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Come si inserisce la disciplina dei buoni pasto ai lavoratori in smart working?

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Come si inserisce la disciplina dei buoni pasto ai lavoratori in smart working?

È questo l’interrogativo su cui fa chiarezza l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che parte proprio da un’analisi dell’istituto del lavoro agile, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 81/2017 ed esploso con la formula emergenziale dovuta all’epidemia da Covid-19. Tale modalità di attuazione della prestazione di lavoro subordinata è stata però, in assenza di accordi individuali e regolamenti aziendali volti a disciplinarne l’utilizzo durante la pandemia, caratterizzata da una profonda deregolazione in ordine a molteplici aspetti e, tra questi, la disciplina dei buoni pasto.

Nel documento si passano in rassegna i presupposti civilistici dei ticket restaurant, analizzati sulle base delle disposizioni normative e delle pronunce della giurisprudenza, oltre a considerarne la disciplina fiscale attraverso le recenti diposizioni e le principali indicazioni di prassi, anche alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 123/2021.

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Il mercato del lavoro 2020

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL: Il mercato del lavoro 2020

Il Rapporto annuale sul mercato del lavoro è frutto della collaborazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal, sviluppata nell’ambito dell’Accordo quadro che ha l’obiettivo di favorire la diffusione d’informazioni armonizzate, complementari e coerenti sulla struttura e sulla dinamica del mercato del lavoro in Italia, valorizzando la ricchezza delle diverse fonti d’informazione sull’occupazione – amministrative e statistiche – per rispondere all’esigenza di una lettura sempre più integrata dei dati sul fenomeno esaminato

Nel 2020, la pandemia dovuta al Covid-19 ha condizionato in maniera cruciale gli sviluppi dell’economia e della società, in Italia come nel mondo intero. L’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività di interi settori produttivi hanno rappresentato anche nel nostro Paese uno shock improvviso e senza precedenti sulla produzione di beni e servizi e, di conseguenza, sul mercato del lavoro. In particolare nel secondo trimestre 2020 si è assistito a un crollo dell’attività economica, seguito da un recupero, per certi aspetti superiore alle aspettative, nel terzo trimestre e una nuova riduzione nel quarto dovuta alla
recrudescenza della diffusione dei contagi.

Gli approfondimenti contenuti nel Rapporto descrivono gli effetti del Covid-19 sulla domanda e sull’offerta di lavoro, il ruolo degli ammortizzatori sociali messi in campo, e le ricadute sulla qualità del lavoro. Data la natura dei provvedimenti di sostegno alle imprese e ai lavoratori, gli effetti della crisi si sono manifestati più sulle ore lavorate che sull’occupazione; ciononostante il numero di persone rimaste senza lavoro è considerevole, soprattutto a seguito delle cessazioni dei contratti a termine non rinnovati e del venir meno di nuove assunzioni in un generalizzato clima di “sospensione” delle attività, inclusa quella della ricerca di
lavoro.

Il calo dell’attività e dell’occupazione si è concentrato nei servizi e, complessivamente, ha avuto effetti ridotti nella manifattura.

Le categorie più colpite dall’emergenza sanitaria sono quelle che già erano contraddistinte da condizioni di svantaggio; si tratta in particolare delle donne, dei giovani e degli stranieri che sono stati penalizzati perché più spesso occupano posizioni lavorative meno tutelate, per giunta nei settori e nei tipi di impresa che sono stati investiti più duramente dalla crisi.

L’emergenza ha prodotto anche un mutamento repentino della modalità di erogazione della prestazione lavorativa che è stata resa, laddove possibile, da remoto (lavoro agile, telelavoro, altre modalità).

La digitalizzazione e il distanziamento sociale hanno concorso a produrre una nuova segmentazione nel mercato del lavoro, distinguendo tra chi può lavorare da casa e chi, per la natura della prestazione, è strettamente legato al luogo di lavoro.

In tale contesto, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono nettamente in calo per il ridimensionamento dell’esposizione al rischio. La pandemia ha creato una nuova generazione di infortuni, quelli da contagio da Covid-19, che hanno in parte compensato la riduzione delle complessive denunce tradizionali e, per l’importante letalità dell’evento, aggravato il numero degli infortuni mortali.


L’emergenza sanitaria, ancora in corso, determina una situazione di incertezza sui tempi e sulle modalità della ripresa economica. In ogni caso, le ripercussioni saranno di lungo periodo e potrebbero comportare anche cambiamenti strutturali e permanenti del sistema economico.


In questo difficile contesto, il Rapporto fornisce elementi di riflessione, basati sull’evidenza empirica e sul rigore analitico, che sono utili a favorire lo sviluppo del dibattito pubblico sul tema del lavoro e che possono contribuire all’orientamento delle politiche

Fonte: ISTAT

Esonero contributivo per aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD

Esonero contributivo per aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD

Con la Circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale ai sensi delle previsioni della Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 306-308).

In particolare, ai datori di lavoro del settore privato, eccetto quello agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL).

L’Istituto, dopo aver individuato i datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo, evidenzia l’alternatività:
– tra l’esonero in questione (art. 1, comma 306) e le nuove integrazioni salariali (art. 1, commi 299 e seguenti), come previsti dalla Legge di Bilancio 2021;
– tra l’esonero contributivo di cui alla Legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 306) e l’esonero contributivo disciplinato dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, art. 12, comma 14).

Inoltre, ai fini della legittima fruizione del beneficio, la Circolare ricorda anche le specifiche condizioni individuate dalla Legge di Bilancio 2021: il rispetto del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo sino al 31 marzo 2021.

Per tutti i dettagli, consulta la Circolare.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Istituti di vigilanza, al fianco di enti locali e privati, per città più sicure

di Stefano Manzelli

Il settore della vigilanza privata ha fatto passi da gigante in materia di sicurezza. E non solo per quanto riguarda i servizi offerti alle aziende private ma anche per le possibili connessioni con il potenziamento della sicurezza urbana integrata. La normativa in effetti ha valorizzato solo in parte questa opportunità ma un sentiero battuto lo possiamo trovare all’interno del pacchetto sicurezza Minniti, il dl 14/2017, il quale prevede forme embrionali di collaborazione da sviluppare.

E in ulteriori indicazioni e circolari ma soprattutto nell’esperienza di alcune realtà territoriali che si sono già buttate in avventure decisamente innovative e particolari (si veda per esempio il caso di Castelnuovo di Porto). In questo commento cercheremo di illustrare le regole del secondo livello di collaborazione tra pubblico privato. Quello tra l’ente locale, i privati e gli istituti di vigilanza, in un’ottica di sicurezza urbana ulteriormente integrata.

Il ruolo degli istituti di vigilanza: riferimenti normativi

L’art. 7 del dl 14/2017 prevede che al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti per la sicurezza tra sindaco e prefetto possono riguardare progetti (…) “per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati”.

Poi abbiamo il provvedimento del Garante della Privacy dell’8 aprile 2010, che al punto 4.6 incentiva il ricorso a sistemi di videosorveglianza integrati tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché l’offerta di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori (società di vigilanza, Internet service provider, fornitori di servizi video specialistici).

Infine, la Direttiva del Viminale del 2 marzo 2012 che in materia di aggiornamento e sviluppo della configurazione dei sistemi di videosorveglianza contempla anche la partecipazione degli istituti di vigilanza al concetto della sicurezza integrata in senso lato.

Istituti di vigilanza: accesso con riserva alle immagini di videosorveglianza comunale

Solo gli operatori di polizia muniti della qualifica di pubblica sicurezza possono visionare le immagini prodotte dagli impianti di videosorveglianza urbana per finalità di sicurezza. Lo evidenzia un interessante parere rilasciato dal Garante al comune di Olgiate Olona l’11 novembre 2016. Quindi, anche gli operatori delle imprese di vigilanza, muniti della qualifica di guardia particolare giurata, hanno la possibilità per poter accedere, in senso lato, alle immagini degli impianti di videosorveglianza.

Ma non è per nulla scontato che si tratti degli impianti che riprendono i luoghi pubblici per finalità di sicurezza. Di certo, per la tutela del patrimonio gli operatori di un’impresa di vigilanza privata possono aver accesso alle immagini che riprendono un bene aziendale o comunale. Se, per esempio, in una piazza è posizionata una statua importante e il comune vuole sorvegliarla 24 ore al giorno con l’ausilio di un istituto di vigilanza, nulla osta a questo tipo di finalità che ricade nell’attività istituzionale della vigilanza privata. Ma se oltre alla statua le telecamere riprendono porzioni di strada pubblica e passanti?

Per il controllo remoto di strade pubbliche da parte di istituti di vigilanza, serve un patto “ad hoc”

Qui siamo in una zona di frontiera. Occorre ricercare con attenzione la base giuridica di questo trattamento e le sue finalità. Se anche il pacchetto sicurezza Minniti ha introdotto la timida possibilità di comunicare allarmi automatici alle forze di polizia da parte degli istituti di vigilanza non è possibile prescindere dagli evidenti limiti posti in materia sull’impiego degli strumenti di videosorveglianza in ambiti pubblici o aperti al pubblico.

Solo i Comuni e le forze di polizia, infatti, possono posizionare telecamere e gestire questo tipo di trattamenti. L’eventuale collaborazione degli istituti di vigilanza per il presidio anche di porzioni di zone pubbliche potrebbe essere oggetto di un patto per la sicurezza ad hoc. In buona sostanza, se il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ritenessero opportuno avere un contributo concreto anche degli istituti di vigilanza privata per il presidio costante dei dispositivi posizionati sul territorio, una base giuridica potrebbe essere rappresentata da un robusto patto per la sicurezza dove sindaco e prefetto condividono questa opportunità. Ovvero prevedere una collaborazione attiva degli istituti di vigilanza privata anche nel controllo remoto delle strade pubbliche.

Stefano Manzelli, Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, ha maturato significative esperienze in materia di polizia locale, videosorveglianza e tutela dei dati personali. E’ stato anche coordinatore del gruppo di lavoro Anci E-R per la polizia locale.  Attualmente svolge funzioni di coordinatore della sicurezza urbana in fase di progettazione strategica occupandosi in particolare di progetti di videosorveglianza urbana interforze e privacy. www.sicurezzaurbanaintegrata.it

Fonte: LUMI 4 innovation