiti delle disponibilità dell’apposito Fondo, dell’incentivo all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette del cd. “collocamento obbligatorio” di cui alla L. 68/1999.

Disposizioni relative al lavoro sportivo ( art. 14, c. da 2-bis a 2 quater ) – E’ prorogata  dal 30.01.2024 al 31.03.2024 il termine entro cui, nella fase di prima applicazione delle riforma del lavoro sportivo, possono essere rese senza incorrere in sanzioni, le comunicazioni ai centri per l’impiego e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche  inerenti agli incarichi e ai compensi dei direttori di gara operanti nell’area dilettantistica, relativamente alle sei mensilità tra luglio-dicembre 2023. Inoltre è differito al 30.06.2024 il termine entro cui gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale. Quanto ai premi erogati agli sportivi, le associazioni saranno esonerate dall’applicazione delle ritenute alla fonte del 20%, previste dall’art. 30, c. 2, DPR 600/1973, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge e sino al 31/12/2024, se di importo complessivamente inferiore ad € 300. 

Fonte: LavorosiGazzetta Ufficiale

Gare d’appalto: non possono esserci penali se non per ritardo nell’esecuzione della prestazione

Gare d’appalto: non possono esserci penali se non per ritardo nell’esecuzione della prestazione

Intervento Anac su affidamenti di progettazione dell’ampliamento arrivi dell’aeroporto Capodichino.

In una gara d’appalto non può essere prevista una clausola penale che scatta in caso di aumento del costo dell’opera rispetto al budget preventivamente stimato dall’amministrazione. Nell’ordinamento italiano, infatti, non sono ammesse ipotesi di penale svincolate dall’inadempimento della prestazione. Ogni penale deve essere collegata almeno al ritardo nell’esecuzione della prestazione.

E’ quanto ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 73 del 17 gennaio 2024, intervenendo in merito agli affidamenti di progettazione dell’ampliamento ‘Arrivi’ dell’aeroporto di Napoli Capodichino. Sulla base di un ricorso della Fondazione architetti e ingegneri di Inarcassa, l’Autorità ha stabilito “non conforme alla procedura di legge” la decisione della Società di gestione dei servizi aeroporti campani Spa di applicare una penale alla società aggiudicataria dell’appalto per “l’eventuale incremento dell’importo delle opere progettate” rispetto al budget previsto.

La società campana aveva previsto a carico dell’affidatario “l’applicazione di una penale pari all’uno per mille dell’importo del corrispettivo economico, previsto per la fase progettuale interessata per ogni incremento dell’uno per cento dell’importo delle opere progettate, fino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo del servizio”.

I rilievi Anac

Secondo Anac ciò introduce un’ipotesi di penale non contemplata nell’ordinamento italiano, e non coerente con la normativa degli appalti e civilistica. L’Autorità, poi, ricorda che “la clausola penale disciplinata dall’articolo 1382 del Codice civile, è la clausola con cui si conviene il pagamento di una somma di denaro/l’esecuzione di una determinata prestazione in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, producendo l’effetto di limitare il risarcimento della prestazione oggetto del contratto, ed assolvendo ad una funzione risarcitoria”.

“Secondo la giurisprudenza amministrativa, inoltre – continua Anac – la clausola penale soddisfa una funzione sanzionatoria comminando, in caso di inadempimento, una pena ‘privata’, in funzione di coercizione all’esatto adempimento (ex multis: Consiglio di Stato n. 6094/2014)”.

“Nell’ambito dei contatti pubblici, il Codice appalti dispone l’applicazione delle penali a carico dell’esecutore nel solo ed unico caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni. In particolare, la penale deve essere commisurata ai giorni di ritardo e proporzionata rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni oggetto dello stesso, e viene calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.

Per questo Anac sottolinea che “il connotato essenziale della clausola penale sia nei contratti pubblici, sia nel Codice civile riguardante tutti i contratti, sia rappresentato dall’inadempimento, essendo legata, la prima, al ritardo nell’esecuzione della prestazione contrattuale, mentre la norma civilistica fa menzione, in senso più ampio, all’inadempimento o ritardo nell’adempimento”.

Le conclusioni dell’Autorità

La penale, dunque, non è configurabile qualora sia collegata all’avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all’obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall’autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale. In tal senso – ricorda Anac – si esprime la giurisprudenza civile che in applicazione di tale principio ha escluso che fosse qualificabile come clausola penale la previsione, inserita in un contratto di ‘leasing’ concernente una autovettura, con la quale al concedente era riconosciuto il diritto ad un indennizzo nel caso di furto o perdita del veicolo”.
Ora G.E.S.A.C. spa, società di gestione dei servizi aeroporti campani ha trenta giorni di tempo per comunicare come intenda adeguarsi.

Scarica la Delibera n. 73 del 17 gennaio 2024.pdf

Fonte: ANAC

Istat, il fatturato dei servizi del 2023

Istat, il fatturato dei servizi del 2023

Nella media del 2023 si è registrata una crescita dell’indice del fatturato delle imprese dei servizi del 3,9%, in marcato rallentamento rispetto ai due anni precedenti. In termini congiunturali si sono registrati incrementi in quasi tutti i trimestri dell’anno, salvo il secondo.
Permane una marcata differenziazione tra i settori. La crescita nel corso del 2023 è stata particolarmente robusta nei settori legati al turismo e in quello del commercio di autoveicoli, mentre si registra una forte flessione nel magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti.

Per i servizi di vigilanza e investigazione (Ateco N 80) si registra una variazione tendenziale I – IV trimestre 2023/I – IV trimestre 2022 è pari a +2.9%.

Scarica la nota ISTAT

Fonte: ISTAT

Inflazione ISTAT, a febbraio resta ferma allo 0.8%

Inflazione ISTAT, a febbraio resta ferma allo 0.8%

A febbraio, secondo le stime preliminari, l’inflazione resta ferma allo 0,8%. La stabilizzazione del ritmo di crescita dei prezzi al consumo si deve principalmente all’affievolirsi delle tensioni sui prezzi dei Beni alimentari, non lavorati e lavorati, i cui effetti compensano l’indebolimento delle spinte deflazionistiche provenienti dal settore dei beni energetici. In particolare, si attenua la flessione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici, che a febbraio risale al -17,3% (dal -20,5% di gennaio). Si riduce il tasso di crescita in ragione d’anno dei prezzi del “carrello della spesa” (+3,7%), mentre l’inflazione di fondo si attesta al +2,4% (da +2,7% del mese precedente).

Scarica la nota ISTAT

Fonte: ISTAT