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COVID-19: prorogata al 31 luglio 2021 la procedura semplificata di smart working

COVID-19: prorogata al 31 luglio 2021 la procedura semplificata di smart working

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19“.

Il provvedimento proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 10, comma 1) e i termini a esso correlati come espressamente indicati nell’Allegato 2 al Decreto (art. 11).

In particolare, è esteso al 31 luglio 2021 il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Inoltre, il Decreto dispone il rispristino della “zona gialla”, nonché misure sulle zone “arancioni” e “rosse”, con riferimento anche agli spostamenti consentiti.
Nuove disposizioni, infine, pure su didattica in presenza, servizi di ristorazione, spettacoli e attività sportive, centri termali e parchi tematici.

Per maggiori dettagli, consulta il Decreto.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Covid-19, i contagi sul lavoro sono 165mila. Più di sei su 10 denunciati nell’ultimo semestre

COVID-19 Health insurance concept. Blurring of hand holding pen and Stethoscope on health form. Focus on " COVID-19 "

INAIL: Covid-19, i contagi sul lavoro sono 165mila. Più di sei su 10 denunciati nell’ultimo semestre

Nel 15esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, pubblicato oggi insieme alle schede di approfondimento regionali, il quadro delle infezioni di origine professionale aggiornato alla data del 31 marzo. L’incremento rispetto al mese precedente è di 8.762 casi (+5,6%). I decessi sono 551 (+52 rispetto a febbraio), concentrati soprattutto nel trimestre marzo-maggio 2020

I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 31 marzo sono 165.528, pari a circa un quarto del complesso delle denunce di infortunio sul lavoro pervenute dal gennaio 2020 e al 4,6% del totale dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Rispetto alle 156.766 infezioni di origine professionale rilevate alla fine di febbraio, l’incremento è di 8.762 casi (+5,6%), di cui 3.522 riferiti a marzo, 1.605 a febbraio e 1.136 a gennaio di quest’anno, 1.089 a dicembre, 860 a novembre e 413 a ottobre 2020, e i restanti 137 agli altri mesi dell’anno scorso. Il consolidamento dei dati permette, infatti, di acquisire informazioni non disponibili nelle rilevazioni precedenti.

L’incidenza della “seconda ondata” è più del doppio della prima. Come emerge dal 15esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, la “seconda ondata” di contagi, i cui effetti sono proseguiti anche nel 2021, soprattutto a gennaio e in misura più contenuta a febbraio e marzo, ha avuto un impatto più intenso della prima anche in ambito lavorativo. Con 109.487 contagi denunciati, il periodo ottobre 2020-marzo 2021 incide, infatti, per il 66,1% sul totale delle denunce di infortunio da Covid-19, più del doppio rispetto alle 50.699 del trimestre marzo-maggio 2020 (30,6%). Anche prendendo in considerazione solo i primi tre mesi della “seconda ondata”, quelli più critici di ottobre-dicembre 2020, la percentuale dei contagi (53,5%) è comunque superiore.

Nell’aprile 2020 gli stessi morti degli ultimi sei mesi. I casi mortali da Covid-19 denunciati all’Istituto alla data del 31 marzo sono 551, circa un terzo del totale dei decessi sul lavoro segnalati all’Istituto dal gennaio 2020, con un’incidenza dello 0,5% rispetto al totale dei deceduti nazionali da nuovo Coronavirus registrati dall’Iss alla stessa data. Rispetto ai 499 casi rilevati dal monitoraggio mensile precedente, i morti sono 52 in più, di cui 11 a marzo, sei a febbraio e 10 a gennaio 2021, cinque a dicembre e 12 a novembre dello scorso anno, mentre i restanti otto sono riconducibili ai mesi precedenti. A differenza del complesso dei contagi, per i decessi è la “prima ondata” della pandemia ad avere avuto un impatto più significativo della seconda: il 62,8% dei casi mortali, infatti, è stato denunciato all’Inail nel trimestre marzo-maggio 2020 (il 34,7% nel solo mese di aprile) contro il 34,8% del semestre ottobre 2020-marzo 2021.

L’identikit dei lavoratori contagiati per genere, età e nazionalità. L’82,8% dei morti sono uomini, ma la maggioranza dei contagi (69,3%) riguarda le donne. La quota delle lavoratrici supera quella dei lavoratori in tutte le regioni a eccezione della Sicilia e della Campania, con incidenze pari rispettivamente al 46,5% e al 45,0%, e della Calabria, dove si riscontra una parità tra i generi (50%). L’età media dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è di 46 anni per entrambi i sessi e sale a 59 anni per i decessi (59 per gli uomini e 57 per le donne). Quasi i tre quarti dei casi mortali (72,0%) riguardano la classe 50-64 anni. Seguono le fasce over 64 anni (18,9%), 35-49 anni (8,2%) e under 35 anni (0,9%). L’86,1% delle denunce riguarda lavoratori italiani. Il restante 13,9% sono stranieri, concentrati soprattutto tra i lavoratori rumeni (pari al 21,0% dei contagiati stranieri), peruviani (13,0%), albanesi (8,1%), moldavi (4,5%) ed ecuadoriani (4,2%). Nove morti su 10 sono italiani (90,4%), mentre le comunità straniere con più casi mortali sono quelle peruviana (con il 17,0% dei decessi dei lavoratori stranieri), albanese e rumena (11,3% per entrambe).

Il settore del trasporto e magazzinaggio al secondo posto per numero di decessi. Tra le attività produttive, il settore della sanità e assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – è al primo posto con il 67,5% dei contagi denunciati e il 27,4% dei casi mortali codificati, seguito dall’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali), con il 9,2% dei contagi e il 9,6% dei casi mortali. Gli altri settori più colpiti sono il noleggio e servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, stampa, industria alimentare), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il trasporto e magazzinaggio, al secondo posto per numero di decessi con il 13,2% del totale, le altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…), il commercio all’ingrosso e al dettaglio e le attività professionali, scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale).

Effetto vaccini: nell’ultimo bimestre la sanità e assistenza sociale sotto la soglia del 50%. Rispetto al trend osservato nella “seconda ondata” dei contagi, nei mesi di febbraio e marzo emerge un’inversione di tendenza. Limitando l’analisi alle denunce presentate nell’ultimo bimestre, infatti, la sanità e assistenza sociale scende sotto la soglia del 50% dei casi codificati, riposizionandosi sugli stessi livelli del periodo estivo, grazie probabilmente all’efficacia delle vaccinazioni, che hanno coinvolto in via prioritaria il personale sanitario. Altri settori produttivi – come i trasporti, i servizi di alloggio e ristorazione, il commercio e i servizi di informazione e comunicazione, che nel bimestre febbraio-marzo 2021 raccolgono complessivamente circa il 20% delle denunce – registrano invece un incremento delle infezioni lavoro-correlate.

La categoria più colpita dall’inizio della pandemia è quella dei tecnici della salute. Prendendo in considerazione la professione dei lavoratori contagiati, circa un terzo delle morti riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale. La categoria dei tecnici della salute, in particolare, è quella più colpita, con il 38,5% dei casi denunciati, l’82,7% dei quali relativi a infermieri, e l’11,4% dei decessi codificati (il 67,7% infermieri). Seguono gli operatori socio-sanitari con il 19,0% delle denunce (e il 5,2% dei decessi), i medici con l’8,8% (6,8% dei decessi), gli operatori socio-assistenziali con il 7,2% (2,8% dei decessi) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, barelliere) con il 4,8% (4,1% dei decessi). Tra le altre professioni spiccano gli impiegati amministrativi, con il 4,2% delle denunce e l’11,1% dei casi mortali, gli addetti ai servizi di pulizia, i conduttori di veicoli e i direttori e dirigenti amministrativi e sanitari.

L’andamento per professione e mese di accadimento. Dividendo il periodo di osservazione in tre intervalli – fase di “lockdown” (fino a maggio 2020 compreso), fase “post lockdown” (da giugno a settembre 2020) e  fase di “seconda ondata” dei contagi (ottobre 2020-marzo 2021) – per le professioni sanitarie si osserva una progressiva riduzione dell’incidenza dei casi tra le prime due fasi e una risalita nella terza. In particolare la categoria dei tecnici della salute, composta prevalentemente da infermieri, è passata dal 39,2% del primo periodo al 23,4% del quadrimestre giugno-settembre, per poi ritornare al 38,7% nell’ultimo semestre, in calo comunque da febbraio 2021. Analogo andamento per i medici, scesi dal 10,1% della fase di “lockdown” al 5,5% di quella “post lockdown” per poi registrare l’8,3% nella “seconda ondata”, con un decremento nell’ultimo bimestre. Con la ripresa delle attività dopo il lockdown, altre professioni hanno visto invece aumentare l’incidenza dei contagi tra le prime due fasi e registrato una riduzione nella terza. È il caso, per esempio, degli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione (passati dallo 0,6% del primo periodo al 3,7% di giugno-settembre, fino allo 0,7% tra ottobre e marzo), degli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia (dallo 0,6% all’1,6% e poi allo 0,9%) o degli artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari (dallo 0,2% al 4,3% fino allo 0,1%). Per queste professioni si registra tuttavia un incremento nel primo trimestre del 2021.

Gli aumenti percentuali maggiori nelle province di Siena, Udine, Lecce e Salerno. L’analisi territoriale evidenzia una distribuzione delle denunce del 44,0% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 26,0%), del 24,5% nel Nord-Est (Veneto 10,7%), del 14,7% al Centro (Lazio 6,3%), del 12,3% al Sud (Campania 5,5%) e del 4,5% nelle Isole (Sicilia 3,0%). Le province con il maggior numero di contagi denunciati da inizio pandemia sono Milano (9,9%), Torino (7,2%), Roma (4,9%), Napoli (3,8%), Brescia e Varese (2,6%), Verona (2,5%) e Genova (2,4%). Torino è la provincia che registra il maggior numero di contagi professionali accaduti nell’ultimo mese di rilevazione, seguita da Roma, Milano, Napoli, Cuneo, Genova e Varese. Le province che in marzo hanno registrato gli incrementi percentuali maggiori rispetto a febbraio sono, però, quelle di Siena (+19,4%), Udine (+17,3%), Lecce (+16,0%), Salerno (+15,6%), Crotone (+14,9%), Frosinone (+13,3%) e Bologna (+12,0%).

In Lombardia quasi un terzo dei casi mortali. Con il 44,5% dei decessi denunciati, al Nord-Ovest spetta anche il primato negativo dei casi mortali (prima la Lombardia con il 31,8%). Seguono il Sud con il 23,2% (Campania 11,1%), il Centro con il 15,8% (Lazio 8,9%), il Nord-Est con il 12,0% (Emilia Romagna 7,3%) e le Isole con il 4,5% (Sicilia 4,2%). Tra le province la più colpita è quella di Bergamo (8,7%), che precede Milano (8,3%), Napoli e Roma (7,1% per entrambe), Brescia (4,9%), Torino (3,8%), Cremona (3,4%), Genova e Parma (2,9% ciascuna).

Fonte: INAIL

INAIL: Sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 31 luglio

INAIL: Sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 31 luglio

Prorogati fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.
I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.


Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.
Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

  • Spid;
  • Inps;
  • Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • Inail, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

Qui trovi tutte le informazioni sul sito dell’INAIL

Inps: Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità

Inps: Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità

INPS, Messaggio 1667 del 23 aprile 2021: Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”. Novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi

Con il messaggio INPS n. 171 del 15 gennaio 2021 sono state illustrate le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), in merito alle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili” (commi 2 e 2-bis).

Con il comma 1, lettera a), dell’articolo 15, rubricato “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), il legislatore è nuovamente intervenuto sulle tutele in favore dei lavoratori “fragili”, di cui al citato articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 26) e precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26.

Al tempo stesso, ha stabilito che il suddetto periodo, che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.

Per quanto attiene al limite di durata della tutela previdenziale da parte dell’INPS, si ribadiscono le indicazioni già fornite, da ultimo, con il citato messaggio n. 171/2021, circa il diritto al riconoscimento della prestazione economica entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore.

L’articolo 15 del decreto-legge n. 41/2021 non apporta modifiche in merito al riconoscimento della tutela dell’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Con la norma in esame, infine, il legislatore non ha provveduto ulteriori stanziamenti rispetto a quelli già previsti per le tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020.

Alla luce delle suddette modifiche normative e delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti, si forniscono, con il presente messaggio, istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS.