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Ministero del Lavoro: on line il manuale informativo sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Ministero del Lavoro: on line il manuale informativo sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Un luogo di lavoro sano e sicuro salva vite umane, protegge i lavoratori da infortuni e malattie professionali e può anche abbassare i costi connessi al verificarsi degli infortuni, ridurre l’assenteismo e il turnover, aumentare la produttività e la qualità lavorativa.

Ma è chiaro che non basta più soltanto una efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico attraverso le regole contenute nel decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È necessario, infatti, un vero e proprio
cambiamento di mentalità, che non releghi più la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra gli obblighi normativi ma, per contro, la consideri un valore e un imprescindibile investimento da strutturarsi nel quotidiano.
In altre parole, occorre promuovere azioni e programmi per l’elaborazione e lo sviluppo di una “cultura” della sicurezza in tutti i luoghi – di vita, studio e lavoro – attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici.
In questo contesto, gli argomenti qui trattati hanno l’obiettivo di fornire – senza alcuna pretesa di esaustività – elementi informativi di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un focus sulle principali nozioni in materia e spunti di riflessione per far sì che la prevenzione sia parte del bagaglio culturale e professionale di ciascuno, allo scopo di mitigare il più possibile le situazioni di rischio.
Se è compito delle istituzioni creare le migliori condizioni di tutela, a ciascuno poi spetta conoscerle e osservarle.
La prevenzione non può essere disgiunta dalla conoscenza. Affinché la cultura della sicurezza possa consolidarsi e diffondersi,
occorre che passi anche dalla consapevolezza del rischio e dal senso di responsabilità, mediante un’adeguata formazione sui diritti e le regole poste a difesa di ogni singola persona.
La cultura e la conoscenza sono il nostro futuro.

Buona lettura

Scarica il manuale

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Contratti a termine: le novità nel decreto Milleproroghe

Contratti a termine: le novità nel decreto Milleproroghe

La disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato trova punti essenziali nell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 che, dopo le modifiche apportate dal “Decreto lavoro”, si basa sui seguenti capisaldi:

a)l contratto a termine, se di durata non superiore a 12 mesi, può essere stipulato liberamente, senza la necessità di giustificare l’apposizione del termine con qualche specifica motivazione;

b)per stipulare un contratto di durata superiore a 12 mesi e, comunque, non eccedente 24 mesi, è necessario che ricorrano particolari condizioni che, a parte l’ipotesi trattata direttamente dal predetto art. 19 per quanto concerne le assunzioni a termine per la sostituzione di altri lavoratori, tocca ai contratti collettivi individuare.

Detto questo,  è ancora l’art. 19 a prevedere una soluzione di riserva: qualora i contratti collettivi non provvedano ad individuare le predette condizioni, è direttamente il contratto individuale di lavoro stipulato da datore di lavoro e lavoratore che a tanto può provvedere, ad esempio convenendo un termine di 15 mesi, “per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” stesse ( chiarimenti in merito sono stati forniti dal Ministero del Lavoro con la circ. n. 9 del 9.10.2023 )

Questo  rinvio all’autonomia individuale incontra, a sua volta, un limite temporale: difatti, il rinvio può essere esercitato fino al 30 aprile 2024 e, quindi, è  prossimo a venir meno. 

Nell’ambito nel dibattito parlamentare, in atto presso le Commissioni  riunite Affari costituzionali e Bilancio per la conversione in legge del “Decreto Milleproroghe” ( d.l. n. 215/2023), è  stato approvato un emendamento (prima firmataria l’On. T. Nisini) che protrae al 31 dicembre 2024 il rinvio all’autonomia individuale.

L’emendamento è giustificato con l’intenzione di ovviare alla mancanza, in una serie di settori, di contratti collettivi che abbiano raccolto al momento la sollecitazione proveniente dalla  fonte legislativa, ben sapendo che non è gioco solo la durata iniziale dei vari contratti a termine ma anche la proroga e il rinnovo di tali contratti nel limite dei 24 mesi. 

Per ulteriori dettagli in merito alla disciplina del contratto a termine al momento applicabile sino al 30 aprile :  

Contratto a termine e somministrazione a tempo indeterminato : Le novità dopo la conversione del Decreto Lavoro

Fonte: Lavorosì

Istat: Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi

Istat: Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi (stime preliminari IV trim. 2023)

L’Istat rende disponibili on line le stime preliminari del tasso di posti vacanti riferite al quarto trimestre 2023, per tutte le imprese con dipendenti dell’industria e dei servizi (serie disponibile a partire dal 2016) e anche per il sottogruppo di quelle con almeno 10 dipendenti (serie disponibile a partire dal 2004).

Nel quarto trimestre 2023, il tasso di posti vacanti destagionalizzato, per il totale delle imprese con dipendenti, rimane invariato al livello del trimestre precedente pari al 2,3%. In particolare, il settore dell’industria registra una variazione negativa di 0,1 punti percentuali, mentre quello dei servizi non mostra alcuna modifica.
Per le imprese con almeno 10 dipendenti, il tasso di posti vacanti è fermo all’1,9%, come sintesi dell’aumento nell’industria e della stabilità nei servizi.

TASSO DI POSTI VACANTI NEL TOTALE IMPRESE. I trimestre 2016 – IV trimestre 2023, dati destagionalizzati, valori percentuali

TASSO DI POSTI VACANTI NELLE IMPRESE CON ALMENO 10 DIPENDENTI. I trimestre 2010 – IV trimestre 2023, dati destagionalizzati, valori percentuali

I posti vacanti si riferiscono alle ricerche di personale che, alla data di riferimento (l’ultimo giorno del trimestre), sono iniziate e non ancora concluse. In altre parole, sono i posti di lavoro retribuiti (nuovi o già esistenti, purché liberi o in procinto di liberarsi) per i quali il datore di lavoro cerca – attivamente e al di fuori dell’impresa – un candidato adatto ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo.
Il tasso di posti vacanti è il rapporto percentuale fra il numero di posti vacanti e la somma di questi ultimi con le posizioni lavorative occupate. Tale indicatore può fornire informazioni utili per interpretare l’andamento congiunturale del mercato del lavoro, dando segnali anticipatori sul numero di posizioni lavorative occupate.
I dati presentati in questa nota si riferiscono alle imprese dell’industria e dei servizi e si basano su due rilevazioni: la rilevazione mensile sull’occupazione, gli orari di lavoro, le retribuzioni e il costo del lavoro nelle grandi imprese (GI), condotta sulle imprese con almeno 500 dipendenti, e la rilevazione trimestrale sui posti vacanti e le ore lavorate (Vela), condotta sulle imprese fino a 499 dipendenti.
Le stime preliminari diffuse nella presente nota potranno essere riviste in occasione della pubblicazione del 13 marzo 2024, anch’essa relativa al quarto trimestre 2023, contenente un insieme più ampio di dati sui posti vacanti.
Le stime preliminari riferite al primo trimestre 2024 sul tasso di posti vacanti nell’industria e nei servizi saranno pubblicate on line il 17 maggio 2024.
Maggiori informazioni sulle fonti e la metodologia di produzione degli indicatori sui posti vacanti, inclusa la politica di revisione, si trovano nella nota metodologica.

Fonte: Istat

Inps: Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale

Messaggio INPS 9 febbraio 2024, n. 617: Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni operative e contabili

1. Premessa

Con il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023 è stato illustrato il trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) introdotto dall’articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (di seguito, anche decreto Lavoro).

Successivamente, con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, sono state fornite indicazioni per il versamento del contributo addizionale, previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a carico dei datori di lavoro che hanno fatto ricorso al trattamento di integrazione salariale in argomento.

Nel disciplinare la menzionata misura di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, l’articolo 30 del decreto Lavoro ha disposto, al comma 1, che la concessione del trattamento di integrazione salariale in commento[1] potesse avvenire, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa, individuato dal successivo comma 2, di 13 milioni di euro per l’anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l’anno 2024, e che il monitoraggio dei flussi di spesa fosse demandato all’INPS.

Per favorire le suddette attività di monitoraggio, è stato previsto che l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi avvenisse da parte dell’Istituto esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

Durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti di CIGS, di cui all’articolo 30 del decreto Lavoro, è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.

Con il presente messaggio, quindi, si illustrano le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di CIGS relativamente alla disposizione in commento.

2. Istruzioni procedurali

Nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

“147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23”.

 3. Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023, i datori di lavoro devono operare come segue.

Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.

Si ricorda che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015.


Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.


Si rammenta che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento CIGS o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

4. Istruzioni contabili

Con i citati messaggi n. 2512/2023 e n. 3575/2023 sono state fornite rispettivamente le istruzioni contabili per l’erogazione con pagamento diretto ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 e per il versamento tramite il modello F24 della contribuzione addizionale dovuta a titolo di finanziamento della prestazione e gestita per il tramite della procedura RACE.

In conformità alle modalità operative e gestionali relative al pagamento anticipato da parte dei datori di lavoro del trattamento di CIGS in commento, con il presente messaggio si istituiscono i conti per la rilevazione delle somme delle prestazioni conguagliate dal datore di lavoro ed esposte nel flusso UniEmens con il codice evento “L140” e del contributo addizionale codice causale “E614” da versare secondo le istruzioni riportate al precedente paragrafo 3:

–    GAU30487 – per l’imputazione dell’onere per i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

–    GAU21487 – per l’imputazione del contributo addizionale dovuto dalle aziende che sono state autorizzate ai trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, tramite conguaglio – art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Per la rilevazione della contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, valida per entrambe le modalità di pagamento (diretto e a conguaglio), si deve adottare il conto in uso GAU32457, istituito con il citato messaggio n. 2512/2023.

I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, vengono curati direttamente dalla Direzione generale.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

[1] Riguardo alla durata, alle caratteristiche e alla regolamentazione normativa della misura di sostegno si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 2512/2023.

Scarica il Messaggio INPS 617/2024 con gli allegati