Le nuove Direttive europee sul Greenwashing e Green Claims si pongono l’obiettivo di definire le condizioni per cui una dichiarazione ambientale possa definirsi lecita e quando invece possa essere dichiarata e sanzionata come mendace o incorretta.
Tramite il webinar ANIE verrà quindi effettuata una disamina della normativa di riferimento esistente ed in via di sviluppo, inoltre saranno illustrati esempi pratici e possibili cautele per le imprese che vogliano operare una adeguata e veritiera comunicazione in tema di sostenibilità ambientale a clienti e consumatori.
Obiettivo
Obiettivo del corso è quello di analizzare i nuovi provvedimenti legislativi comunitari in modo da poter operare una adeguata e veritiera comunicazione ambientale evitando accuse e sanzioni di greenwashing.
A chi è rivolto
Il webinar è rivolto ad addetti e responsabili ufficio legale, addetti e responsabili sostenibilità, addetti e responsabili marketing e comunicazione.
La Commissione Europea approva le nuove misure con cui l’Italia sostiene l’occupazione di donne e giovani e apre la strada per l’approvazione dei decreti attuativi dei bonus Giovani e Donne previsti dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 2024 n. 95).
Le disposizioni notificate alla Commissione prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro, in parte finanziati attraverso FSE+, per l’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato e di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente. L’esonero ha un tetto massimo di 500 euro al mese per singolo lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al Sud e donne.
La Commissione europea ha autorizzato la misura italiana come aiuto di Stato a favore dell’occupazione compatibile ai sensi dell’articolo 107(3)(c) del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU). Un importante traguardo per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e per il Ministro degli Affari Europei, le Politiche di Coesione e per il PNRR poiché è la prima decisione di autorizzazione ottenuta al di fuori dei Quadri Temporanei, con regole più rigorose di quelle applicabili nel periodo della crisi sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 e del conflitto in Ucraina.
Da poco più di un mese è in vigore la norma CEI 79-3 sui sistemi di allarme intrusione e rapina, che rappresentano una parte importantissima dei segnali gestiti dalle centrali operative degli Istituti di Vigilanza. La presidente Maria Cristina Urbano ha chiesto ad Andrea Dommi, titolare di A4 Sicurezza srl, di illustrare le principali novità contenute nel documento. Ecco la sua sintesi.
Nel Dicembre 2024 il CEI ( Comitato Elettrotecnico Italiano) ha pubblicato la norma CEI 79-3-24: “Sistemi di allarme- Prescrizioni particolari per gli impianti di allarme intrusione e rapina”. Tale norma è entrata in vigore dal 01/Gennaio/2025. Per i progetti e le realizzazioni di impianti già in corso è stato concesso tutto il 2025, ove non modificabili, per la rispondenza alla conformità della precedente norma 79-3-2012.
Ritengo che questa norma ponga le basi per una svolta pragmatica e ordinata nella realizzazione di impianti di rivelazione intrusione e rapina (I&HAS acronimo usato nelle equivalenti norme europee).
Una delle principali novità è il passaggio dal metodo analitico, per il calcolo del livello di prestazione (LDP), al metodo tabellare. Le varie tabelle seguono una serie di fasi progressive che partendo dalle esigenze del Committente, arrivano alla consegna e collaudo dell’impianto e successivamente alla manutenzione dell’impianto. In sintesi le fasi sono:
-1- Analisi delle esigenze del Committente. La norma precisa tre possibili richieste da parte del Committente per la realizzazione dell’impianto I&HAS: -a) Il Committente fornisce al Fornitore un progetto dettagliato dell’impianto da realizzare, assumendosene la responsabilità. Il Fornitore comunque dovrà valutare il LDP da condividere con il Committente. -b) Il Committente richiede uno specifico livello di LDP senza fornire il relativo progetto, assumendosene la responsabilità. Il Fornitore procede alla progettazione in funzione del LDP richiesto. NB: nel caso che il risultato dei calcoli dia un LDP superiore a quello richiesto il Committente dovrà prendere le decisioni conseguenti. -c) Il Committente richiede al Fornitore di eseguire tutte le attività dalla progettazione alla realizzazione dell’impianto.
-2- Sopralluogo preliminare dell’area con acquisizione delle informazioni del Committente necessarie all’Analisi del Rischio.
-3- Valutazione dei rischi da cui si determina il LDP (il Livello Di Prestazione impianto varia da 1 a 4, oltre al livello non classificabile che equivale a impianto non conforme). Questa è la fase più importante in cui si dovrà tener conto della tipologia del bene e della sua valorizzazione e delle interazioni logistiche dell’area in cui insiste e/o si sposta (criticità percepita). Nella valutazione delle contromisure il sistema tabellare valorizza gli aspetti di sicurezza fisica (porte, serrature, vetrate, partizioni blindate, ecc), di sicurezza attiva (video sorveglianza, controllo accessi, ecc.) e di sicurezza organizzativa (Reception/portineria, guardie GPG armate, guardie non armate).
-4- Indice di Integrazione di Sicurezza (IIS). Questo indice considerato opzionale alla determinazione del LDP è invece molto importante per la valutazione del rischio residuo e per ottimizzare le contromisure a protezione del bene. Il sistema tabellare permetterà di valorizzare questo indice in modo oggettivo. Ad esempio vengono valutati i sistemi nebbiogeni e la video sorveglianza (analisi video e termo camere).
-5- Accettazione del Committente del LDP con formalizzazione della richiesta di procedere nella progettazione. Questa fase permetterà di terminare la fase progettuale del sistema di sicurezza e di condividerla con il Committente per la relativa approvazione. La fase finale del processo di progettazione è la formalizzazione di una offerta tecnico economica.
-6- A seguito della accettazione dell’offerta tecnico economica da parte del Committente, il Fornitore dell’impianto potrà pianificare: sopralluogo operativo con eventuale revisione del progetto preliminare, approvvigionamento materiali, destinare le risorse operative e iniziare la installazione dell’impianto I&HAS.
-7- Al termine dell’installazione, configurazione e verifica funzionale dell’impianto, l’impianto verrà consegnato al Committente con prove funzionali e corredato della documentazione impianto. Da questo momento inizia un periodo di prova (la cui durata è da concordare con il Cliente ed è influenzato anche dalle specificità dell’impianto).
-8- Terminato positivamente il periodo di prova l’impianto entra in esercizio operativo e inizia il ciclo di “vita” in cui va sottoposto a manutenzione. I servizi di manutenzione potranno essere svolti anche da un Fornitore diverso rispetto a chi ha eseguito l’installazione, questa è una scelta che rimane nelle decisioni del Committente.
La nuova norma CEI 79-3 24 precisa inoltre, tramite un allegato specifico (.Allegato K) le competenze sia organizzative che professionali in merito alle persone e alle aziende che operano nel settore della realizzazione di impianti sicurezza.
La norma appena entrata in vigore, con il suo nuovo approccio di valutazione, avrà necessità di essere assimilata da tutti gli attori coinvolti direttamente e indirettamente, richiedendo quindi un notevole impegno, ma, ne sono convinto, rappresenterà un elemento di crescita e qualificazione per il nostro settore.
La recente proposta di Marco Cordone, Segretario Comunale della Lega a Fucecchio, di valutare un accordo con istituti di vigilanza privata per contrastare l’aumento della criminalità nel territorio, trova riscontro in iniziative analoghe già attuate in altre realtà italiane. Un esempio significativo proviene da Ravenna, dove, a seguito di un furto avvenuto al Pala De André durante una partita di volley di Serie A2 tra la Consar Ravenna e la formazione calabrese di Palmi, la società sportiva ha deciso di dotarsi di un servizio di sorveglianza e sicurezza per prevenire futuri episodi criminosi.
Questa scelta evidenzia come l’implementazione di servizi di vigilanza privata possa rappresentare una risposta efficace e immediata alle crescenti esigenze di sicurezza. La collaborazione tra istituzioni pubbliche e operatori privati del settore della sicurezza permette di rafforzare il presidio sul territorio, garantendo una maggiore protezione per cittadini e attività economiche.
Nel contesto di Fucecchio, caratterizzato da un incremento di episodi delinquenziali, l’adozione di misure simili potrebbe contribuire a prevenire crimini e a migliorare la percezione di sicurezza tra i residenti. L’esperienza di Ravenna dimostra che tali iniziative non solo fungono da deterrente per i malintenzionati, ma offrono anche una risposta concreta e tempestiva alle problematiche legate alla sicurezza urbana.
È dunque auspicabile che l’amministrazione comunale di Fucecchio prenda in seria considerazione la proposta avanzata da Marco Cordone, valutando la possibilità di instaurare collaborazioni con istituti di vigilanza privata. Tali partnership possono rappresentare un valido strumento per garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti.