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Covid-19, aggiornamento delle modalità di somministrazione del vaccino AstraZeneca

Topic picture, symbol photo: Corona vaccine. Biontech and Pfizer apply for approval of corona vaccine. A hand wrapped in a rubber glove holds a disposable syringe, syringe, vaccination syringe and a vaccination can, | usage worldwide (hair - 2020-11-20, Frank Hoemann/SVEN SIMON / IPA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Covid-19, aggiornamento delle modalità di somministrazione del vaccino AstraZeneca

Sulla base di nuove evidenze scientifiche si aggiornano le modalità di somministrazione del vaccino AstraZeneca nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni. 
Con la Circolare 22 febbraio 2021, è data infatti la possibilità di “offrire il vaccino fino ai 65 anni (coorte 1956) compresi i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19” ma “ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili”

Le nuove evidenze scientifiche riportano dati di immunogenicità in soggetti di età superiore ai 55 anni e stime di efficacia del vaccino superiori a quelle precedentemente riportate.

La circolare è emanata in attesa dell’aggiornamento del documento Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (agg.to 8 febbraio 2021).

Fonte: Ministero della Salute

COVID-19: quali possono essere le conseguenze del rifiuto di vaccinarsi?

COVID-19: quali possono essere le conseguenze del rifiuto di vaccinarsi?

Un contributo sugli aspetti sanitari del rischio di contagio si sofferma sull’infezione da COVID-19 come infortunio, sull’eventuale rifiuto della vaccinazione, sulle possibili conseguenze e sull’indennizzo del danno da vaccinazione. di Rolando Dubini

Fonte: Punto Sicuro

Trattamenti di integrazione salariale: requisiti dei datori di lavoro

Inps – Trattamenti di integrazione salariale: requisiti dei datori di lavoro

La circolare INPS 17 febbraio 2021, n. 28 ha fornito le istruzioni per la gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge di bilancio 2021.

Con il messaggio 23 febbraio 2021, n. 769 l’Istituto fornisce precisazioni in merito ai criteri di accesso ai trattamenti di assegno ordinario erogati dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali.

In riferimento al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni (media superiore ai cinque addetti nel semestre precedente), si precisa che riguarda esclusivamente le domande presentate da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle norme introdotte dai decreti-legge 104/2020 e 126/2021, come confermate dalle rispettive leggi di conversione.

Fonte: INPS

Inps: Esonero contributivo per l’assunzione di donne

Inps: Esonero contributivo per l’assunzione di donne

Con la Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l’INPS rende i primi chiarimenti in ordine all’esonero contributivo per l’assunzione di donne disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 16-19).

In particolare, la Legge di Bilancio 2021 stabilisce che per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui alla Legge n. 92/2021 (art. 4, commi 9-11) è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui ed è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto (calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti).

In primo luogo, l’Istituto individua i datori di lavoro che possono accedere al beneficio.

Quanto alle lavoratrici per l’assunzione delle quali spetta l’incentivo , stante l’espresso richiamo alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 9-11, della L. n. 92/2012, l’INPS chiarisce che si tratta delle “lavoratrici svantaggiate” e, quindi:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Sulla scorta della definizione resa dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, la Circolare ribadisce che con l’espressione “priva di impiego” è da intendersi la lavoratrice svantaggiata che negli ultimi 6 mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, oppure coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Infine, l’Istituto individua i rapporti di lavoro incentivati:

  • assunzioni a tempo determinato;
  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo, peraltro, è riconosciuto anche in caso di part-time, di rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonché in caso di somministrazione.


Per maggiori informazioni, consulta la Circolare

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali