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Istat: Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi – stime preliminari del III trimestre 2024

Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi – stime preliminari del III trimestre 2024

L’Istat rende disponibili on line le stime preliminari del tasso di posti vacanti riferite al terzo trimestre 2024, per tutte le imprese con dipendenti dell’industria e dei servizi (serie disponibile a partire dal 2016) e anche per il sottogruppo di quelle con almeno 10 dipendenti (serie disponibile a partire dal 2004).

Nel terzo trimestre 2024, il tasso di posti vacanti destagionalizzato, per il totale delle imprese con dipendenti, rimane invariato al 2% come nel trimestre precedente. In particolare, sul risultato per il totale economia contribuisce la stabilità dal lato dei servizi (fermi al 2,1%) e la variazione negativa di 0,1 punti percentuali dell’industria (che si attesta all’1,9%).

Per le imprese con almeno 10 dipendenti, il tasso di posti vacanti è fermo all’1,7%, come sintesi della diminuzione nell’industria e dell’aumento nei servizi di pari entità (rispettivamente -0,1 e +0,1 punti percentuali).

Tasso di posti vacanti nelle imprese con almeno 10 dipendenti | I trimestre 2010-IV trimestre 2023, dati destagionalizzati, valori percentuali

I posti vacanti si riferiscono alle ricerche di personale che, alla data di riferimento (l’ultimo giorno del trimestre), sono iniziate e non ancora concluse. In altre parole, sono i posti di lavoro retribuiti (nuovi o già esistenti, purché liberi o in procinto di liberarsi) per i quali il datore di lavoro cerca – attivamente e al di fuori dell’impresa – un candidato adatto ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo.

Il tasso di posti vacanti è il rapporto percentuale fra il numero di posti vacanti e la somma di questi ultimi con le posizioni lavorative occupate. Tale indicatore può fornire informazioni utili per interpretare l’andamento congiunturale del mercato del lavoro, dando segnali anticipatori sul numero di posizioni lavorative occupate.

I dati presentati in questa nota si riferiscono alle imprese dell’industria e dei servizi e si basano su due rilevazioni: la rilevazione mensile sull’occupazione, gli orari di lavoro, le retribuzioni e il costo del lavoro nelle grandi imprese (GI), condotta sulle imprese con almeno 500 dipendenti, e la rilevazione trimestrale sui posti vacanti e le ore lavorate (Vela), condotta sulle imprese fino a 499 dipendenti.

Le stime preliminari diffuse nella presente nota potranno essere riviste in occasione della pubblicazione del 12 dicembre 2024, anch’essa relativa al terzo trimestre 2024, contenente un insieme più ampio di dati sui posti vacanti.

Maggiori informazioni sulle fonti e la metodologia di produzione degli indicatori sui posti vacanti, inclusa la politica di revisione, si trovano nella nota metodologica.

Fonte: ISTAT

Bonus Natale con più beneficiari

Agenzia delle Entrate: Bonus Natale 2024 con più beneficiari

Online la circolare n. 22/E con i chiarimenti sulle nuove regole per ottenere il “Bonus Natale”, l’indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro e con un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

I datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016).

Per ottenere il bonus, il dipendente deve autocertificare il possesso dei requisiti di reddito e familiari previsti e dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità.

Circolare n. 22/E – pdf

Comunicato stampa

Fonte: Agenzia delle Entrate

INPS , Contratti di solidarietà: Istruzioni per lo sgravio contributivo

INPS ,Contratti di solidarietà: Istruzioni per lo sgravio contributivo

Di anno in anno si susseguono le istruzioni fornite dall’ INPS in merito alla fruizione delle riduzioni contributiveconnesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996.

In favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, è prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a  24 mesi, nei limiti delle risorse tratte dal Fondo per l’occupazione.

Con la circ. n. 97 del 15.11.2024 , l’ INPS ricorda che per il 2023 possono fruire della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015 e le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. La circolare in commento offre le istruzioni per la compilazione della denuncia contributiva.

Fonte: INPS – Lavorosi

Cybersicurezza: Pubblicato il Cyber Resilience ACT

Cybersicurezza: Pubblicato il Cyber Resilience ACT

Il Consiglio dell’UE ha adottato un nuovo regolamento sui requisiti di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali al fine di garantire che prodotti quali fotocamere domestiche connesse, frigoriferi, televisori e giocattoli siano sicuri prima della loro immissione sul mercato (regolamento sulla ciberresilienza). Il nuovo regolamento mira a colmare le lacune, chiarire i collegamenti e rendere più coerente il quadro normativo in vigore in materia di cibersicurezza, garantendo che i prodotti con componenti digitali, ad esempio i prodotti dell’internet delle cose, siano resi sicuri lungo l’intera catena di approvvigionamento e per tutto il ciclo di vita.

Elementi chiave del nuovo regolamento

Il nuovo regolamento introduce requisiti di cibersicurezza a livello di UE per la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti hardware e software al fine di evitare la sovrapposizione di requisiti derivanti da diversi atti legislativi negli Stati membri dell’UE. Ad esempio, i prodotti software e hardware recheranno la marcatura CE per indicare che sono conformi ai requisiti del regolamento. La marcatura “CE” figura su molti prodotti commercializzati nel mercato unico esteso dello Spazio economico europeo (SEE). Essa indica che i prodotti venduti nel SEE sono stati giudicati conformi a elevati requisiti in materia di sicurezza, salute e protezione dell’ambiente.

Il regolamento si applicherà a tutti i prodotti connessi direttamente o indirettamente a un altro dispositivo o a una rete. Sono previste alcune eccezioni per i prodotti già soggetti a requisiti di cibersicurezza in virtù delle norme dell’UE vigenti,, ad esempio i dispositivi medici, i prodotti aeronautici e le automobili.

Infine, il nuovo regolamento consentirà ai consumatori di tener conto della cibersicurezza quando selezionano e utilizzano prodotti contenenti elementi digitali rendendo più facile individuare prodotti hardware e software con caratteristiche di cibersicurezza adeguate.

Qui il  comunicato stampa del Consiglio UE.

Qui il testo del nuovo regolamento, che si applicherà dall’11 dicembre 2027.