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Istat: Produzione industriale (maggio 2025)

A maggio 2025 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,7% rispetto ad aprile. Nella media del periodo marzo-maggio, invece, si registra un aumento del livello della produzione dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti.

L’indice destagionalizzato cresce su base mensile solo per l’energia (+0,7%), mentre cala per i beni intermedi (-1,0%) e i beni di consumo (-1,3%). I beni strumentali risultano stabili.

Al netto degli effetti di calendario, a maggio 2025 l’indice generale diminuisce in termini tendenziali dello 0,9% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 22 di maggio 2024). Si registrano incrementi tendenziali solo per l’energia (+5,3%); calano, invece, i beni strumentali (-0,2%), i beni di consumo (-1,8%) e i beni intermedi (-2,7%).

I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+6,1%), l’attività estrattiva (+5,1%) e la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+4,7%). Le flessioni più rilevanti si riscontrano, invece, nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-5,6%), nella produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-5,2%), e nella produzione di prodotti chimici (-4,0%).

Il commento

A maggio l’indice destagionalizzato della produzione industriale registra un calo congiunturale (-0,7%) e una moderata crescita su base trimestrale (+0,6%). Tra i principali raggruppamenti di industrie l’unico settore in crescita su base mensile è l’energia. L’indice complessivo destagionalizzato, pur con alcune oscillazioni, mostra livelli sostanzialmente stazionari dall’agosto dello scorso anno. In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, l’indice generale è in flessione a maggio. Il calo su base annua riguarda tutti i principali raggruppamenti di industrie, salvo l’energia.

Scarica la nota ISTAT

Fonte: ISTAT

Emergenza caldo e ordinanze regionali 2025: le implicazioni per le imprese

Anche in questa estate 2025, l’incremento delle temperature e i conseguenti rischi per la salute dei lavoratori hanno spinto numerose Regioni ad adottare ordinanze con cui viene disposto, in via precauzionale, il blocco o la limitazione delle attività lavorative nelle ore più calde, se svolte all’aperto ed esposte alla radiazione solare. ASSIV intende offrire una lettura sintetica, sistematica e aggiornata di tali misure, con particolare attenzione agli impatti organizzativi, giuridici e contrattuali per il comparto della sicurezza privata e dei servizi fiduciari.

Le ordinanze in questione si inseriscono in un quadro normativo che legittima l’intervento regionale in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”, ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione. Le misure regionali risultano inoltre coerenti con le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 19 giugno 2025.

Va sottolineato che tali provvedimenti non introducono nuovi obblighi per i datori di lavoro, i quali già risultano vincolati, ai sensi dell’art. 2087 c.c., ad adottare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresa la prevenzione dei rischi da stress termico. L’inosservanza di tali obblighi, oltre a costituire una violazione civilistica, può integrare anche la fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 650 c.p.

Nel 2025, tuttavia, si assiste a un cambio di approccio da parte delle Regioni. Rispetto agli anni precedenti, si registra una maggiore apertura a soluzioni alternative al blocco totale delle attività, riconoscendo il ruolo della contrattazione collettiva e della regolazione bilaterale come strumenti di gestione del rischio, in coerenza con i principi costituzionali di libertà d’impresa (art. 41 Cost.).

Tutte le ordinanze finora analizzate prevedono la sospensione delle attività lavorative nelle fasce orarie più calde (12:30–16:00), ma solo nei giorni in cui il rischio da stress termico è elevato, come indicato dal sito www.worklimate.it (progetto INAIL-CNR). In alcuni casi, i Comuni possono adottare ulteriori misure, purché coerenti con i provvedimenti regionali.

Significativa è la previsione, contenuta in diverse ordinanze (es. Abruzzo, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia), che consente di evitare la sospensione attraverso l’adozione di misure organizzative alternative. Tali misure includono:

  • modifica degli orari di lavoro (anticipi, turnazioni);
  • svolgimento delle attività in ambienti ombreggiati o al coperto;
  • frequenti pause e rotazione dei lavoratori;
  • fornitura di dispositivi tecnici (abbigliamento traspirante, macchine cabinate);
  • formazione e informazione multilingue;
  • coinvolgimento del medico competente nella valutazione del rischio.

Di rilievo per il nostro comparto è l’estensione soggettiva prevista dall’ordinanza n. 150 della Regione Emilia-Romagna, che include tra i destinatari anche le imprese della logistica e, nello specifico, quelle che operano nei piazzali scoperti destinati al deposito merci. Sebbene l’ordinanza non menzioni espressamente il settore della vigilanza privata, la definizione ampia delle attività a rischio e la natura dei servizi svolti impone a tutte le imprese, comprese quelle di vigilanza e servizi di sicurezza, una riflessione attenta in merito alla valutazione del rischio termico.

Altre ordinanze (Campania, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Marche, Toscana, Calabria) escludono dal divieto alcune categorie (es. pubbliche amministrazioni, concessionari, appaltatori di servizi pubblici), ma condizionano tale esonero all’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.

Un aspetto particolarmente rilevante per le imprese associate riguarda la gestione degli appalti pubblici: le ordinanze di Emilia-Romagna e Veneto chiariscono che, in caso di interruzione per motivi climatici, non si applicano penali contrattuali, ai sensi dell’art. 121, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Da segnalare anche il recente Protocollo quadro nazionale, sottoscritto dalle parti sociali il 2 luglio 2025, che promuove l’integrazione delle misure di prevenzione nel sistema della contrattazione collettiva e aziendale. Il Protocollo chiede inoltre al Ministero del Lavoro di:

  • automatizzare l’accesso agli ammortizzatori sociali in caso di sospensione per caldo;
  • escludere tali sospensioni dal conteggio della durata massima della CIG;
  • riconoscere la non imputabilità di eventuali ritardi nei contratti pubblici legati alle condizioni climatiche.

Molte ordinanze regionali già prevedono la possibilità di salvaguardare le misure adottate nell’ambito della contrattazione aziendale o territoriale, in coerenza con il Protocollo.

ASSIV intende valorizzare questo approccio integrato, fondato sul dialogo tra istituzioni, imprese e rappresentanze sindacali, nella convinzione che una gestione efficace del rischio climatico nei luoghi di lavoro richieda flessibilità, responsabilità e coordinamento multilivello.

ASSIV continuerà a monitorare l’evoluzione normativa e contrattuale sul tema, offrendo supporto informativo e tecnico alle imprese associate, affinché possano adempiere agli obblighi normativi, tutelare i propri lavoratori e garantire la continuità dei servizi essenziali.

Indice documenti

Conferenza Stato-Regioni. Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. 19 giugno 2025.

Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 2 luglio 2025

Regione Calabria. Ordinanza 10 giugno 2025, n. 1

Regione Campania. Ordinanza 18 giugno 2025, n. 1 

Regione Toscana. Ordinanza 25 giugno 2025, n. 2

Regione Sicilia. Ordinanza 26 giugno 2025, n. 1

Regione Sardegna. Ordinanza 26 giugno 2025, n. 1

Regione Lombardia. Ordinanza 1° luglio 2025, n. 348

Regione Marche. Ordinanza 1° luglio 2025, n. 1

Conferenza Stato-Regioni: le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore

La Conferenza delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni ha approvato le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.

Le linee di indirizzo si rendono necessarie per prevenire il rischio di stress da caldo e da radiazione solare e per dare indicazioni ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione.

L’aumento della temperatura a causa dei cambiamenti climatici può avere un impatto significativo sui luoghi di lavoro. Lavorare in condizioni di calore estremo comporta un aumentato rischio di patologie da calore, può accrescere il rischio di infortuni dovuti alla stanchezza e alla mancanza di concentrazione, può incidere sui livelli di produttività. Inoltre, le temperature elevate possono avere un impatto su alcuni materiali e attrezzature, o su sostanze chimiche presenti nell’ambiente di lavoro.

La riflessione sulle linee guida nasce, pertanto, dalla necessità di assicurare a tutti i lavoratori il diritto ad un ambiente di lavoro in cui i rischi per la salute e sicurezza siano adeguatamente controllati e per mettere in condizioni i datori di lavoro di gestire il rischio attraverso un processo consolidato che inizia con la valutazione dei rischi, passa per la individuazione delle misure di prevenzione e aspira al miglioramento continuo.

Fonte: Conferenza Stato Regioni – Lavorosi

Maxi-deduzione del costo del lavoro, nuovi criteri per i gruppi societari

Il Ministero dell’ Economia e Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato il decreto 27 giugno 2025 contenente chiarimenti sul calcolo della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione per le aziende appartenenti a gruppi societari.

I chiarimenti, in linea con l’agevolazione istituita dal Dlgs n. 216/2023, puntano a dirimere le eventuali incertezze interpretative sull’applicazione del “ fattore correttivo “, con cui viene determinata l’incidenza dei decrementi occupazionali.

Come noto, l’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023, istitutivo della misura, prevede per i titolari di reddito d’impresa e i lavoratori autonomi una maggiorazione del costo del lavoro deducibile dal reddito. L’agevolazione si applica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, nel caso di incremento del numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.  

Per il corretto calcolo della maggiorazione nei gruppi societari, occorre verificare che la singola società del gruppo soddisfi le condizioni per la fruizione della misura: incremento occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato e incremento occupazionale complessivo. Tali requisiti devono essere soddisfatti anche a livello di gruppo, inteso come unico “soggetto economico”. Pertanto, ai fini della determinazione della misura della maggiorazione, occorre considerare la dinamica occupazionale del gruppo. Infatti, eventuali riduzioni nette degli occupati avvenute in alcune società del gruppo, influenzano il beneficio spettante anche alle altre società che hanno maturato i presupposti per la fruizione del beneficio.

In quest’ ultimo caso, il decreto 25 giugno 2024 aveva introdotto un “fattore di correzione”, in base al quale l’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nell’ambito di un gruppo di società ( art. 5, comma 8 ).

Il decreto 27 giugno 2025,  apportando modifiche alla precedente disciplina, stabilisce, in sostituzione dell’ art. 5, comma 8 quanto segue : 

Ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell’articolo 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno”.  

Per meglio comprendere il metodo di calcolo, è possibile fare riferimento al esempio proposto dalla relazione illustrativa del decreto.

Gruppo composto da 3 società (A, B, C) in cui si presenta la seguente situazione (si assuma che il costo unitario di un dipendente sia pari a 40.000 euro):

  • la società A nel 2024 assume 50 nuovi dipendenti a tempo indeterminato (costo per ciascun dipendente 40.000 euro = 2.000.000 euro), senza che si siano verificate riduzioni dell’organico, e ha un incremento del costo complessivo del personale di 2.500.000 euro;
  • la società B nel 2024 assume 90 nuovi dipendenti a tempo indeterminato (costo per ciascun dipendente 40.000 euro = 3.600.000 euro), senza che si siano verificate riduzioni dell’organico, e ha un incremento del costo complessivo del personale di 3.400.000 euro (l’incremento del costo complessivo del personale inferiore al costo complessivo dei neoassunti può essere dovuto, ad esempio, a un minor ricorso allo straordinario rispetto all’anno precedente);
  • la società C nel 2024 licenzia 10 dipendenti e non assume dipendenti, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato:

·       La società A, ai fini della maggiorazione, rileva dapprima il minore tra il costo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale (2.000.000 di euro) e, successivamente, riduce tale importo applicando il fattore di correzione. Il costo da maggiorare sarà pari a: 2.000.000 – 142.800 (il 7,14% di 2.000.000) = 1.857.200.

·       La società B ai fini della maggiorazione rileva dapprima il minore tra il costo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale (3.400.000 di euro) e, successivamente, riduce tale importo applicando il fattore di correzione. Il costo da maggiorare sarà pari a: 3.400.000 – 242.760 (il 7,14% di 3.400.000) = 3.157.240.

In linea con le finalità promozionali del provvedimento originario, la nuova disposizione vuole assicurare un’applicazione uniforme ed efficace della misura agevolativa.

l nuovo criterio è applicabile sin dal primo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa e, quindi, con effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. 

WST Law & Tax

Fonte: Lavorosi.it