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Il Governo rafforza l’uso del super Green Pass: varato nuovo decreto legge

Il Governo rafforza l’uso del super Green Pass: varato nuovo decreto legge

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Fonte: governo.it

Circolare ai prefetti sulle misure anti contagio previste dal decreto “festività”

prefettura
PALAZZO DEL GOVERNO SEDE QUESTURA PREFETTURA

Circolare ai prefetti sulle misure anti contagio previste dal decreto “festività” (decreto legge 221/2021)

Firmata dal capo di Gabinetto Frattasi, fornisce indicazioni anche sull’intensificazione dei controlli

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305, del decreto-legge di pari data n. 221 che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia da Covid19 è stata emanata una circolare a tutti i prefetti, firmata dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi. 

Con riferimento agli ambiti di interesse maggiormente pregnanti ai fini delle attività di controllo, la circolare segnala disposizioni in materia di:

a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8);

b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4);

c) eventi, feste e discoteche (art. 6).

L’esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo viene in rilievo anche nelle giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico.

Fonte: Ministero dell’Interno

Decreto festività: qui le misure previste dal DL 221/2021

Proroga dello stato di emergenza e di ulteriori misure a tutela del lavoro

Proroga dello stato di emergenza e di ulteriori misure a tutela del lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Oltre a numerose previsioni volte al contenimento della diffusione dell’epidemia, il Decreto Legge ha prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Inoltre, sono stati prorogati al 31 marzo 2022 i termini di scadenza di numerose altre previsioni della normativa emergenziale (art. 16 che rinvia alle disposizioni elencate all’Allegato A), tra le quali, la procedura semplificata per la comunicazione dell’attività lavorativa in smart working.
L’art. 17 prevede, altresì, che le previsioni dell’art. 26, comma 2-bis, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), ai sensi del quale i cosiddetti “lavoratori fragili” svolgono, di norma, l’attività lavorativa in smart working, sono prorogate fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022.

Prorogate sino al 31 marzo 2022 anche le previsioni di cui all’art. 9 del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021 (c.d. Decreto Fiscale) che disciplinano i cosiddetti congedi parentali nel periodo emergenziale.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2

Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2

Prorogati, fino al 31 marzo 2022, i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

A disporlo è il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Pertanto, tutti i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 31 marzo 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.

Le medesime richieste continueranno ad essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n 44 dell’11 dicembre 2020.

Fonte: INAIL