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ASSIV e le nuove PDL di diretto interesse della Sicurezza Privata

ASSIV e le nuove PDL di diretto interesse della Sicurezza Privata

di Maria Cristina Urbano – 21 Febbraio 2024

ASSIV Maria Cristina Urbano nuove PDL

La nuova Legislatura ha oramai abbondantemente compiuto il suo primo anno ed è tempo di bilanci per il comparto della sicurezza privata, che ha sperato in una svolta nell’approccio alle tematiche della sicurezza da parte di Governo e Parlamento, soprattutto su impulso di forze politiche che hanno sempre dimostrato particolare sensibilità al tema, declinato nelle sue varie componenti.

Iniziamo a tracciare questo primo provvisorio bilancio, partendo dalle iniziative assunte dai parlamentari. Ebbene, in questa legislatura sono state presentate 5 PDL di diretto interesse, tre alla Camera dei deputati e due al Senato. Alla Camera sono stati promotori dell’iniziativa Edmondo Cirielli e Francesco Lollobrigida, ora al governo, di Fratelli d’Italia e Igor Iezzi della Lega. Al Senato Elisa Pirro del Movimento 5 Stelle e Alberto Balboni di Fratelli d’Italia.

Proviamo ad illustrarne contenuti e finalità, rispettando rigorosamente la data di pubblicazione dei singoli atti, consapevoli peraltro che per ragioni di spazio riusciremo a commentare solo le prime PDL, riservandoci, in un successivo articolo, di approfondire le ultime presentate.

Contenuti e finalità della PDL AC 288 dell’on. Cirielli

La PDL AC 288 dell’on. Cirielli è la riproposizione di un testo della scorsa legislatura. Composta di un unico articolo, intende introdurre, quale ulteriore requisito ai fini dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata, l’aver prestato servizio per almeno un anno nelle Forze armate o nelle Forze di polizia.
Le motivazioni alla base di questa disposizione sono due,

  • una di carattere meramente occupazionale per i tanti giovani precari che dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate per diversi anni necessitano di ulteriori tutele finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro,
  • l’altra ritenendo la ferma di un anno un elemento di garanzia, anche sotto il punto di vista professionalizzante, per chi l’ha prestata.  

La posizione di ASSIV

Pur condividendone le finalità, ASSIV non può non ritenere problematica tale previsione. Volendo sorvolare su alcuni aspetti anacronistici e in contrasto con il principio costituzionale della libertà di scelta della professione, con profili di criticità anche dal punto di vista della conformità alla normativa euro comunitaria, la proposta risulta discriminatoria nei confronti dei giovani, donne e uomini, che non hanno svolto il servizio militare.

Per questi motivi, pur ribadendo la condivisione sui suoi obiettivi in senso generale, soprattutto connessi all’adeguato ricollocamento del personale militare in uscita, riteniamo si tratti di una pdl che pone più problemi di quanti intenda risolverne.
Si dovrebbe, invece, promuovere una formazione qualificata e adeguata alle esigenze delle guardie particolari giurate, che tenga conto delle loro specifiche funzioni e competenze, senza privilegiare in maniera esclusiva alcuna categoria o esperienza pregressa. Siamo certi che questa sia la strada maestra per garantire la sicurezza sussidiaria nel nostro sistema Paese e per valorizzare il lavoro delle guardie particolari giurate. In tale quadro, d’altronde, l’esperienza maturata dai nostri membri delle Forze Armate troverebbe comunque adeguata valorizzazione.

Contenuti e finalità della PDL AC 335 dell’on. Lollobrigida

La PDL AC 335 dell’on. Lollobrigida riproduce anch’essa un testo della scorsa legislatura, in particolare il testo unificato adottato come testo base nel corso dell’esame in Commissione affari costituzionali delle abbinate proposte di legge C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695 Pagani, testo unificato sul quale era stato trovato un punto di caduta largamente condiviso da tutte le forze politiche, tanto da immaginare ad inizio estate 2022 una rapida approvazione in I lettura alla Camera. La fine anticipata della legislatura ha impedito il seguito dell’esame del provvedimento e la sua approvazione. La presentazione delle proposte di legge nella scorsa legislatura muoveva dalla considerazione che il quadro economico e geopolitico presenta criticità crescenti, con gli Stati e le organizzazioni internazionali sempre più impegnati nella lotta al terrorismo internazionale e per il mantenimento della pace e della stabilità. Quadro generale che impone alle imprese operanti in mercati esteri, spesso in contesti di sicurezza degradata o del tutto inesistente, di provvedere alla sicurezza dei propri assets e, soprattutto, del proprio personale.
In questo frangente, poiché la mobilità geografica del personale delle imprese costituisce un elemento significativo ai fini della continuità operativa e dello sviluppo degli interessi aziendali, l’esposizione delle imprese ad atti di criminalità endemica o terroristica rappresenta un problema con un’elevata diffusione. Tipologie di rischi sempre più frequenti per le imprese dei settori dell’energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti, ma occorre ribadire che la responsabilità di garantire la sicurezza del proprio personale grava, in base alla normativa nazionale, su tutte le imprese.

Per affrontare adeguatamente questi rischi, le imprese che operano all’estero in aree di crisi e in condizioni di insicurezza hanno bisogno di adottare misure di protezione specifiche e personalizzate, che richiedono l’impiego di personale qualificato e preparato per svolgere funzioni di sicurezza. In questo ambito, si inserisce la figura delle guardie particolari giurate private, che possono offrire un servizio di vigilanza e protezione delle persone, dei beni e delle attività delle imprese italiane all’estero, con competenze e requisiti adeguati al contesto operativo. 

Composta da 9 articoli, la pdl illustra tanto l’ambito di applicazione che i requisiti dei quali dovranno essere in possesso le guardie giurate, il codice di condotta che le imprese di sicurezza privata dovranno rispettare e le modalità per l’approvazione del regolamento per lo svolgimento dei servizi di protezione. Il tutto sotto la strettissima vigilanza delle nostre Autorità e di quelle del Paese ospitante, nel pieno rispetto delle norme internazionali e con la massima trasparenza operativa.

La posizione di ASSIV

ASSIV ritiene maturi i tempi affinché sia permesso agli IVP di fare un ulteriore passo in avanti, consentendo alle imprese private italiane che operano in settori strategici in aree geografiche dove la sicurezza non può essere garantita con lo strumento militare – in analogia a quanto già previsto nel campo della lotta alla pirateria marittima – di provvedere alla propria sicurezza con risorse nazionali.

Peraltro, l’impiego delle guardie particolari giurate all’estero permetterebbe di normare parte degli ambiti di interesse del settore degli istituti di vigilanza con una norma declinata in senso positivo, non residuale.
Il nostro settore, infatti, ha assistito troppo spesso a aperture di mercato dettate esclusivamente da problemi contingenti e con misure in deroga a quanto previsto dal TULPS. È stato così anche nel caso della norma sull’antipirateria. La proposta di legge Lollobrigida hainvece, il merito di superare questo approccio e di permettere ad un settore fondamentale per il sistema Paese di ampliare il proprio raggio d’azione, rafforzandosi e così garantendo sempre più elevati standards di qualificazione. ASSIV non mancherà di far sentire il proprio sostegno ad una misura la cui approvazione auspichiamo da tempo e che sosteniamo con determinazione.

Contenuti e finalità del disegno di legge n. 119 della sen. Pirro e la posizione di ASSIV

Passiamo quindi al disegno di legge n. 119 della sen. Pirro, il cui art. 1 apporta modifiche all’art. 133 del TULPS e attribuisce alle GPG comandate presso Uffici Pubblici la qualifica di Pubblici Ufficiali. Tale previsione, che a prima vista appare opportuna se non scontata, pone tuttavia delle criticità. Anzitutto il requisito troverebbe applicazione esclusivamente nell’ambito dell’art. 133, e cioè quando le GPG dipendono direttamente dall’ente (pubblico o privato) che le assume, con il rischio che si crei una differenziazione fra GPG che dipendono direttamente dagli Enti Pubblici e la stessa figura professionale, con gli stessi limiti e le stesse capacità, che dipende dagli Istituti di Vigilanza privata. L’altra fattispecie contemplata che le attribuirebbe la qualifica di pubblico ufficiale e agente ausiliario di pubblica sicurezza è, poi, quando alla GPG sia “richiesta da autorità di pubblica sicurezza per specifiche attività di accertamento e repressione dei reati commessi sui beni affidati alla loro sorveglianza”. Orbene, questa disposizione ricalca quanto già contenuto nel TULPS all’art. 139, “Gli uffici di vigilanza e di investigazione sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza ed i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria”, e per giurisprudenza costante in questi casi la GPG viene considerata pubblico ufficiale, per poi tornare velocemente incaricato di pubblico servizio una volta cessato il suo incarico temporaneo, di solito dettato da un’emergenza.

Nel caso ipotizzato nel disegno di legge, cosa succede alla GPG? Rimane pubblico ufficiale?

ASSIV è fortemente contraria alla disposizione in oggetto, perché creerebbe un poliziotto di “serie B”, con mansioni limitate rispetto ai veri pubblici ufficiali che, per antonomasia e definizione, possono usare la forza, cosa che, come noto, le guardie particolari giurate non possono fare, potendo solo difendersi e fare quanto possibile per interrompere il reato e le sue conseguenze, senza mettersi in pericolo o mettere terzi in pericolo, e comunque solo per tutelare i beni a loro affidati. Il discorso probabilmente non cambierebbe neppure se cadesse il tabù e si potesse parlare di close protection, ossia di protezione della persona (che oggi la normativa riserva in via esclusiva alle sole Forze dell’Ordine). Meglio rimanere sempre in ambito di incaricato di pubblico servizio. Anche qui, come per la PDL Cirielli, c’è il requisito minimo di aver prestato servizio militare, su cui ci siamo già espressi negativamente, perché di dubbia costituzionalità.  L’aspirante, inoltre, deve avere “tenuto una condotta idonea a dimostrare attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata”. I contorni di questa condotta idonea non sono dati sapere da chi debbano essere definiti. Da un giudice forse, con il rischio di intasare i tribunali amministrativi? Infine l’art. 3, al netto della errata definizione degli operatori di sicurezza, che qui sono definiti “operatori di portierato logistico”, e pur volendo correttamente rinforzare l’ambito esclusivo di competenza previsto dalla legge per l’impiego delle GPG, introduce una sanzione per inadempienza a carico dell’Istituto di Vigilanza che invia operatori di sicurezza disarmata in luogo delle GPG. Riteniamo che una simile previsione sia oggettivamente eccessiva e ciò per un insieme di ragioni, a partire dalla mancata e pur indispensabile sanzione a carico della committenza, anche pubblica, che esige operatori di sicurezza disarmata per lo svolgimento di servizi che sono di esclusiva competenza delle GPG.
Tale impostazione asimmetrica a svantaggio dell’operatore privato, già ampiamente prevista nel comparto della sicurezza in una molteplicità di misure normative o amministrative, non garantisce la soluzione del problema (sempre connesso agli importi previsti dai bandi di gara, per cui sosteniamo l’ovvio nell’affermare che non si può avere una GPG con basi d’asta per il costo orario che sono spesso più basse di quelle previste dalle tabelle del Ministero del Lavoro per gli stessi operatori di sicurezza) e rischia di favorire, al contrario, pratiche opache. Insomma, molte più ombre che luci. Sforzo apprezzabile, ma non ci sentiamo come ASSIV di sostenere questo disegno di legge, rimanendo tuttavia a completa disposizione della senatrice Pirro per un confronto ampio e articolato, che voglia risolvere un problema che denunciamo da anni.

Conclusioni

Restiamo profondamente convinti che solo con il confronto virtuoso tra istituzioni e organizzazioni di categoria rappresentanti del comparto possano essere formulate leggi che, perseguendo l’interesse comune, risultino utili alle aziende, ai lavoratori e alla Pubblica Amministrazione.

Restano fuori da questa veloce disanima le ultime proposte presentate, quelle di Iezzi e di Balboni, entrambe articolate e che meritano un approfondimento ad hoc, che dedicheremo loro sul prossimo numero.

ASSIV Guardie Giurate

#Assiv#Associazioni#Normative#Vigilanza

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Ministero del Lavoro: on line il manuale informativo sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Ministero del Lavoro: on line il manuale informativo sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Un luogo di lavoro sano e sicuro salva vite umane, protegge i lavoratori da infortuni e malattie professionali e può anche abbassare i costi connessi al verificarsi degli infortuni, ridurre l’assenteismo e il turnover, aumentare la produttività e la qualità lavorativa.

Ma è chiaro che non basta più soltanto una efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico attraverso le regole contenute nel decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È necessario, infatti, un vero e proprio
cambiamento di mentalità, che non releghi più la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra gli obblighi normativi ma, per contro, la consideri un valore e un imprescindibile investimento da strutturarsi nel quotidiano.
In altre parole, occorre promuovere azioni e programmi per l’elaborazione e lo sviluppo di una “cultura” della sicurezza in tutti i luoghi – di vita, studio e lavoro – attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici.
In questo contesto, gli argomenti qui trattati hanno l’obiettivo di fornire – senza alcuna pretesa di esaustività – elementi informativi di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un focus sulle principali nozioni in materia e spunti di riflessione per far sì che la prevenzione sia parte del bagaglio culturale e professionale di ciascuno, allo scopo di mitigare il più possibile le situazioni di rischio.
Se è compito delle istituzioni creare le migliori condizioni di tutela, a ciascuno poi spetta conoscerle e osservarle.
La prevenzione non può essere disgiunta dalla conoscenza. Affinché la cultura della sicurezza possa consolidarsi e diffondersi,
occorre che passi anche dalla consapevolezza del rischio e dal senso di responsabilità, mediante un’adeguata formazione sui diritti e le regole poste a difesa di ogni singola persona.
La cultura e la conoscenza sono il nostro futuro.

Buona lettura

Scarica il manuale

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Contratti a termine: le novità nel decreto Milleproroghe

Contratti a termine: le novità nel decreto Milleproroghe

La disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato trova punti essenziali nell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 che, dopo le modifiche apportate dal “Decreto lavoro”, si basa sui seguenti capisaldi:

a)l contratto a termine, se di durata non superiore a 12 mesi, può essere stipulato liberamente, senza la necessità di giustificare l’apposizione del termine con qualche specifica motivazione;

b)per stipulare un contratto di durata superiore a 12 mesi e, comunque, non eccedente 24 mesi, è necessario che ricorrano particolari condizioni che, a parte l’ipotesi trattata direttamente dal predetto art. 19 per quanto concerne le assunzioni a termine per la sostituzione di altri lavoratori, tocca ai contratti collettivi individuare.

Detto questo,  è ancora l’art. 19 a prevedere una soluzione di riserva: qualora i contratti collettivi non provvedano ad individuare le predette condizioni, è direttamente il contratto individuale di lavoro stipulato da datore di lavoro e lavoratore che a tanto può provvedere, ad esempio convenendo un termine di 15 mesi, “per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” stesse ( chiarimenti in merito sono stati forniti dal Ministero del Lavoro con la circ. n. 9 del 9.10.2023 )

Questo  rinvio all’autonomia individuale incontra, a sua volta, un limite temporale: difatti, il rinvio può essere esercitato fino al 30 aprile 2024 e, quindi, è  prossimo a venir meno. 

Nell’ambito nel dibattito parlamentare, in atto presso le Commissioni  riunite Affari costituzionali e Bilancio per la conversione in legge del “Decreto Milleproroghe” ( d.l. n. 215/2023), è  stato approvato un emendamento (prima firmataria l’On. T. Nisini) che protrae al 31 dicembre 2024 il rinvio all’autonomia individuale.

L’emendamento è giustificato con l’intenzione di ovviare alla mancanza, in una serie di settori, di contratti collettivi che abbiano raccolto al momento la sollecitazione proveniente dalla  fonte legislativa, ben sapendo che non è gioco solo la durata iniziale dei vari contratti a termine ma anche la proroga e il rinnovo di tali contratti nel limite dei 24 mesi. 

Per ulteriori dettagli in merito alla disciplina del contratto a termine al momento applicabile sino al 30 aprile :  

Contratto a termine e somministrazione a tempo indeterminato : Le novità dopo la conversione del Decreto Lavoro

Fonte: Lavorosì

Istat: Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi

Istat: Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi (stime preliminari IV trim. 2023)

L’Istat rende disponibili on line le stime preliminari del tasso di posti vacanti riferite al quarto trimestre 2023, per tutte le imprese con dipendenti dell’industria e dei servizi (serie disponibile a partire dal 2016) e anche per il sottogruppo di quelle con almeno 10 dipendenti (serie disponibile a partire dal 2004).

Nel quarto trimestre 2023, il tasso di posti vacanti destagionalizzato, per il totale delle imprese con dipendenti, rimane invariato al livello del trimestre precedente pari al 2,3%. In particolare, il settore dell’industria registra una variazione negativa di 0,1 punti percentuali, mentre quello dei servizi non mostra alcuna modifica.
Per le imprese con almeno 10 dipendenti, il tasso di posti vacanti è fermo all’1,9%, come sintesi dell’aumento nell’industria e della stabilità nei servizi.

TASSO DI POSTI VACANTI NEL TOTALE IMPRESE. I trimestre 2016 – IV trimestre 2023, dati destagionalizzati, valori percentuali

TASSO DI POSTI VACANTI NELLE IMPRESE CON ALMENO 10 DIPENDENTI. I trimestre 2010 – IV trimestre 2023, dati destagionalizzati, valori percentuali

I posti vacanti si riferiscono alle ricerche di personale che, alla data di riferimento (l’ultimo giorno del trimestre), sono iniziate e non ancora concluse. In altre parole, sono i posti di lavoro retribuiti (nuovi o già esistenti, purché liberi o in procinto di liberarsi) per i quali il datore di lavoro cerca – attivamente e al di fuori dell’impresa – un candidato adatto ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo.
Il tasso di posti vacanti è il rapporto percentuale fra il numero di posti vacanti e la somma di questi ultimi con le posizioni lavorative occupate. Tale indicatore può fornire informazioni utili per interpretare l’andamento congiunturale del mercato del lavoro, dando segnali anticipatori sul numero di posizioni lavorative occupate.
I dati presentati in questa nota si riferiscono alle imprese dell’industria e dei servizi e si basano su due rilevazioni: la rilevazione mensile sull’occupazione, gli orari di lavoro, le retribuzioni e il costo del lavoro nelle grandi imprese (GI), condotta sulle imprese con almeno 500 dipendenti, e la rilevazione trimestrale sui posti vacanti e le ore lavorate (Vela), condotta sulle imprese fino a 499 dipendenti.
Le stime preliminari diffuse nella presente nota potranno essere riviste in occasione della pubblicazione del 13 marzo 2024, anch’essa relativa al quarto trimestre 2023, contenente un insieme più ampio di dati sui posti vacanti.
Le stime preliminari riferite al primo trimestre 2024 sul tasso di posti vacanti nell’industria e nei servizi saranno pubblicate on line il 17 maggio 2024.
Maggiori informazioni sulle fonti e la metodologia di produzione degli indicatori sui posti vacanti, inclusa la politica di revisione, si trovano nella nota metodologica.

Fonte: Istat