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Circolare Ministero dell’Interno sul procedimento di rilascio-rinnovo della qualifica a guardia particolare giurata

Circolare Ministero dell’Interno sul procedimento di rilascio-rinnovo della qualifica a guardia particolare giurata

Il 2 novembre us il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare concernente “Procedimento di rilascio/rinnovo della qualifica a guardia particolare giurata”,  a firma del Prefetto Paola Mannella, Direttore dell’Ufficio per l’amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Nella circolare il Ministero ribadisce che:

  1. L’istanza per il rilascio o il rinnovo del decreto a guardia particolare giurata deve essere presentata dal titolare dell’istituto di vigilanza o dal privato proprietario dei beni da vigilare all’Autorità prefettizia della provincia ove la guardia sarà destinata ad operare.
  1. Il termine per il rilascio del decreto di nomina a GPG non può essere superiore ai 90 giorni dalla data di richiesta.

Al fine di rendere più spediti i procedimenti ed omogenee le informazioni richieste, il Ministero dell’Interno ha emanato una nuova modulistica valida per tutto il territorio nazionale in merito all’istanza di rilascio del decreto di riconoscimento della qualifica a GPG (artt. 133, 134  e 138, T.U.L.P.S.) e alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46, DPR 445/2000 e ss.mm.ii.).

Scarica la Circolare completa della nuova modulistica

In data 8 novembre il Ministero dell’Interno emana una nuova circolare concernente il “Procedimento di rilascio/rinnovo della qualifica di guardia particolare giurata – Errata Corrige” con la quale, in riferimento alla circolare del 2 novembre us, informa che per un mero errore materiale, nella parte finale del secondo capoverso, è riportato che l’istanza per il rilascio o il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata deve essere presentata: ” … all ‘Autorità prefettizia ove la guardia sarà destinata ad operare“. Di contro, in tema di competenza territoriale a rilasciare il provvedimento di approvazione della nomina a guardia particolare giurata, conservano validità ed attualità le indicazioni diffuse con l’atto di indirizzo n. 557/PAS/U/003229/10089.D.GG(l) del 7/3/2018, in allegato, nel quale si fa riferimento al criterio della residenza del cittadino italiano ovvero del domicilio fiscale se cittadino comunitario.

Scarica l’errata corrige

Tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi, anno 2023

Tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi, anno 2023

L’ISTAT ha comunicato il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all’anno 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 335 del 8 agosto 1995.

Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2023, risulta pari a 0,023082 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,023082.

Consulta la Nota ISTAT

Fonte: lavoro.gov.it

Il mercato del lavoro a settembre 2023

Il mercato del lavoro a settembre 2023

A settembre 2023 l’occupazione continua a crescere – di 42 mila unità rispetto al mese precedente – tra i dipendenti permanenti e tra gli autonomi.
Il numero degli occupati si attesta a 23milioni 656mila e registra, rispetto a settembre 2022, un aumento di 443 mila dipendenti permanenti e di 115 mila autonomi; il numero dei dipendenti a termine risulta invece inferiore di 47 mila unità.
Su base mensile, il tasso di occupazione e quello di disoccupazione salgono rispettivamente al 61,7% e al 7,4%, mentre scende al 33,2% il tasso di inattività.

Scarica la nota ISTAT

Inps: imponibilità ai fini contributivi del c.d. bonus carburante

Inps: imponibilità ai fini contributivi del c.d. bonus carburante

Messaggio 3884 del 6 novembre 2023: Regime contributivo dei fringe benefit ai sensi dell’articolo 40 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023. Precisazioni in ordine alla imponibilità ai fini contributivi del c.d. bonus carburante di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 23/2023. Istruzioni per i conguagli.

Scarica il messaggio INPS