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Ordinanza Ministero della Salute: prorogato l’obbligo delle mascherine

Ordinanza Ministero della Salute: prorogato l’obbligo delle mascherine

Ordinanza Ministero della Salute 16 giugno 2022: Misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale

Il Ministro della Salute ha emanato la seguente ordinanza:

1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso
ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocità;
3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada
in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo
grado e di secondo grado.

2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli
utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di
ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le
strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui
all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone
che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. L’obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

5. I vettori marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di
cui al comma 1, avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

6. I responsabili delle strutture di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di
cui al medesimo comma 2.

7. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché
degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non
si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

La presente ordinanza produce effetti dalla data odierna fino al 22 giugno 2022.

Governo: approvato DL semplificazioni fiscali 2022

Governo: approvato DL semplificazioni fiscali 2022

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.

Nel dettaglio, si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730. Vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.

Il testo introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili; sono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. Vengono inoltre ampliati i casi di esonero dalla presentazione del cosiddetto “esterometro”, il documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro.

E’ semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, con l’invio delle relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro Sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU.

Per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell’imposta. Sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull’economia.

Fonte: governo.it

Prefetto Stefano Gambacurta: nominato Vicedirettore generale della Pubblica sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione delle Forze di polizia

Prefetto Stefano Gambacurta: nominato Vicedirettore generale della Pubblica sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione delle Forze di polizia

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta tenutasi nella serata di ieri 15 giugno 2022, ha deliberato la nomina del Prefetto Stefano Gambacurta, fino ad oggi Direttore dell’ufficio per l’Amministrazione generale del dipartimento della Pubblica sicurezza, a Vicedirettore generale della Pubblica sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione delle Forze di polizia nell’ambito dello stesso dipartimento.

Fonte: governo.it

Emergenza Covid finita, Anac ripristina scadenze e obblighi di comunicazione

Emergenza Covid finita, Anac ripristina scadenze e obblighi di comunicazione

Terminato lo stato di emergenza Covid, Anac ha ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli appalti pubblici e i termini dei procedimenti di competenza dell’Autorità. Questi erano stati sospesi o modificati in seguito ai provvedimenti presi dal governo per la pandemia. Con la delibera N. 271 del 7 giugno 2022, cessa quindi l’efficacia delle delibere approvate all’inizio dell’emergenza con cui erano stati allungati i termini per il perfezionamento dei Cig (codice identificativo di gara), per la trasmissione dei dati all’osservatorio contratti pubblici e per l’emissione del Cel (Certificato esecuzione lavori) da parte della stazione appaltante. 

Si torna alle vecchie scadenze

Torna, pertanto, a 90 giorni il termine entro cui la Stazione appaltante ha l’obbligo di perfezionare il Cig: durante lo stato di emergenza era stato portato a 150 giorni dall’acquisizione. I Cig non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.

I termini fissati per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, che a causa dell’emergenza pandemica erano stati incrementati di 60 giorni, tornano quelli pre-Covid. Le schede Dati Comuni e Aggiudicazione vanno comunicate entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva o dall’avvenuto affidamento; le schede adesione ad accordo quadro/convenzione entro 30 giorni dall’avvenuta adesione; la scheda modifiche contrattuali entro 30 giorni dall’evento; le schede fase iniziale, Sal, conclusione, collaudo/regolare esecuzione, accordi bonari, sospensione, subappalto, istanza di recesso entro 60 giorni dall’evento. Torna a 30 giorni il termine entro cui la stazione appaltante deve emettere il Cel.  

Ristabiliti i termini originari per il precontenzioso

L’Autorità ripristina anche i tempi relativi alle procedure di precontenzioso che Anac è tenuta a chiudere entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza approvando un parere. Un termine che, durante lo stato d’emergenza, è stato possibile sospendere per un massimo di 30 giorni. Oggi si torna al regolamento originario: lo stop necessario ad acquisire documentazione integrativa o a effettuare un supplemento di istruttoria non può andare oltre 10 giorni dalla richiesta.

Fonte: ANAC