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Messaggio Inps n. 4167 del 17 novembre 2022: assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS

Messaggio Inps n. 4167 del 17 novembre 2022: assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS (articolo 1, comma 212, della legge n. 234/2021). Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

Come previsto dall’articolo 39 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato dall’articolo 1, comma 212, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’Assegno di integrazione salariare (AIS), erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’Assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi stessi.

Si ricorda che, dal 1° marzo 2022, la predetta tutela ANF è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.

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Fonte: INPS

ASSIV sull’innalzamento del limite all’utilizzo del contante

ASSIV sull’innalzamento del limite all’utilizzo del contante

di Maria Cristina Urbano 

L’innalzamento del limite all’utilizzo del contante, seppure ancora non abbia trovato il veicolo tecnico definitivo per divenire legge, è di particolare interesse per ASSIV e in generale per il comparto della Vigilanza Privata.

Questa, come altre, è una misura fortemente identitaria dei partiti che compongono il Governo Meloni. Ciò non rappresenta un motivo sufficiente però perché sia sic et simpliciter biasimata da chi, richiamandosi ad una coalizione riformista-progressista (mai meglio definita, seppur tale precisazione sarebbe assai necessaria a garantire una corretta e propositiva dialettica politica), si contrappone con poche argomentazioni di merito, limitandosi allo spuntato refrain del “sono fascisti” nei confronti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

A suo tempo un personaggio al di sopra di ogni sospetto, Yves Mersch, ex membro del Consiglio Direttivo BCE, in una lettera indirizzata all’allora Ministro dell’Economia Gualtieri, aveva affermato che l’iniziativa portata avanti dall’allora governo Conte 2, di un graduale divieto di utilizzo dei contanti per pagamenti superiori a 1.000 euro e il contestuale meccanismo del cashback, fosse “sproporzionata alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti ed in quanto compromette l’obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili”. 

La questione oggi non è cambiata nella sua essenza rispetto ad allora: se da un lato infatti non è dimostrato che la limitazione all’uso del contante generi un risultato significativo nella lotta all’evasione, dall’altro, come ricordato dallo stesso Mersch, “la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali, che, per varie legittime ragioni, preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento. Il contante è altresì generalmente apprezzato come strumento di pagamento in quanto, quale corso legale, è ampiamente accettato, è rapido e agevola il controllo sulla spesa di chi paga, […] i pagamenti in contanti agevolano l’inclusione dell’intera popolazione nell’economia consentendo a qualsiasi soggetto di regolare in contanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria”.

Chi si contrappone, oggi, ad una previsione normativa che innalza la possibilità di pagare in contanti fino a 5.000 euro dovrebbe quanto meno produrre studi, ricerche, documenti capaci di certificare da un punto di vista scientifico (o quantomeno con metodo scientifico) come una misura del genere abbia un rapporto diretto di causa-effetto rispetto ad abitudini che, consapevolmente o meno, sono a tutti gli effetti illegali e gravemente dannose per la comunità nazionale (gli ultimi dati del Ministero dell’Economia evidenziano circa 80 miliardi di euro l’anno di evasione fiscale, cifra monstre alla luce dei numeri del nostro bilancio). Affibbiare genericamente, a chi ricorre al contante, un gene o una tara antropologica che ne fa un evasore naturale, sinceramente appare superficiale ed impedisce di comprendere le dinamiche alla base di determinati comportamenti e porvi quindi rimedio.

Dal punto di vista ASSIV, certamente parziale ma non per questo meno valido, posso immaginare che il settore del trasporto valori e del trattamento di denaro, riservato dalla norma in via esclusiva agli Istituti di Vigilanza Privata, (qualora non vi provvedano le forze dell’ordine), potrà godere nel medio periodo di un rimbalzo positivo in termini quantitativi a seguito della previsione normativa in oggetto, dopo che le politiche restrittive alla circolazione del contante portate avanti dai Governi che si sono succeduti nelle ultime legislature, sommate alla profonda crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, avevano avuto un impatto negativo esponenziale. E così aziende che hanno investito molto nella formazione del proprio personale, in mezzi e tecnologie all’avanguardia, in centrali operative e caveau tra i più moderni, si sono trovate costrette ad accelerare un processo di ristrutturazione in un momento di contingenza negativa per tutto il comparto degli IVP, ovvero degli Istituti di Vigilanza Privata.

Ritengo assai scarsamente interessanti le schermaglie tra opposte tifoserie rispetto una norma che per gli uni favorirebbe il nero, per gli altri la libertà di impresa.

Debbo dire però che, nello scontro ideologico tra bianchi e neri, la mia personale opinione collima sostanzialmente con le ben argomentate affermazioni di Mersch. Non si tratta di favorire l’economia sommersa né di limitare la libertà di impresa. Trattandosi in fin dei conti di economia, ci si dovrebbe limitare a valutare costi e benefici della misura. Sarebbe utile, in proposito, acquisire i dati dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza in merito agli effettivi benefici alla lotta all’economia sommersa derivati dalla limitazione a 1.000 euro nei pagamenti in contanti. Limitarsi a superficiali affermazioni di principio non solo è fuorviante, ma le conseguenti azioni normative rischiano di affossare segmenti importanti dell’economia reale.

Lo Stato deve occuparsi dell’educazione finanziaria dei suoi cittadini, garantendo al contempo piena e certa applicazione delle norme vigenti, non deve certamente comprimere la libertà di persone e imprese, anche soltanto sulla scelta di uno strumento di pagamento a corso legale.

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Messaggio Inps n. 4159 del 17 novembre 2022: indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti

Messaggio Inps n. 4159 del 17 novembre 2022: indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti prevista dall’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022. Precisazione sulla determinazione della retribuzione imponibile

L’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro”.

Con il presente messaggio, che segue la circolare n. 116/2022, con cui l’Istituto ha fornito le istruzioni applicative in materia, si chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma in questione, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Si ricorda, che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Si chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

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Fonte: INPS

Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi – Stime preliminari (3° trimestre 2022)

Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi – stime preliminari

L’Istat rende disponibili on line le stime preliminari del tasso di posti vacanti riferite al terzo trimestre 2022, per tutte le imprese con dipendenti dell’industria e dei servizi (serie disponibile a partire dal 2016) e anche per il sottogruppo di quelle con almeno 10 dipendenti (serie disponibile a partire dal 2004).

Nel terzo trimestre 2022, il tasso di posti vacanti destagionalizzato – per il totale delle imprese con dipendenti – si attesta al 2%, valore registrato sia per il settore dell’industria sia per quello dei servizi. Rispetto al trimestre precedente, il tasso segna una diminuzione (-0,2 punti percentuali per il complesso dell’economia), che risulta più marcata nei servizi (-0,3 punti percentuali) rispetto all’industria (-0,1 punti percentuali). Per le imprese con almeno 10 dipendenti, il tasso di posti vacanti è pari all’1,8%, sintesi di un incremento nell’industria (+0,1 punti percentuali) e di un decremento nei servizi (-0,1 punti percentuali).

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Fonte: Istat