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Legge di Bilancio: Trasferte e spese di rappresentanza solo con pagamenti tracciabili

La Legge di Bilancio ha introdotto a decorrere dal periodo di imposta 2025 nuove misure riguardanti la tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza riguardanti i rimborsi ai dipendenti. L’intento è quello di porre argine all’evasione fiscale.

In sintesi, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), per la relativa deduzione – sia ai fini IRES che ai fini IRAP – devono essere sostenute con metodi tracciabili (i.e. bonifici, carte di debito, di credito e prepagate, assegni, ecc.):

  •           le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi/NCC nonché i rimborsi analitici delle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95, comma 3-bis, TUIR);
  •          le spese di rappresentanza, inclusi gli omaggi (art. 108, comma 2, TUIR).

Restano ovviamente fermi i limiti quantitativi previsti, dall’ordinamento tributario, per le citate tipologie di spese.

Allo stesso modo, in capo al percipiente, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi/NCC non concorrono a formare reddito a condizione che le relative spese siano state sostenute con i citati metodi tracciabili (restano comunque fermi gli oneri documentali per la detassazione degli importi erogati).

Ciò detto, nel caso in cui le citate spese siano sostenute in contanti (o manchi l’evidenza del pagamento effettuato con metodi tracciabili):

–          in capo alla società, le stesse non possono essere dedotte ai fini IRES ed IRAP e, pertanto, devono essere tracciate ai fini del calcolo delle imposte.

–          l’importo rimborsato al dipendente/collaboratore/professionista per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi/NCC, deve essere assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali (il lavoratore, pertanto, riceverà un importo inferiore a quanto da questi anticipato).

Si rileva, peraltro, che – in merito agli obblighi in esame – non sono state previste esclusioni o deroghe (es. Paesi esteri) così come l’applicazione di un “periodo transitorio” o di tolleranza e, pertanto, le nuove norme sono pienamente operative dal 1° gennaio 2025.

Tenuto conto di quanto sopra, è consigliabile di provvedere tempestivamente alla modifica della travel policy e di sensibilizzare i lavoratori al fine di assicurare:

  1. il sostenimento delle citate spese con metodi tracciabili ( carta di credito ; bancomat o bonifico bancario ).
  2. la raccolta e conservazione di adeguata documentazione di supporto per almeno cinque anni ;
  3. chiarezza nella rendicontazione attraverso l’indicazione dettagliata.

a cura di WST Law e TAX

INL: Collegato Lavoro, art. 19 norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

Facendo seguito alla nota n. 9740/2024, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato le proprie istruzioni in merito alla novità introdotte dall’ art. 19 della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 (cd. Collegato Lavoro) in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenze ingiustificate.  

La nuova norma integra la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con l’aggiunta del comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, introducendo nell’ordinamento la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti. 

La citata disposizione consente , in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, lo scioglimento del rapporto di lavoro  su iniziativa del datore di lavoro, dandone comunicazione alla sede territoriale INL, che potrà verificare la veridicità della comunicazione.  

La comunicazione ha l’effetto di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro, valorizzando l’assenza ingiustificata come comportamento concludente indice della volontà del lavoratore di dimettersi.

La disciplina, che trova la sua ragion d’essere nella necessità di sollevare l’azienda dagli oneri derivanti da un licenziamento disciplinare, non trova applicazione  se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

La nota n. 579/2025 dell’ Ispettorato  fornisce istruzioni operative e procedurali ai datori di lavoro che intendono avvalersi di tale facoltà.  

Comunicazione alle sedi territoriali INL  – Il datore di lavoro è tenuto ad inviare preferibilmente a mezzo PEC una comunicazione all’ indirizzo istituzionale della sede territorialmente competente. La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni di cui si è a conoscenza , si tratta non solo di dati anagrafici ma anche di recapiti telefonici e di posta elettronica. Per semplificare l’adempimento l’ Ispettorato a messo a disposizione un modello di comunicazione.

Una volta ricevuta la comunicazione, l’ Ispettorato potrà procedere con la verifica della veridicità. Sulle modalità di verifica la nota n.579/2025 precisa che l’ Ispettorato, oltre a contattare il diretto interessato, potrà anche procedere all’intervista di altro personale impiegato o altri soggetti che possano fornire elementi utili ai fini dell’accertamento. In questo l’ Ispettorato garantisce la massima tempestività prevedendo un termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione entro il quale espletare le dovute verifiche.  

Risoluzione del rapporto di lavoro – Una volta decorso il termine contrattuale o legale dell’assenza ingiustificata, ed effettuata la comunicazione all’ Ispettorato, il datore di lavoro può procedere con la comunicazione UNILAV della cessazione del rapporto di lavoro.

L’ Ispettorato evidenzia che il lavoratore, per evitare l’effetto risolutivo della procedura, ha l’onere di provare non tanto i motivi posti a base dell’assenza, quanto invece i motivi che hanno reso impossibile la loro comunicazione al datore di lavoro.

Laddove all’esito dell’accertamento è riscontrata la non veridicità della comunicazione datoriale, o il lavoratore dia prova dell’impossibilità di comunicare i motivi per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, l’ Ispettorato procede a comunicare la ricostituzione del rapporto ad entrambe le parti. Altrimenti, qualora il lavoratore pur contattato dall’ INL non fornisce giustificazioni, il rapporto si intende comunque risolto.  

Nell’ipotesi in cui vengano riscontrate gravi inadempienze del datore di lavoro, tali da costituire gli estremi di giusta causa ( ad es. : mancato pagamento delle retribuzioni ), tra le prerogative dell’ Ispettorato ricade la facoltà di riqualificare le dimissioni da tacite in dimissioni per giusta causa.

Fonte: INL – LavoroSi

INL: Dimissioni di fatto per assenza ingiustificata – istruzioni sulla nuova procedura

Facendo seguito alla nota n. 9740/2024, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato le proprie istruzioni in merito alla novità introdotte dall’ art. 19 della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 (cd. Collegato Lavoro) in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenze ingiustificate.  

La nuova norma integra la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con l’aggiunta del comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, introducendo nell’ordinamento la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti. 

La citata disposizione consente , in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, lo scioglimento del rapporto di lavoro  su iniziativa del datore di lavoro, dandone comunicazione alla sede territoriale INL, che potrà verificare la veridicità della comunicazione.  

La comunicazione ha l’effetto di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro, valorizzando l’assenza ingiustificata come comportamento concludente indice della volontà del lavoratore di dimettersi.

La disciplina, che trova la sua ragion d’essere nella necessità di sollevare l’azienda dagli oneri derivanti da un licenziamento disciplinare, non trova applicazione  se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

La nota n. 579/2025 dell’ Ispettorato  fornisce istruzioni operative e procedurali ai datori di lavoro che intendono avvalersi di tale facoltà.  

Comunicazione alle sedi territoriali INL  – Il datore di lavoro è tenuto ad inviare preferibilmente a mezzo PEC una comunicazione all’ indirizzo istituzionale della sede territorialmente competente. La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni di cui si è a conoscenza , si tratta non solo di dati anagrafici ma anche di recapiti telefonici e di posta elettronica. Per semplificare l’adempimento l’ Ispettorato a messo a disposizione un modello di comunicazione.

Una volta ricevuta la comunicazione, l’ Ispettorato potrà procedere con la verifica della veridicità. Sulle modalità di verifica la nota n.579/2025 precisa che l’ Ispettorato, oltre a contattare il diretto interessato, potrà anche procedere all’intervista di altro personale impiegato o altri soggetti che possano fornire elementi utili ai fini dell’accertamento. In questo l’ Ispettorato garantisce la massima tempestività prevedendo un termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione entro il quale espletare le dovute verifiche.  

Risoluzione del rapporto di lavoro – Una volta decorso il termine contrattuale o legale dell’assenza ingiustificata, ed effettuata la comunicazione all’ Ispettorato, il datore di lavoro può procedere con la comunicazione UNILAV della cessazione del rapporto di lavoro.

L’ Ispettorato evidenzia che il lavoratore, per evitare l’effetto risolutivo della procedura, ha l’onere di provare non tanto i motivi posti a base dell’assenza, quanto invece i motivi che hanno reso impossibile la loro comunicazione al datore di lavoro.

Laddove all’esito dell’accertamento è riscontrata la non veridicità della comunicazione datoriale, o il lavoratore dia prova dell’impossibilità di comunicare i motivi per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, l’ Ispettorato procede a comunicare la ricostituzione del rapporto ad entrambe le parti. Altrimenti, qualora il lavoratore pur contattato dall’ INL non fornisce giustificazioni, il rapporto si intende comunque risolto.  

Nell’ipotesi in cui vengano riscontrate gravi inadempienze del datore di lavoro, tali da costituire gli estremi di giusta causa ( ad es. : mancato pagamento delle retribuzioni ), tra le prerogative dell’ Ispettorato ricade la facoltà di riqualificare le dimissioni da tacite in dimissioni per giusta causa.

Fonte: INL Lavorosi.it

INPS: Fondi di solidarietà. Riduzione della contribuzione operativa

Con la Circolare 20.01.2025, n. 5 l’ INPS fornisce istruzioni in dettaglio per riduzione della contribuzione ordinaria dovuta per il finanziamento degli interventi dei fondi di solidarietà e della cassa integrazione.

In particolare, la circolare illustra le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte, a far data dal 1° gennaio 2025, dall’articolo 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga e dai decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, in materia di Fondi di integrazione salariale (FIS) e Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative e contabili.

Scarica la circolare

Fonte: INPS