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DPCM 2 marzo 2022: Aggiornamento delle modalita’ di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass

April 5, 2021, Brazil. In this photo illustration a symbolic COVID-19 health passport seen on a smartphone screen

DPCM 2 marzo 2022: Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2022 che aggiorna le modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass. In particolare il decreto dispone, tra l’altro; una nuova validità del green pass in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario; l’aggiunta di una certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni); l’utilizzo dell’ultima versione dell’applicazione messa a disposizione del Ministero della Salute, per la verifica dei green pass.

Validità Green Pass

In particolare il decreto prevede che in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità tecnica, collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, al massimo di cinquecentoquaranta giorni. Prima di detta scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni, dandone comunicazione all’intestatario.

Ingresso nel territorio Nazionale

Per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni) dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, la modalità di verifica per l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione richiede in aggiunta, una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare.La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo è richiesta, altresì, anche prima del termine di sei mesi (centottanta giorni) della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti di cui al periodo precedente siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo.

Verifica Green Pass

Il decreto dispone inoltre che i verificatori devono utilizzare l’ultima versione dell’applicazione di verifica resa disponibile dal Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalità di verifica automatizzate, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia utilizzata l’ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero l’ultima versione delle librerie software, resa disponibile sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente del pacchetto di sviluppo per applicazioni.I verificatori devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare le diverse modalità di verifica relative al possesso di specifiche tipologie di certificazione verde COVID-19, esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività, gli spostamenti, l’accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento della didattica in presenza siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle stesse certificazioni.

Fonte: Gazzetta Ufficiale e IPSOA

Centro Studi Confindustria: Prosegue la contrazione dell’attività industriale a febbraio (-0,3%), dopo la caduta di gennaio (-0,8%)

Centro Studi Confindustria: Prosegue la contrazione dell’attività industriale a febbraio (-0,3%), dopo la caduta di gennaio (-0,8%)

La produzione industriale italiana è attesa in diminuzione a febbraio (-0,3%), dopo la flessione più marcata di gennaio (-0,8%), pur inglobando solo in minima parte gli effetti dello scontro tra Russia e Ucraina che sta accrescendo le difficoltà di approvvigionamento delle imprese e spingendo ancora più in alto i prezzi di materie prime ed energia. Le indagini sulla fiducia delle imprese manifatturiere rilevano un rallentamento nei primi due mesi dell’anno, trainato prevalentemente da attese pessimistiche sulle prospettive economiche, già prima dello scoppio del conflitto bellico.

Come sta andando la produzione industriale in Italia

L’indagine rapida del Centro Studi Confindustria segnala una contrazione della produzione industriale a febbraio di -0,3%, dopo una diminuzione di -0,8% a gennaio. Nel 1° trimestre 2022 la variazione acquisita sarebbe di -1,0% (da +0,5% nel 4° trimestre 2021 e +1,0% nel 3°). Gli ordini in volume sono previsti in aumento mensile di 0,3% in gennaio e di 0,1% in febbraio. 

L’impatto del caro-energia sull’attività economica italiana aveva già causato un forte rallentamento produttivo dell’industria: l’indice elaborato dall’Istat a dicembre 2021 è diminuito di -1,0% rispetto al mese precedente. A febbraio, il PMI della manifattura si è confermato su un valore invariato rispetto a quello di gennaio (58,3 punti), ovvero il più basso da febbraio 2021. Secondo l’indagine di IHS-Markit, emergono rilevanti preoccupazioni degli imprenditori in merito alle difficoltà sulle condizioni operative e all’aumento dei prezzi di acquisto delle materie prime, che hanno continuato ad influenzare le aspettative delle aziende. Al tempo stesso la fiducia delle imprese manifatturiere si è contratta (113,7 da 114,9). Tale dinamica riflette la difficoltà delle imprese industriali nel fronteggiare il rincaro dell’energia che, nonostante gli interventi governativi messi in campo a sostegno delle imprese per il 1° trimestre per far fronte allo shock, comprime i margini delle imprese al punto da rallentare la produzione.

Gli effetti economici del conflitto russo-ucraino, esploso lo scorso 24 febbraio, non trovano ancora pieno riscontro nella dinamica produttiva stimata per febbraio (dati raccolti dal 21 febbraio al 1 marzo). Tuttavia, contribuiranno a generare ulteriori squilibri nell’attività industriale dei prossimi mesi peggiorando la scarsità di alcune commodity, rendendo più duraturi gli aumenti dei loro prezzi, oltre ad accrescere l’incertezza (l’indice di Baker, Bloom e Davis1, sceso in gennaio a 123,7, è atteso peggiorare), rischiando di compromettere così l’evoluzione del PIL nel 2022.

Obblighi formativi di salute e sicurezza sul lavoro, gli aggiornamenti in una circolare Inl

INAIL: Obblighi formativi di salute e sicurezza sul lavoro, gli aggiornamenti in una circolare Inl

Pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro, il documento fornisce chiarimenti sugli adempimenti per la formazione riguardanti datori di lavoro, dirigenti e preposti, nonché sugli obblighi di addestramento, in attuazione delle novità normative introdotte dal dl. n. 146/2021 (c.d. decreto fiscale)

Obblighi formativi di salute e sicurezza sul lavoro, gli aggiornamenti in una circolare Inl

Reca la data del 16 febbraio 2022 la circolare n. 1 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con cui vengono fornite alcune delucidazioni circa gli obblighi per la formazione riguardanti datori di lavoro, dirigenti e preposti, nonché sugli obblighi di addestramento. Il documento, condiviso con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, è stato pubblicato a seguito delle novità introdotte dall’art. 13 del dl n. 146/2021 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla legge n. 215/2021, che ha apportato modifiche all’art. 37 del decreto legislativo 81/2008.

La verifica dell’adempimento in base a un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. La nuova disposizione normativa individua il datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi.  La verifica di questo adempimento avverrà a seguito dell’adozione, entro il 30 giugno prossimo, di un nuovo accordo da parte della Conferenza permanente Stato – Regioni e Province Autonome. L’accordo definirà durata e contenuti minimi della formazione e dell’aggiornamento, oltre alle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i lavoratori di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle verifiche di efficacia della formazione da effettuarsi durante lo svolgimento della prestazione. Il nuovo accordo provvederà inoltre all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi del decreto 81/2008 in vigore su formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Chiarimenti anche su formazione per dirigenti e preposti. Per quanto riguarda l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, vengono inoltre forniti chiarimenti riguardo la formazione in corso, in attesa dell’approvazione dell’accordo sopracitato che dovrà ridefinirne alcuni aspetti. Per i preposti, in particolare, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico, il nuovo accordo disciplinerà le relative attività formative, che dovranno essere svolte interamente in presenza e con cadenza almeno biennale e ogni qualvolta sia necessario in base all’evoluzione dei rischi.