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Proroga dello stato di emergenza e di ulteriori misure a tutela del lavoro

Proroga dello stato di emergenza e di ulteriori misure a tutela del lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Oltre a numerose previsioni volte al contenimento della diffusione dell’epidemia, il Decreto Legge ha prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Inoltre, sono stati prorogati al 31 marzo 2022 i termini di scadenza di numerose altre previsioni della normativa emergenziale (art. 16 che rinvia alle disposizioni elencate all’Allegato A), tra le quali, la procedura semplificata per la comunicazione dell’attività lavorativa in smart working.
L’art. 17 prevede, altresì, che le previsioni dell’art. 26, comma 2-bis, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), ai sensi del quale i cosiddetti “lavoratori fragili” svolgono, di norma, l’attività lavorativa in smart working, sono prorogate fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022.

Prorogate sino al 31 marzo 2022 anche le previsioni di cui all’art. 9 del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021 (c.d. Decreto Fiscale) che disciplinano i cosiddetti congedi parentali nel periodo emergenziale.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2

Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2

Prorogati, fino al 31 marzo 2022, i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

A disporlo è il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Pertanto, tutti i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 31 marzo 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.

Le medesime richieste continueranno ad essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n 44 dell’11 dicembre 2020.

Fonte: INAIL

INPS: Chiarimenti sulla proroga del divieto di licenziamento e NASpI

INPS: Chiarimenti sulla proroga del divieto di licenziamento e NASpI

La circolare INPS 23 dicembre 2021, n. 196, su avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce ulteriori chiarimenti e rettifiche sul tema della proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla NASpI , nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La circolare chiarisce che la risoluzione del rapporto di lavoro può produrre i suoi effetti anche successivamente al 30 giugno 2021 (oppure oltre il 31 ottobre 2021 o il 31 dicembre 2021, a seconda dei casi indicati).

L’Istituto aveva precedentemente indicato le istruzioni amministrative con la circolare INPS 1° dicembre 2021, n. 180, nella quale si precisava che la data del 30 giugno 2021 (o quella successiva stabilita a seconda dei casi) va intesa come termine entro cui il lavoratore non solo deve aver aderito all’accordo di incentivazione all’esodo, ma anche come termine ultimo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Vengono così esclusi i soggetti che, pur avendo aderito all’accordo in tempo utile, hanno concordato di sciogliere il rapporto di lavoro in un momento successivo al 30 giugno 2021.

Fonte: INPS

INPS: le modalità operative dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale

La sede Inps di via dell'Amba Aradam a Roma, 15 aprile 2020. ANSA/CLAUDIO PERI

Inps: le modalità operative dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale

La legge 17 dicembre 2021, all’articolo 11-bis, comma 1, ha introdotto nuove disposizioni in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale.

In particolare la norma dispone un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e assicura la copertura dei relativi oneri finanziari.

Il messaggio 21 dicembre 2021, n. 4580 illustra la portata della norma, in merito al citato differimento, e fornisce le relative istruzioni operative.

Con il messaggio 23 dicembre 2021, n.4624 si forniscono le modalità operative inerenti al conguaglio delle prestazioni erogate in merito alle autorizzazioni per le quali risulta spirato il termine decadenziale e sono in esso contenute le diverse casistiche conseguenti al differimento al 31 dicembre 2021 del termine decadenziale .

A livello centrale verranno individuate le autorizzazioni scadute tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021 e, contestualmente, verrà differito in procedura al 31/12/2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio, eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di gestione contributiva.

Fonte: INPS