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Fringe benefit: iter semplificato per i rimborsi delle utenze domestiche

Iter semplificato per l’erogazione di rimborsi delle utenze domestiche ai dipendenti. La dichiarazione sostitutiva può essere rilasciata senza autenticazione, con semplice sottoscrizione e copia del documento d’identità.

L’ Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento con la recente risposta n. 17/2025

Il quesito è stato posto da una società che ha siglato un accordo aziendale per la conversione del premio di risultato in beni e servizi di welfare, inclusi rimborsi per utenze domestiche a titolo di fringe benefits.

La questione nasce dall’applicazione dell’articolo 1, commi 16 e 17, della Legge n. 213/2023 ( Legge di bilancio 2024 ) , che ha innalzato, a partire dal 2024, la soglia di esenzione, fino a un massimo di 1.000 euro (elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli), per beni, servizi e rimborsi legati alle utenze domestiche, affitti e interessi sul mutuo della prima casa. Le deroghe sono state poi prorogate dalla Legge n. 207/2024 ( Legge di bilancio 2025 ) per il periodo d’imposta dal 2025 al 2027.  

Né la norma in commento né la prassi intervenuta sul punto (circ.n. 5/E del 7.03.2024) sono risultate dirimenti in merito all’eventuale autentificazione della dichiarazione.

La citata circolare ha specificato che, ai fini della defiscalizzazione dei rimborsi per utenze domestiche, il datore di lavoro ha due scelte :

  • acquisire e conservare, nel rispetto della privacy del lavoratore, la relativa documentazione per giustificare le spese sostenute del lavoratore incluse nelle soglie di esenzione di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR ;  
  • acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma per poter fruire dell’esenzione da conservare per eventuali controlli da parte degli organi deputati.

In entrambi i casi, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le stesse non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

La circolare citata specifica che la dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ma non si pronuncia in ordine alla necessità dell’autenticazione della sottoscrizione desumibile dal combinato disposto degli art. 21 comma2 ; 38 e 47 del D.P.R. da ultimo citato.

Da qui la precisazione dell’ Agenzia per la quale, considerato che la dichiarazione vede come destinatario finale l’Amministrazione finanziaria chiamata ad effettuare controlli sulla veridicità del contenuto della dichiarazione, le disposizioni da applicarsi sono quelle previste dall’ art. 38. Pertanto, la dichiarazione in commento può essere acquisita dal datore di lavoro con sottoscrizione in originale e copia allegata del documento d’identità, senza che risulti necessari l’autentificazione della sottoscrizione.

Fonte: Agenzia delle EntrateLavorosi 

Webinar ANIE – Greenwashing e Greenclaims: Analisi delle nuove discipline europee per la corretta comunicazione ambientale – 27 febbraio 9:30-13:00

Le nuove Direttive europee sul Greenwashing e Green Claims si pongono l’obiettivo di definire le condizioni per cui una dichiarazione ambientale possa definirsi lecita e quando invece possa essere dichiarata e sanzionata come mendace o incorretta.

Tramite il webinar ANIE verrà quindi effettuata una disamina della normativa di riferimento esistente ed in via di sviluppo, inoltre saranno illustrati esempi pratici e possibili cautele per le imprese che vogliano operare una adeguata e veritiera comunicazione in tema di sostenibilità ambientale a clienti e consumatori.

Obiettivo

Obiettivo del corso è quello di analizzare i nuovi provvedimenti legislativi comunitari in modo da poter operare una adeguata e veritiera comunicazione ambientale evitando accuse e sanzioni di greenwashing.

A chi è rivolto

Il webinar è rivolto ad addetti e responsabili ufficio legale, addetti e responsabili sostenibilità, addetti e responsabili marketing e comunicazione.

Per info e iscrizioni è possibile visitare la pagina dell’evento.

Via libera della Commissione Europea ai bonus Giovani e Donne

La Commissione Europea approva le nuove misure con cui l’Italia sostiene l’occupazione di donne e giovani e apre la strada per l’approvazione dei decreti attuativi dei bonus Giovani e Donne previsti dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 2024 n. 95).

Le disposizioni notificate alla Commissione prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro, in parte finanziati attraverso FSE+, per l’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato e di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente. L’esonero ha un tetto massimo di 500 euro al mese per singolo lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al Sud e donne.

La Commissione europea ha autorizzato la misura italiana come aiuto di Stato a favore dell’occupazione compatibile ai sensi dell’articolo 107(3)(c) del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU). Un importante traguardo per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e per il Ministro degli Affari Europei, le Politiche di Coesione e per il PNRR poiché è la prima decisione di autorizzazione ottenuta al di fuori dei Quadri Temporanei, con regole più rigorose di quelle applicabili nel periodo della crisi sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 e del conflitto in Ucraina.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Norma CEI 79-3 sui sistemi di allarme intrusione e rapina: un ulteriore elemento di crescita per il settore della sicurezza privata

Da poco più di un mese è in vigore la norma CEI 79-3 sui sistemi di allarme intrusione e rapina, che rappresentano una parte importantissima dei segnali gestiti dalle centrali operative degli Istituti di Vigilanza. La presidente Maria Cristina Urbano ha chiesto ad Andrea Dommi, titolare di A4 Sicurezza srl, di illustrare le principali novità contenute nel documento. Ecco la sua sintesi.

Nel Dicembre 2024 il CEI ( Comitato Elettrotecnico Italiano) ha pubblicato la norma CEI 79-3-24: “Sistemi di allarme- Prescrizioni particolari per gli impianti di allarme intrusione e rapina”. Tale norma è entrata in vigore dal 01/Gennaio/2025. Per i progetti e le realizzazioni di impianti già in corso è stato concesso tutto il 2025, ove non modificabili, per la rispondenza alla conformità della precedente norma 79-3-2012.

Ritengo che questa norma ponga le basi per una svolta pragmatica e ordinata nella realizzazione di impianti di rivelazione intrusione e rapina (I&HAS acronimo usato nelle equivalenti norme europee).

Una delle principali novità è il passaggio dal metodo analitico, per il calcolo del livello di prestazione (LDP), al metodo tabellare. Le varie tabelle seguono una serie di fasi progressive che partendo dalle esigenze del Committente, arrivano alla consegna e collaudo dell’impianto e successivamente alla manutenzione dell’impianto. In sintesi le fasi sono:

-1- Analisi delle esigenze del Committente. La norma precisa tre possibili richieste da parte del Committente per la realizzazione dell’impianto I&HAS: -a) Il Committente fornisce al Fornitore un progetto dettagliato dell’impianto da realizzare, assumendosene la responsabilità. Il Fornitore comunque dovrà valutare il LDP da condividere con il Committente. -b) Il Committente richiede uno specifico livello di LDP senza fornire il relativo progetto, assumendosene la responsabilità. Il Fornitore procede alla progettazione in funzione del LDP richiesto. NB: nel caso che il risultato dei calcoli dia un LDP superiore a quello richiesto il Committente dovrà prendere le decisioni conseguenti. -c) Il Committente richiede al Fornitore di eseguire tutte le attività dalla progettazione alla realizzazione dell’impianto.

-2- Sopralluogo preliminare dell’area con acquisizione delle informazioni del Committente necessarie all’Analisi del Rischio.

-3- Valutazione dei rischi da cui si determina il LDP (il Livello Di Prestazione impianto varia da 1 a 4, oltre al livello   non classificabile che equivale a impianto non conforme). Questa è la fase più importante in cui si dovrà tener conto della tipologia del bene e della sua valorizzazione e delle interazioni logistiche dell’area in cui insiste e/o si sposta (criticità percepita). Nella valutazione delle contromisure il sistema tabellare valorizza gli aspetti di sicurezza fisica (porte, serrature, vetrate, partizioni blindate, ecc), di sicurezza attiva (video sorveglianza, controllo accessi, ecc.) e di sicurezza organizzativa (Reception/portineria, guardie GPG armate, guardie non armate).  

-4- Indice di Integrazione di Sicurezza (IIS). Questo indice considerato opzionale alla determinazione del LDP è invece molto importante per la valutazione del rischio residuo e per ottimizzare le contromisure a protezione del bene. Il sistema tabellare permetterà di valorizzare questo indice in modo oggettivo. Ad esempio vengono valutati i sistemi nebbiogeni e la video sorveglianza (analisi video e termo camere).

-5- Accettazione del Committente del LDP con formalizzazione della richiesta di procedere nella progettazione. Questa fase permetterà di terminare la fase progettuale del sistema di sicurezza e di condividerla con il Committente per la relativa approvazione. La fase finale del processo di progettazione è la formalizzazione di una offerta tecnico economica.

-6- A seguito della accettazione dell’offerta tecnico economica da parte del Committente, il Fornitore dell’impianto potrà pianificare: sopralluogo operativo con eventuale revisione del progetto preliminare, approvvigionamento materiali, destinare le risorse operative e iniziare la installazione dell’impianto I&HAS.

-7- Al termine dell’installazione, configurazione e verifica funzionale dell’impianto, l’impianto verrà consegnato al Committente con prove funzionali e corredato della documentazione impianto. Da questo momento inizia un periodo di prova (la cui durata è da concordare con il Cliente ed è influenzato anche dalle specificità dell’impianto).

-8- Terminato positivamente il periodo di prova l’impianto entra in esercizio operativo e inizia il ciclo di “vita” in cui va sottoposto a manutenzione. I servizi di manutenzione potranno essere svolti anche da un Fornitore diverso rispetto a chi ha eseguito l’installazione, questa è una scelta che rimane nelle decisioni del Committente.

La nuova norma CEI 79-3 24 precisa inoltre, tramite un allegato specifico (.Allegato K) le competenze sia organizzative che professionali  in merito alle persone e alle aziende che operano nel settore della realizzazione di impianti sicurezza.

La norma appena entrata in vigore, con il suo nuovo approccio di valutazione, avrà necessità di essere assimilata da tutti gli attori coinvolti direttamente e indirettamente, richiedendo quindi un notevole impegno, ma, ne sono convinto, rappresenterà un elemento di crescita e qualificazione per il nostro settore.

Andrea Dommi

A4 Sicurezza srl