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Istat: II trimestre 2022, Pil +1.1%

Istat: II trimestre 2022, Pil +1.1%

La stima completa dei conti economici trimestrali fa registrare nel secondo trimestre del 2022 una crescita del Pil dell’1,1% in termini congiunturali e del 4,7% in termini tendenziali.

Si tratta di stime lievemente al rialzo rispetto alla stima preliminare dello scorso 29 luglio, quando il rilascio mostrava un aumento congiunturale dell’1% e tendenziale del 4,6%. Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono risultati in ripresa, con tassi di crescita uguali per il totale degli investimenti e dei consumi finali nazionali (+1,7%), mentre la domanda estera netta ha contribuito negativamente alla crescita del Pil.

Dal punto di vista settoriale, si conferma rispetto alla stima preliminare una crescita del valore aggiunto dell’industria e dei servizi ed una contrazione del valore aggiunto dell’agricoltura. In buona ripresa anche ore lavorate e unità di lavoro, come anche i redditi pro capite e le posizioni lavorative.

Fonte: ISTAT

Scarica la nota ISTAT sui conti economici trimestrali II trimestre 2022

Istat: inflazione a + 9,7%, non si osservava un dato così dal 1984

Istat: inflazione a + 9,7%, non si osservava un dato così dal 1984

Sono l’energia elettrica e il gas mercato libero che producono l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti) e che, insieme con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spingono l’inflazione a un livello (+8,4%) che non si registrava da dicembre 1985 (quando fu pari a +8,8%).

Accelerano, così, l’inflazione al netto degli energetici e degli alimentari freschi (+4,4%; non era così da maggio 1996 quando fu +4,7%), al netto dei soli beni energetici (+4,9%; non era così da aprile 1996) e la crescita dei prezzi del cosiddetto “carrello della spesa” (+9,7%; un aumento che non si osservava da giugno 1984).

Fonte: ISTAT

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Ministero della Salute: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Ministero della Salute: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Il Ministero della salute, con la circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, ha aggiornato il regime dell’isolamento in caso di positività ed ha confermato quello relativo  quarantena nei casi di contatto stretto (individuato dalla circolare n. 19680 del 30 marzo 2022).

Isolamento per le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2

Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.

In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del quattordicesimo giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Quarantena per i contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Scarica la Circolare del Ministero della Salute

Lavoro agile, D.M. 149/2022: modalità di comunicazione telematica dal 1° settembre 2022

Lavoro agile, D.M. 149/2022: modalità di comunicazione telematica dal 1° settembre 2022

Con il D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 – e relativi allegati – sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all’accordo di lavoro agile ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, come recentemente modificato dall’articolo 41-bis del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.

A tal fine, per tutti i datori di lavoro interessati – pubblici e privati – sarà disponibile dal 1° settembre l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE. 

Si ricorda che tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto ministeriale. 

Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 5, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, con le conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, espressamente richiamato nel nuovo comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso dell’applicativo web sopraindicato.

Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali