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La verifica del Green pass in ambito scolastico: emanato un nuovo DPCM

La verifica del Green pass in ambito scolastico: emanato un nuovo DPCM

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2021, n. 217 il DPCM recante Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, sulla verifica del “green pass” in ambito scolastico.

Dal 1 settembre per il personale scolastico il possesso del Green Pass è necessario per accedere al luogo di lavoro ed essere regolarmente retribuito. Per gli studenti, invece, non sussiste tale obbligatorietà. Discorso a parte per quelli universitari che dovranno esibire la certificazione verde per poter accedere alle lezioni e sostenere gli esami.

Il parere del Garante: come avverrà la verifica del Green pass

In tutto questo quadro si è inserito il parere del Garante Privacy sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto le modalità semplificate di verifica del Green pass del personale scolastico.

Il parere del Garante riguarda le modalità di controllo del Green pass del personale scolastico “semplificate”, ovverosia alternative a quelle ordinarie attraverso l’app VerificaC19, ed è risultato favorevole, visto che lo schema di decreto ha raccolto le indicazioni fornite dal Garante ed è stato ritenuto conforme alla normativa (anche giuslavoristica) sulla protezione dei dati.

Per punti salienti, dal parere del Garante si apprende che le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare il mero possesso del Green pass attraverso il Sistema informativo dell’istruzione (Sidi), che diventerà interoperabile con la Piattaforma nazionale-DGC, trattando esclusivamente i dati necessari in relazione alla specifica finalità di trattamento.

Oltre a chiarire che la verifica del Green pass dovrà avvenire quotidianamente prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Garante sottolinea che i soggetti tenuti ai controlli (Uffici scolastici regionali e istituti scolastici statali) opereranno in qualità di titolari del trattamento (pagina 4 del parere del Garante). Il Ministero dell’Istruzione agirà invece quale responsabile del trattamento per conto del Ministero della Salute.

Il parere evidenzia inoltre che i soggetti tenuti ai controlli del Green pass dovranno poter accedere in modo selettivo solo ai dati relativi al personale scolastico in servizio presso l’istituzione scolastica di competenza, disponibili nella banca dati SIDI, e le operazioni di verifica del possesso del Green pass saranno registrate in log conservati per 12 mesiad eccezione dell’esito della verifica sul possesso o meno del Green pass.  

Il processo di verifica del Green pass illustrato dovrebbe quindi permettere una maggiore efficienza ed efficacia rispetto alla modalità ordinaria, fermi restando gli obblighi del titolare del trattamento di adottare misure tecniche ed organizzative idonee per la protezione dei dati contenuti nel Green pass del personale scolastico e di fornire agli interessati un’informativa specifica su questo tipo di trattamento, anche mediante una comunicazione generale al personale.

Fonte: filodiritto.com

Governo: approvato decreto legge per l’estensione dell’obbligatorietà del Green Pass

Governo: approvato decreto legge per l’estensione dell’obbligatorietà del Green Pass

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

1. Scuola

Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).

A chi si applica
Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori

Chi controlla
Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

2. Università

A chi si applica
Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.

Chi controlla
I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

3.  Salute

Le nuove norme entrano in vigore da 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, e applicano l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.

A chi si applica 
Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

Chi controlla
Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Esenzioni

Le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Fonte: governo.it

Ministero della Salute: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia

Ordinanza Ministero della Salute 10 settembre 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia

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Ministero della Salute: Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi

Circolare Ministero della Salute 9 settembre 2021: Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi