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Corte di Giustizia Europea: i lavoratori part-time non devono essere penalizzati nell’accesso alle maggiorazioni retributive

Corte di Giustizia Europea: i lavoratori part-time non devono essere penalizzati nell’accesso alle maggiorazioni retributive

Con la sentenza emessa, il 19.10.2023, nella causa C-660/20, la Corte di Giustizia UE afferma che è contraria al diritto comunitario la normativa interna che prevede che, per accedere ad una maggiorazione retributiva, il dipendente part-time debba svolgere un numero di ore di lavoro extra pari a quello richiesto ai colleghi impiegati a tempo pieno.

Il fatto affrontato

Il lavoratore tedesco, impiegato con contratto part-time, ricorre giudizialmente deducendo l’illegittimità della norma che, per l’accesso ad una retribuzione supplementare, chiede lo svolgimento dello stesso numero di ore di lavoro extra sia ai dipendenti a tempo parziale che a quelli a tempo pieno, non prevedendo invece una riduzione proporzionale all’orario contrattualizzato.
La Corte federale del lavoro tedesca investita della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se, ai sensi del diritto comunitario, possa costituire una discriminazione la norma nazionale che richiede che un dipendente a tempo parziale, per poter ottenere una remunerazione supplementare, debba svolgere lo stesso numero di ore di lavoro di un collega a tempo pieno.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che se i lavoratori a tempo parziale esercitano le stesse mansioni dei lavoratori a tempo pieno oppure occupano il loro stesso posto, le situazioni di queste due categorie di dipendenti sono comparabili.

Secondo i Giudici, l’esistenza di soglie identiche per attivare una remunerazione supplementare rappresenta per i dipendenti part-time la necessità di effettuare un numero di ore di servizio più lungo rispetto ai colleghi comparabili a tempo pieno, con conseguente maggiore difficoltà a soddisfare le condizioni per il diritto alla stessa.

Per la sentenza, ne consegue che una norma nazionale che preveda una simile regolamentazione, dà luogo a un trattamento meno favorevole per i lavoratori a tempo parziale e, come tale, contrario al diritto dell’UE.

Su tali presupposti, la CGUE afferma che una normativa come quella tedesca risulta lesiva dei diritti dei dipendenti part-time, a meno che l’applicazione della stessa sia giustificata da una ragione obiettiva.

A cura di Fieldfisher

Fonte: Lavorosi

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ANPAL: Incentivo Neet 2023. I passaggi per poterne beneficiare entro il 31.12.2023

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ANPAL: Incentivo Neet 2023. I passaggi per poterne beneficiare entro il 31.12.2023

I tempi stringono, chi vuole assumere giovani NEET, avvalendosi per 12 mesi dell’ incentivo previsto dal DL Lavoro, pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda, deve farlo entro il 31 dicembre. Lo ricorda ANPAL attraverso un comunicato sul proprio portale istituzionale.

L’ incentivo NEET, dedicato ai giovani di età inferiore ai 30 anni che risultano disoccupati e che non stanno svolgendo corsi di istruzione o formazione professionali, è infatti in scadenza alla fine dell’anno.  

La misura – cofinanziata per il 2023 grazie ai fondi europei Fse del Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani (Pon Iog) a titolarità di Anpal – riduce sostanzialmente il costo del lavoro e contribuisce in maniera significativa a diminuire la disoccupazione giovanile. 

L’ incentivo è rivolto ai  datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, assumono giovani che, alla data dell’assunzione, presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età ;

b) non lavorino e non siano inserite/i in corsi di studi o di formazione ; 

c) siano registrate/i al Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani (Pon Iog), attraverso l’adesione a Garanzia Giovani, oppure abbiano un Patto di servizio nell’ambito del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), già sottoscritto al momento della presentazione da parte del datore di  lavoro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo. 

Quanto alle condizioni che devono essere soddisfate dal giovane di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il/la giovane non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) il/la giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

c) il/la giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) il/la giovane, se appartiene al genere sottorappresentato, sia assunto/a in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, oppure sia assunto/a in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna di almeno il 25%. 

Le aziende potranno avere l’incentivo, pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo massimo di 12 mesi, a partire dalla data di assunzione. Nelle ipotesi di cumulo dell’incentivo con altre misure, l’incentivo è riconosciuto nei limiti del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni giovane Neet assunto/a.

Per vedersi riconosciute l’ incentivo, le imprese devono seguire le indicazioni della circolare Inps n. 68 del 21.07.2023. Le domande vanno presentate sul portale Inps utilizzando il modulo di istanza online NEET23 disponibile a partire dal 31 luglio 2023. Il modulo consente di prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo, nei limiti di quelle disponibili.

Fonte: Lavorosi

Contratti di solidarietà 2023 : Raccomandazioni ministeriali per la richiesta dello sgravio contributivo

Contratti di solidarietà 2023 : Raccomandazioni ministeriali per la richiesta dello sgravio contributivo

Dal 30 novembre al 10 dicembre 2023 decorre il termine per l’inoltro delle domande di riduzione contributiva per contatti di solidarietà industriali relative all’anno 2023 attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che l’applicativo è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”, ove è presente anche la normativa di riferimento. 

L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) e che il pagamento dell’imposta di bollo, già a partire dall’annualità 2021, è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo.

A tale ultimo proposito, il Ministero specifica che l’applicativo web “sgravicdsonlineApre in una nuova scheda” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”. 

A tal fine è opportuno tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze (30 novembre – 10 dicembre 2023). 

Fonte: Ministero del LavoroLavorosi