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Covid-19 ed effetto vaccini: tra febbraio e aprile i contagi sul lavoro in calo nella sanità e assistenza sociale

INAIL, Covid-19 ed effetto vaccini: tra febbraio e aprile i contagi sul lavoro in calo nella sanità e assistenza sociale

Pubblicato il nuovo report mensile della Consulenza statistico attuariale Inail. Dall’inizio della pandemia le infezioni di origine professionale segnalate all’Istituto sono state 171.804, di cui 600 con esito mortale. Nell’ultimo trimestre analizzato incidenza in crescita per altri settori produttivi, come trasporti, servizi di alloggio e ristorazione, commercio e servizi di informazione e comunicazione, che raccolgono circa un quarto dei casi.

A partire dallo scorso mese di febbraio per i contagi sul lavoro da Covid-19 sembra delinearsi un’inversione di tendenza rispetto al trend osservato nelle fasi precedenti della pandemia. Se la sanità e assistenza sociale negli ultimi tre mesi scende sotto la soglia del 55% dei casi codificati riposizionandosi sugli stessi livelli dell’estate 2020, grazie probabilmente all’efficacia delle vaccinazioni che hanno coinvolto in via prioritaria il personale sanitario, altri settori produttivi registrano incidenze di contagi professionali in crescita pur rilevando, rispetto alla seconda ondata, un calo in termini di valori assoluti. È il caso, in particolare, dei trasporti, dei servizi di alloggio e ristorazione, del commercio e dei servizi di informazione e comunicazione, che tra febbraio e aprile raccolgono complessivamente circa il 25% dei casi, contro il 6% della prima ondata, il 18% del periodo estivo e l’8% della seconda ondata.   

Il trend confermato dall’analisi per professione dell’infortunato. Come rileva il 16esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, questo trend è confermato dall’analisi per professione dell’infortunato. L’incidenza sul totale dei contagi della categoria dei tecnici della salute, prevalentemente infermieri, è passata infatti dal 39,1% del primo periodo di lockdown, fino a maggio 2020 compreso, al 23,3% del successivo quadrimestre giugno-settembre, per poi ritornare al 39,3% nel periodo ottobre 2020-gennaio 2021 e scendere tra febbraio e aprile di quest’anno al 26,0%. Analogo l’andamento delle infezioni dei medici, scese dal 10,1% della prima fase della pandemia al 5,5% di quella “post lockdown”, per poi registrare l’8,6% nella seconda ondata dei contagi e passare al 4,7% nell’ultimo trimestre analizzato.

Con la ripresa delle attività in aumento il peso di altre categorie di lavoratori. Con la progressiva ripresa delle attività, altre professioni hanno visto invece aumentare l’incidenza dei casi di contagio tra le prime due fasi, registrato una riduzione nella terza e di nuovo una risalita nella quarta. Gli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione, per esempio, sono passati dallo 0,6% del primo periodo al 3,7% di giugno-settembre, per poi scendere allo 0,7% tra ottobre e gennaio e risalire all’1,3% nel trimestre febbraio-aprile 2021. L’incremento in termini di incidenza sul totale dei contagi osservato per alcune categorie nell’ultimo trimestre, come gli impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali (passati dal 3,5% al 4,5%, al 4,3% e all’8,7%) o i professori della scuola primaria (dallo 0,03% allo 0,5%, allo 0,8% e al 2,7%), è dovuto alla consistente diminuzione che ha caratterizzato le professioni della sanità, sia in valore assoluto che relativo.

L’incremento rispetto al monitoraggio di fine marzo è del 3,8%. Le infezioni da Covid-19 di origine professionale segnalate dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 30 aprile sono 171.804, pari a circa un quarto del totale delle denunce di infortunio sul lavoro pervenute all’Inail dal gennaio 2020 e al 4,3% del complesso dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Rispetto alle 165.528 denunce registrate dal monitoraggio mensile precedente, i casi in più sono 6.276 (+3,8%), di cui 2.199 riferiti ad aprile, 1.642 a marzo, 501 a febbraio e 581 a gennaio di quest’anno, 499 a dicembre, 451 a novembre e 297 a ottobre, mentre i restanti 106 sono riconducibili agli altri mesi del 2020. Il consolidamento dei dati permette, infatti, di acquisire informazioni non disponibili nelle rilevazioni precedenti.

Quasi sei decessi su 10 concentrati nella prima fase della pandemia. I casi mortali sono 600, concentrati soprattutto nel trimestre marzo-maggio 2020 (58,2%) e pari a circa un terzo del totale decessi denunciati all’Inail da gennaio 2020, con un’incidenza dello 0,5% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da Covid-19 comunicati dall’Iss alla stessa data. Rispetto ai 551 casi rilevati dal monitoraggio al 31 marzo, i decessi sono 49 in più, di cui 11 ad aprile, 10 a marzo, quattro a febbraio e otto a gennaio di quest’anno, sei a dicembre e sette a novembre dello scorso anno, mentre i restanti tre decessi sono riconducibili ai mesi precedenti.     

La quota femminile è pari al 69% ma a morire sono soprattutto gli uomini. A morire sono soprattutto gli uomini (83,5%) e i lavoratori nelle fasce di età 50-64 anni (72,0%), over 64 anni (19,2%) e 35-49 anni (8,0%). Il rapporto tra i generi si inverte prendendo in considerazione tutti i contagi sul lavoro da Covid-19. La quota femminile sul totale, infatti, è pari al 69,0%. Il numero delle lavoratrici contagiate supera quello dei lavoratori in tutte le regioni, a eccezione di Calabria, Sicilia e Campania, dove l’incidenza delle donne sul complesso delle infezioni di origine professionale è, rispettivamente, del 49,2%, 46,3% e 44,4%.

La fascia di età più colpita è quella tra i 50 e i 64 anni. L’età media dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è di 46 anni (59 per i deceduti). Il 42,4% del totale delle denunce riguarda la classe 50-64 anni. Seguono le fasce 35-49 anni (36,7%), under 35 anni (18,9%) e over 64 anni (2,0%). L’86,2% delle denunce riguarda lavoratori italiani. Il restante 13,8% sono stranieri, soprattutto rumeni (pari al 21,1% dei lavoratori stranieri contagiati), peruviani (12,9%), albanesi (8,2%), moldavi (4,5%) ed ecuadoriani (4,2%). Nove morti su 10 sono italiani (90,5%), mentre le comunità straniere con più decessi sono quelle peruviana (con il 15,8% dei casi mortali dei lavoratori stranieri), albanese (14,0%) e rumena (10,5%).

Milano, Torino, Roma e Napoli le province con più contagiati. Dall’analisi territoriale, approfondita anche attraverso le schede regionali, emerge una distribuzione delle denunce del 43,5% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 25,8%), del 24,5% nel Nord-Est (Veneto 10,6%), del 15,0% al Centro (Lazio 6,4%), del 12,4% al Sud (Campania 5,6%) e del 4,6% nelle Isole (Sicilia 3,0%). Le province con il maggior numero di contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono Milano (9,7%), Torino (7,1%), Roma (5,1%), Napoli (3,8%), Brescia (2,6%), Varese e Verona (2,5% per entrambe) e Genova (2,4%).

Al Sud gli aumenti percentuali maggiori su base mensile. Prendendo in considerazione solo l’ultimo mese di rilevazione, la provincia che registra il maggior numero di infezioni di origine professionale è quella di Roma, seguita da Milano, Torino, Napoli, Firenze, Palermo, Genova e Venezia. Le province che in aprile hanno avuto gli aumenti percentuali più consistenti rispetto alla rilevazione di marzo sono però quelle di Matera (+21,3%), Vibo Valentia (+15,4%), Reggio Calabria (+14,3%), Lecce (+13,6%), Ragusa (+12,2%), Caltanissetta (+11,5%), Agrigento (+11,3%), Brindisi (+9,5%) e Firenze (+9,3%).

Confermato il primato negativo del Nord-Ovest. Con più di quattro casi mortali su 10 (41,9%), il Nord-Ovest conferma il proprio primato negativo anche per i decessi (prima la Lombardia con il 29,5%). Seguono il Sud con il 23,8% (Campania 11,0%), il Centro con il 16,8% (Lazio 9,7%), il Nord-Est con il 12,0% (Emilia Romagna 6,8%) e le Isole con il 5,5% (Sicilia 4,8%). Nel confronto con il dato complessivo delle denunce di contagio sul lavoro da Covid-19, per i mortali si osserva una quota più elevata al Sud (23,8% contro il 12,4% riscontrato nelle denunce totali) e un’incidenza inferiore nel Nord-Est (12,0% rispetto al 24,5%). Le province con più morti da inizio pandemia sono Bergamo (8,0%), Milano (7,8%), Roma (7,3%), Napoli (6,7%), Brescia (4,7%), Torino (4,0%), Cremona (3,2%), Genova e Parma (2,7% ciascuna).

Fonte: INAIL

Inps, esonero contributivo per aziende che non chiedono la CIG: chiarimenti

La sede Inps di via dell'Amba Aradam a Roma, 15 aprile 2020. ANSA/CLAUDIO PERI

Inps, esonero contributivo per aziende che non chiedono la CIG: chiarimenti

Nell’ambito delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (Cassa Integrazione Ordinaria o in Deroga e assegno ordinario) introdotti dalla stessa norma.

L’Istituto ha fornito le indicazioni operative sull’esonero con la circolare INPS 18 settembre 2020, n. 105, il messaggio 13 novembre 2020, n. 4254 e il messaggio 5 gennaio 2021, n. 30.

Il messaggio 17 maggio 2021, n. 1956 chiarisce ora che, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi (settori dell’Artigianato e della Somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Cura Italia (articolo 19, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.

Pertanto, per poter riconoscere o meno l’esonero contributivo ai datori di lavoro che richiedono le integrazioni salariali a valere sui Fondi di solidarietà alternativi, è necessario individuare la precisa decorrenza temporale di questi trattamenti rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da Covid-19.

Il messaggio definisce, infine, le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, in alternativa alle integrazioni salariali previste dal decreto-legge 104/2020, e i limiti di compatibilità con i trattamenti fruiti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge.

Governo: approvato decreto imprese, lavoro, giovani e salute

Governo: approvato decreto imprese, lavoro, giovani e salute

Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:

  1. sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
  2. accesso al credito e liquidità delle imprese;
  3. tutela della salute;
  4. lavoro e politiche sociali;
  5. sostegno agli enti territoriali;
  6. giovani, scuola e ricerca;
  7. misure di carattere settoriale.

1) Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi

Si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti, con l’obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro.

La misura si articola su tre componenti:

  • la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
  • una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

Per il sostegno all’economia e l’abbattimento dei costi fissi delle imprese sono previste ulteriori misure:

  • credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021. Lo stanziamento complessivo è di oltre 1,8 miliardi di euro;
  • esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia, con uno stanziamento di 600 milioni di euro;
  • il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici viene prorogato fino a luglio 2021;
  • viene accresciuta con uno stanziamento di 1,6 miliardi la dotazione del Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese;
  • viene integrato con 100 milioni di euro il Fondo per gli operatori del turismo invernale.
  • viene potenziato con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici;
  • viene istituito un ‘Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse’ con una dotazione di 100 milioni di euro;
  • viene differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione;
  • viene rinviata a gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta ‘plastic tax’.

2) Accesso al credito e liquidità delle imprese

L’obiettivo di queste misure, che prevedono uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi, è quello di garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l’estensione di misure in vigore e l’attuazione di nuovi interventi.
In particolare:

  • viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace;
  • nell’ambito del Fondo Pmi, si introduce uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti;
  • al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, con uno stanziamento di 2 miliardi di euro, si prevede un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021;
  • è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni ‘ex super ammortamento’;
  • viene introdotta un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative;
  • con uno stanziamento di 1,6 miliardi, viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

3) Tutela della salute

Il decreto stanzia 2,8 miliardi di euro per continuare a sostenere e rafforzare il sistema sanitario e la risposta alla pandemia. Sono previsti interventi per ridurre le liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie e per l’erogazione di prestazioni specialistiche per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi di eventuali complicanze dalla malattia del COVID-19.

4) Lavoro e politiche sociali

Sono stanziati circa 4,2 miliardi di euro per il proseguimento delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l’introduzione di nuove misure volte ad accompagnare il mercato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica. In particolare, il decreto prevede:

  • quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM);
  • una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto “sostegni”;
  • il blocco alla progressiva riduzione dell’indennità prevista con la Naspi;
  • l’estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
  • l’introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l’inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro;
  • l’istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l’adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili.

5) Sostegno agli enti territoriali

Sono introdotte misure per complessivi 1,9 miliardi al fine di sostenere gli Enti territoriali e le autonomie nella difficile congiuntura economica. Fra gli interventi principali, vengono destinati 500 milioni al trasporto pubblico locale e 100 milioni per compensare le minori entrate dell’imposta di soggiorno. Inoltre, viene istituito un fondo da 500 milioni di euro per il percorso di risanamento dei Comuni in disavanzo strutturale.

6) Giovani, scuola e ricerca

Sono destinate complessivamente risorse per 1,4 miliardi di euro per i giovani, il sistema scolastico e la ricerca di base. In particolare, si amplia la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa (esenzione dell’imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40.000 euro. Si dispone il potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all’80 per cento. Sono previste risorse per l’acquisto di beni e servizi finalizzati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell’anno scolastico 2021-22, per l’adeguamento degli spazi e delle aule e per potenziare i centri estivi diurni.

7) Ricerca di base e sviluppo farmaci innovativi 

Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito un apposito fondo, denominato “fondo ricerca per l’Italia”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. L’assegnazione delle risorse avviene attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC).
Inoltre, si prevede un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il beneficiario dell’aiuto dovrà impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.

8) Misure di carattere settoriale

Ulteriori risorse sono state stanziate per sostenere attività economiche di settori specifici colpiti dalla pandemia, ad esempio i trasporti, la cultura, lo spettacolo e l’agricoltura. Per il settore aeroportuale e gli operatori nazionali sono previsti 400 milioni di euro; vengono incrementati i fondi per spettacolo, cinema e audiovisivo e a sostegno di istituzioni culturali e musei. Si introduce una indennità una tantum per i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e per i pescatori. Per i lavoratori stagionali dello spettacolo e dello sport che ne abbiano già usufruito è prevista una ulteriore indennità, che potrà essere richiesta anche da ulteriori categorie di lavoratori degli stessi settori.

9) Trasporto areo di linea

Si incrementa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria. Inoltre, al fine scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano industriale, è concesso, per l’anno 2021, ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale.

Il Presidente Draghi ha tenuto una conferenza stampa per illustrare il Decreto “Imprese, Lavoro, Giovani e Salute”. Sono intervenuti il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Fonte: Governo

Certificazioni verdi Covid-19

Certificazioni verdi Covid-19

Aggiornato al 20 maggio 2021

Che cosa si intende per certificazione verde Covid-19? 

Per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:

  • l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
  • la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo)
  • il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.

Esempi:

  • il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL alla fine del ciclo vaccinale, che indica anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’individuo, è considerato un certificato verde Covid-19
  • il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL dopo la prima dose, che indica la data della seconda dose (se prevista), è considerato un certificato verde Covid-19
  • il certificato di fine isolamento rilasciato dalla ASL è considerato un certificato verde Covid-19
  • il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta è considerato un certificato verde Covid-19.

Chi rilascia la certificazione verde Covid-19? E che validità hanno le certificazioni verdi Covid19? 

  • La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza. Al momento, la validità è dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale.
  • La certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell’isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento.
  • La certificazione verde Covid-19 di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo è rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico. 

Cosa posso fare se sono in possesso di una certificazione verde? 

Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 prevede, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, la possibilità di spostamento in entrata e in uscita dai territori collocati in zona rossa o arancione, anche ai soggetti muniti di certificazione verde.

Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 prevede che dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida specifiche e con la  prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni  verdi.Se ho una o più certificazioni verdi, posso non indossare la mascherina, non igienizzare frequentemente le mani, non rispettare il distanziamento fisico?

No, le misure di igiene vanno sempre rispettate, in quanto non può essere garantita la totale eliminazione del rischio di prima infezione nei vaccinati o di reinfezione nei guariti, anche a causa della circolazione delle varianti, nè può essere escluso il rischio di trasmissione del virus. Ugualmente, non è escluso il rischio di prima infezione e, conseguentemente, il rischio di trasmissione in chi abbia un tampone negativo.

Pertanto, tutti i cittadini devono continuare a:

  • indossare le mascherine
  • rispettare il distanziamento fisico
  • igienizzare frequentemente le mani

anche se in possesso di una certificazione verde Covid-19.

Posso ottenere la certificazione verde anche con un test sierologico positivo?

No, al momento il test sierologico non è un test previsto per il rilascio della certificazione verde.

Cosa succede alla scadenza della certificazione verde? 

Per quanto riguarda i tempi attualmente indicati per la validità della certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 e della certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, va precisato che tale scadenza è stata fissata provvisoriamente, anche in vista dell’imminente entrata in vigore del Digital Green Certificate, previsto da una proposta di Regolamento europeo, che dovrebbe essere approvata a breve ed entrare in vigore nel corso del prossimo mese di giugno. Le indicazioni per l’emissione di dette certificazioni saranno soggette a periodica revisione, sulla base delle evidenze scientifiche che si renderanno disponibili e delle indicazioni che verranno fornite in ambito UE. 

Cosa è il Digital Green Certificate?

Per Digital Green Certificate (DGC) si intende un certificato, digitale o cartaceo, identificato come di:

  • avvenuta vaccinazione contro il COVID-19
  • avvenuta guarigione da COVID-19
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 con risultato negativo,

che sia interoperabile a livello europeo, attraverso un codice a barre bidimensionale (QRcode), verificabile attraverso dei sistemi di validazione digitali, associato ad un codice identificativo univoco a livello nazionale. L’interoperabilità europea si avrà grazie alla definizione di dati e regole comuni, che devono essere utilizzate per l’emissione dei certificati nei 27 Paesi dell’Unione Europea e allo sviluppo di piattaforme e strumenti informatici nazionali ed europei deputati a garantire l’emissione, la validazione e l’accettazione dei certificati. Il DGC sarà gratuito e in italiano e inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, anche in tedesco.Qual è la finalità del Digital Green Certificate?

La finalità è quella di facilitare la circolazione dei cittadini tra i diversi Paesi dell’Unione Europea, attraverso la definizione di criteri comuni tra i 27 Paesi e l’utilizzo di certificati interoperabili, che potrebbero evitare periodi di quarantena o ulteriori test. Un’altra finalità è la riduzione delle falsificazioni dei certificati. Il possesso di uno dei certificati non rappresenta un prerequisito per viaggiare, ma agevola gli spostamenti.

Quando entrerà in vigore il Digital Green Certificate (DGC)?

L’entrata in vigore è prevista per giugno 2021.

L’Italia aderirà al Digital Green Certificate (DGC)?

Sì, l’Italia aderirà e si sta realizzando, insieme alle Regioni, la piattaforma nazionale, che permetterà il rilascio centralizzato dei DGC che saranno interoperabili sia a livello nazionale sia a livello europeo attraverso l’apposito gateway europeo che assicurerà la verifica della loro validità al momento dell’ingresso in qualsiasi altro Stato dell’Unione Europea.

La certificazione verde Covid-19 e il Digital Green Certificate Europeo sono la stessa cosa?

No. I certificati verdi sono rilasciati in ambito regionale e sono validi solo sul territorio nazionale e fino all’entrata in vigore del Digital Green Certificate, che verrà invece emesso da una piattaforma nazionale, alimentata con i dati trasmessi dalle Regioni, e conterrà un codice a barre bidimensionale (QRcode) per verificarne digitalmente l’autenticità e validità. Sarà necessario per muoversi in Unione Europea oltre a valere sul territorio nazionale per gli spostamenti e le attività per i quali è richiesta certificazione. 

La certificazione verde mi consente anche di recarmi negli altri Paesi europei?

La certificazione verde Covid-19 è valida solo sul territorio nazionale, in quanto al momento il sistema e le regole del Digital Green Certificate non sono entrati in vigore, pertanto per recarsi all’estero si è soggetti alle normative dei singoli Paesi.
Consultare i siti istituzionali degli altri Paesi prima di mettersi in viaggio.

Fonte: Ministero della Salute