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Conciliazione tempi vita-lavoro, attuazione della Direttiva UE

Conciliazione tempi vita-lavoro, attuazione della Direttiva UE

​È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio“.

Il decreto prevede disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Salvo che sia diversamente specificato, le sue previsioni si applicano anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

Il provvedimento disciplina il congedo obbligatorio di paternità, che può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. 

Sono estesi da 10 a 11 mesi, i termini per la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali; da 6 a 9 mesi, il periodo di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori; da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti; da 8 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo parentale indennizzato con un importo pari al 30% della retribuzione. 

Nell’ambito delle modifiche alla legge n. 104/1992, il decreto inserisce un’apposita previsione che vieta atti discriminatori nei confronti di lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 ed al D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal presente provvedimento. 

Con riferimento alle lavoratrici autonome, il decreto estende il trattamento economico per congedo parentale da un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino ed aumenta il periodo massimo entro il quale i trattamenti economici per congedo parentale possono esse goduti complessivamente da entrambi i genitori da sei a nove mesi. In modifica del D.Lgs. n. 81/2015 e della legge n. 53/2000, il provvedimento interviene con previsioni che sanzionano qualsiasi atto discriminatorio nei confronti di lavoratori che abbiano chiesto i benefici assicurati da quelle disposizioni.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili: attuazione della Direttiva UE

Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili: attuazione della Direttiva UE

​È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea“. 

L’ambito di applicazione della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro si estende a (art. 1):

  • contratto di lavoro subordinato, anche agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
  • contratto di lavoro somministrato;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • contratto di prestazione occasionale;
  • rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici;
  • lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
  • ai lavoratori domestici. 

Pertanto restano esclusi dall’applicazione del decreto soltanto i rapporti di lavoro autonomo (purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in quattro settimane consecutive, i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa familiare, i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero, i rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (magistrati, forze di polizia etc.), quest’ultimi limitatamente alcune disposizioni del decreto. 

Il decreto stabilisce quali debbano essere le informazioni minime formalizzate nel contratto di lavoro (articoli 4 – 6) e comunicate al lavoratore mediante consegna di copia del contratto o della comunicazione di instaurazione del rapporto. Prevede, altresì, quali debbano essere le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro in materia di: periodo di prova (art. 7), cumulo di impieghi (art. 8),  prevedibilità minima del lavoro (art. 9), possibilità per il lavoratore con un’anzianità di almeno sei mesi di chiedere gli venga riconosciuta una forma  di  lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili (art. 10) e la garanzia che la formazione obbligatoria sia gratuita e considerata orario di lavoro (art. 11). 

Infine, sono stabilite misure di tutela in caso di violazione degli obblighi sanciti dal decreto. In particolare, l’art. 12 prevede la facoltà per il lavoratore (oltre al ricorso all’autorità giudiziaria e amministrativa e le procedure previste dalla contrattazione collettiva applicabile) di promuovere le procedure di conciliazione previste dagli artt. 410 – 412 quater Cod. Proc. Civ. o dalle camere arbitrali di cui all’art. 31, comma 12, della legge n. 183/2010. I successivi articoli 13 e 14 disciplinano la protezione del lavoratore da trattamento e conseguenze sfavorevoli e contro il licenziamento o il recesso del committente per aver invocato l’applicazione del decreto.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Videosorveglianza a Napoli: prefettura in campo per accelerare i progetti

Videosorveglianza a Napoli: prefettura in campo per accelerare i progetti

Le progettualità, tra cui “Occhi aperti su aree Unesco”, riguardano oltre 100 telecamere in città e altre nell’area metropolitana

Velocizzare le procedure amministrative relative al progetto “Occhi aperti su aree UNESCO”, finanziato dal PON legalità 2014/2020, e più in generale dare ulteriore impulso alla realizzazione di una serie di progetti di videosorveglianza che riguardano Napoli e la sua area metropolitana.

Questo l’obiettivo della riunione presieduta questa mattina in prefettura dal prefetto Claudio Palomba, in presenza del direttore centrale dei Servizi tecnico-logistici del dipartimento della Pubblica Sicurezza, prefetto Vaccaro, dell’assessore comunale alla Polizia locale e alla Legalità, De Iesu, di rappresentanti delle Forze dell’ordine, della regione Campania, della Zona TLC Campania e della locale soprintendenza per i Beni archeologici, Belle Arti e Paesaggio.

Hanno garantito un celere rilascio dei permessi necessari i soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto Unesco, che consentirà di riattivare e/o realizzare ulteriori 65 telecamere distribuite in zona Chiaia, nel centro storico, a Fuorigrotta e in diversi quartieri periferici.

Durante la riunione è stata, inoltre, verificata la progressiva riattivazione delle 52 telecamere del progetto “Turismo e Sicurezza” per l’area dei Decumani, grazie alla stipula da parte del ministero dell’Interno del contratto di manutenzione degli impianti con una società di settore.

Sono, infine, state approfondite le modalità di presentazione dei progetti di videosorveglianza integrata, finanziati con risorse del programma operativo complementare (Poc) “Legalità” 2014-2020 per circa 7 milioni e 300mila euro, riservati a 41 Comuni dell’area metropolitana superiori a 20mila abitanti, e a quelli sciolti per infiltrazioni mafiose.

Fonte: Ministero dell’Interno

30 milioni di euro ai comuni per la videosorveglianza

30 milioni di euro ai comuni per la videosorveglianza

I fondi sono destinati a comuni delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Domande di partecipazione al bando entro il 20 ottobre 2022

Il ministero dell’Interno ha messo a disposizione ulteriori risorse per il finanziamento di progetti di realizzazione di impianti di videosorveglianza integrata da parte delle amministrazioni locali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Il bando, cui potranno partecipare i comuni con una popolazione residente superiore a 20 mila abitanti, nonché i comuni con un numero di abitanti inferiore che siano stati sciolti per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato predisposto a seguito della consultazione delle Regioni e dell’ANCI.

Le risorse – reperite nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014 – 2020 (c.d. POC “Legalità”) – ammontano a 30 milioni di euro.

Dall’iniziativa sono stati esclusi i comuni che abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sui medesimi programmi o sui fondi assegnati per la realizzazione di impianti di videosorveglianza, in attuazione dell’articolo 5, comma 2 ter, del decreto-legge n. 14/2017, e successive modifiche e integrazioni.

I comuni in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando sono complessivamente 219, dei quali 66 in Campania (tra cui Napoli, Avellino, Benevento e Caserta), 65 in Sicilia (fra essi Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Trapani ed Enna), 48 in Puglia (tra i quali Barletta, Andria e Trani, Brindisi e Taranto), 37 in Calabria (fra gli altri Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia), 3 in Basilicata (fra cui Potenza e Matera).

L’invio ai comuni interessati delle informazioni e della documentazione necessarie per la partecipazione al bando sarà curato dalle prefetture.

Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 20 ottobre.

Fonte: Ministero dell’Interno