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Sicurezza urbana: 9,2 milioni di euro ai comuni

Sicurezza urbana: 9,2 milioni di euro ai comuni

Finanziati i progetti per Spiagge sicure 2021, Scuole sicure 2021-22 e iniziative sui territori per contrastare lo spaccio e la vendita di sostanze stupefacenti

Il ministero dell’Interno ha adottato quattro circolari che riguardano la ripartizione di risorse finanziarie ai comuni per la sicurezza urbana. In particolare i testi:

Per quanto riguarda “Spiagge sicure 2021”, i 2,1 milioni di euro complessivamente disponibili sono ripartiti con l’assegnazione di un contributo fisso di 21.000 euro a ciascuno dei 100 comuni litoranei individuati in applicazione dei criteri già stabiliti dal decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato lo scorso 25 giugno 2021.

Le risorse possono essere destinate al finanziamento di progettualità per la prevenzione e il contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti. Tra le azioni cui può essere assegnato il contributo rientrano l’assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, le prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale di Polizia locale, l’acquisto di mezzi ed attrezzature e la promozione di campagne informative volte ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti.

L’analogo finanziamento di 2,1 milioni di euro per “Scuole sicure 2021/2022” è ripartito con l’assegnazione a 130 comuni di un contributo composto da una quota fissa di 10.000 euro ed una quota variabile in ragione della popolazione residente al 1° gennaio 2020. Il finanziamento è destinato ad iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Il contributo può essere destinato, come nelle passate edizioni dell’iniziativa, alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza (per i comuni che non abbiano già beneficiato di forme di contribuzione pubblica), all’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia locale, al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia locale, all’acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Al fine di ampliare la platea dei comuni beneficiari verrà destinato al finanziamento delle due iniziative per la sicurezza urbana una quota del Fondo Unico Giustizia, non appena disponibile la quantificazione delle risorse.

Sono state definite, infine, le procedure per l’assegnazione ai comuni del contributo, a valere sul fondo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, stanziato dall’articolo 1, comma 540, della legge n. 160/2019 e destinato ad iniziative sui territori per la prevenzione e il contrasto della vendita e della cessione di sostanze stupefacenti. Il decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato lo scorso 8 luglio 2021, ha già previsto il riparto delle risorse sulla base di piani regionali a valenza triennale, definiti dalle Prefetture dei capoluoghi di regione, d’intesa con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle rispettive province, che dovranno tenere conto delle specifiche situazioni locali e degli indici di delittuosità in materia di stupefacenti. La prima annualità del Fondo per l’anno 2020 è già stata assegnata dal dipartimento della Pubblica Sicurezza alle Prefetture dei capoluoghi di regione, in vista della successiva ulteriore suddivisione a livello provinciale.

Fonte: Ministero Interno

Confindustria: si ferma il recupero della produzione industriale in luglio (-0,7%) dopo il rimbalzo di giugno (+1,0%)

Centro Studi Confindustria: si ferma il recupero della produzione industriale in luglio (-0,7%) dopo il rimbalzo di giugno (+1,0%)

La produzione industriale italiana cresce nel secondo trimestre ad un ritmo vicino a quello rilevato nel primo (1,0% vs 1,3%); il terzo parte con un abbrivio negativo: in luglio si stima un calo dell’attività dello 0,7% (dopo +1,0% rilevato dall’ISTAT in giugno) spiegato sia da un maggiore ricorso alle scorte di magazzino, necessario per soddisfare l’afflusso di ordini, sia da alcune strozzature dell’offerta lungo la filiera produttiva internazionale dovute alla scarsità di alcune componenti e materie prime. La domanda interna mostra una maggiore vivacità rispetto a quella estera. Gli imprenditori, secondo le indagini qualitative condotte nella prima metà di luglio, continuano a essere ottimisti, benché i timori legati a nuove restrizioni conseguenti alla diffusione della variante Delta stiano iniziando a intaccare le attese di medio periodo. Le indagini di fiducia di agosto potrebbero cogliere in pieno tali preoccupazioni.

Come sta andando la produzione industriale in Italia

Il CSC rileva un calo della produzione industriale dello 0,7% in luglio su giugno, quando l’ISTAT ha registrato un incremento dell’1,0% su maggio. I livelli di attività si attestano su valori poco inferiori a quelli di febbraio 2020. La variazione congiunturale nel secondo trimestre è di +1,0%, dopo +1,3% nel primo, e la variazione acquisita nel terzo è di -0,5%. La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, aumenta in luglio del 3,7% rispetto allo stesso mese del 2020 (+13,9% in giugno). Gli ordini in volume avanzano in luglio dell’1,2% sul mese precedente (+8,8% su luglio 2020) e in giugno del 2,3% su maggio (+13,6% annuo).

Gli indicatori congiunturali relativi al terzo trimestre continuano a segnalare una dinamica positiva dell’attività nell’industria, con ordini in aumento (specie nella componente interna) e attese di produzione favorevoli. Tuttavia non è escluso che nei mesi estivi si osservi un rallentamento rispetto alla dinamica registrata in primavera. Secondo quanto è stato rilevato dall’indagine PMI Manifatturiero (IHS-Markit), iniziano ad emergere anche in Italia gli effetti della scarsità di materie prime e di componenti, fattori che hanno determinato un blocco delle catene globali di fornitura, provocando strozzature nell’offerta in particolare in alcuni settori (automotive, elettronica, macchinari). Il peggioramento degli indicatori relativi a lavoro inevaso e tempi medi di consegna dei fornitori riflette questi crescenti problemi di approvvigionamento che tendono a frenare l’espansione dell’attività – nonostante un aumento delle commesse – e creano pressioni sulla capacità produttiva. Inoltre, sono probabili effetti di second round sull’industria italiana derivanti dalle ricadute di questi fattori sull’attività dei nostri partner, in primis sulla Germania dove la produzione in luglio è scesa dell’1,3% congiunturale (contro attese di aumento dello 0,5%), in calo per il terzo mese consecutivo. In un orizzonte di medio periodo si addensano rischi derivanti dall’aumento dei contagi dovuti alla variante Delta e dalle prospettive di reintroduzione di ulteriori limitazioni. In luglio, comunque, l’indagine sulla fiducia degli imprenditori manifatturieri – condotta nelle prime due settimane del mese – non ha colto tali preoccupazioni e l’indice è salito su livelli storicamente elevati. Non è escluso che in agosto si osservi un primo contraccolpo sulla fiducia di imprese e famiglie. Già nell’indagine IHS-Markit, che è stata condotta nella seconda metà di luglio, si è osservato un forte rallentamento delle aspettative, scese al livello più basso da aprile 2020 proprio per i crescenti timori di una recrudescenza del virus e un rafforzamento delle restrizioni. Il ritorno dell’incertezza rischia di diventare il principale ostacolo alla ripresa in corso.

Fonte: Centro Studi Confindustria

Leggi l’indagine rapida sulla produzione industriale sul sito di Confindustria

Istat: posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi

Istat: posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi (II trim. 2021)

Nel secondo trimestre 2021, il tasso di posti vacanti destagionalizzato – per il totale delle imprese con dipendenti – si attesta all’1,3% nel complesso delle attività economiche, all’ 1,4% nell’industria e all’ 1,6% nei servizi. Il confronto con il trimestre precedente mostra un incremento più marcato nei servizi (+0,5 punti percentuali) e più debole nell’industria (+0,2 punti percentuali).

Per le imprese con almeno 10 dipendenti, il tasso di posti vacanti è pari all’ 1,2% e mostra lo stesso aumento nei due  comparti dell’industria e dei servizi (+0,1 punti percentuali).

TASSO DI POSTI VACANTI NEL TOTALE IMPRESE. I trimestre 2016 – II trimestre 2021, dati destagionalizzati, valori percentuali

Posti vacanti Totale imprese

TASSO DI POSTI VACANTI NELLE IMPRESE CON ALMENO 10 DIPENDENTI. I trimestre 2010 – II trimestre 2021, dati destagionalizzati, valori percentuali.

Posti vacanti imprese 10+ addetti

I posti vacanti si riferiscono alle ricerche di personale che, alla data di riferimento (l’ultimo giorno del trimestre), sono iniziate e non ancora concluse. In altre parole, i posti di lavoro retribuiti (nuovi o già esistenti, purché liberi o in procinto di liberarsi) per i quali il datore di lavoro cerca attivamente al di fuori dell’impresa un candidato adatto ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo.

Il tasso di posti vacanti è il rapporto percentuale fra il numero di posti vacanti e la somma di questi ultimi con le posizioni lavorative occupate. Tale indicatore può fornire informazioni utili per interpretare l’andamento congiunturale del mercato del lavoro, dando segnali anticipatori sul numero di posizioni lavorative occupate.

I dati presentati in questa nota si riferiscono alle imprese dell’industria e dei servizi e si basano su due rilevazioni: la rilevazione mensile sull’occupazione, gli orari di lavoro, le retribuzioni e il costo del lavoro nelle grandi imprese (GI), condotta sulle imprese con almeno 500 dipendenti, e la rilevazione trimestrale sui posti vacanti e le ore lavorate (Vela), condotta sulle imprese fino a 499 dipendenti.

Le stime preliminari diffuse nella presente nota potranno essere riviste in occasione della pubblicazione del 13 settembre 2021, anch’essa relativa al secondo trimestre 2021, contenente un insieme più ampio di dati sui posti vacanti.

Le stime preliminari riferite al terzo trimestre 2021 sul tasso di posti vacanti nell’industria e nei servizi saranno pubblicate on line l’ 11 novembre 2021 (42 giorni dopo la fine del trimestre di riferimento).

Fonte: ISTAT

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Ammortizzatori sociali: le ultime novità della normativa emergenziale

Ammortizzatori sociali: le ultime novità della normativa emergenziale

Con la Circolare n. 125 del 9 agosto 2021, l’INPS illustra le novità introdotte dai Decreti-legge n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021), n. 99/2021 e n. 103/2021, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, fornendo anche indicazioni sulla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

In particolare, il provvedimento chiarisce i presupposti e i termini per accedere alle seguenti misure:

  • Trattamento CIGS ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 10 del D.lgs n. 148/2015), a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale. La misura può essere richiesta per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.
  • Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di Cassa Integrazione Ordinaria, nonché a quelli – sempre appartenenti al settore industriale – che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 20 del D.lgs n. 148/2015).
  • Trattamento CIGS ai sensi dell’art. 40 bis del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), diretto ai medesimi datori di lavoro destinatari della misura prevista dall’art. 40, comma 1, del Decreto Sostegni bis, che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile (come stabiliti dall’art. 4 e dall’art. 22, comma 5, del D.Lgs n. 148/2015) – non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al D.Lgs. n. 148/2015. Il beneficio può avere una durata massima di 13 settimane, fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. L’INPS ricorda che alle aziende che accedono a tale trattamento resta preclusa, tra le altre, la facoltà di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
  • Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica (ai sensi dell’art. 44, comma 1 bis, del D.L. n. 109/2018, convertito in L. n. 130/2018, come modificato dall’art. 45 del Decreto Sostegni bis), dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, per un massimo di 6 mesi, rivolta alle aziende che cessano l’attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.
  • Proroga di ulteriori 6 mesi del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo (ai sensi dell’art. 94, commi 2 e 2 bis, del D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 104/2020 e, successivamente, dall’art. 50 bis, comma 1, del Decreto Sostegni bis), che può essere richiesta dal 30 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2021, previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e delle Regioni interessate.
  • Ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (art. 50 bis, comma 2, del Decreto Sostegni bis) in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzione o riduzione dell’attività produttiva nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, per una durata massima di 17 settimane, senza versamento di contributo addizionale. Nel provvedimento si ricorda che, anche per tali datori di lavoro è sospesa, tra le altre, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. L’Istituto chiarisce, inoltre, che anche le imprese appartenenti a tali settori – che alla data del 30 giugno 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto – possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario in questione. Infine, si precisa che le disposizioni trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 30 giugno 2021.
  • Trattamento di integrazione salariale ordinario in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale (ai sensi del D.L. 103/2021), con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale e con la preclusione, tra le altre, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Peraltro, si evidenzia che anche le imprese che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere a tale trattamento di integrazione salariale ordinario. Le disposizioni trovano applicazione in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 21 luglio 2021.

Per tutti i dettagli, consulta la Circolare.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali