Home Blog Pagina 594

Inps: pagamento diretto di integrazione salariale – Indicazioni

Circolare INPS n. 62 del 14 aprile 2021: Indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41.

Con la presente circolare si illustrano le modifiche apportate dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n 41, alle modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, da effettuarsi con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021.

Revisione del Protocollo aziendale anti-contagio sulla base dell’aggiornamento del Protocollo nazionale di sicurezza negli ambienti di lavoro

Guida per la revisione del Protocollo aziendale anti-contagio sulla base dei contenuti del recente “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021

Nel rispetto di quanto aggiornato e rinnovato, mediante la sottoscrizione del Protocollo condiviso, avvenuta il 6 aprile u.s., in merito alle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già previste con il Protocollo condiviso, siglato il 14 marzo 2020 e, successivamente, integrato il 24 aprile 2020, si indicano gli interventi principali di revisione da realizzare nei riguardi del Protocollo aziendale anti-contagio, ad oggi adottato in ogni realtà lavorativa.


Su rinnovato invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali (già sottoscrittrici dei precedenti protocolli), in continuità con quanto disposto nelll’art.1, co.1, nr.9, del DPCM del 11 marzo 2020, è stato raggiunto, quale frutto di un confronto costruttivo e grazie al supporto tecnico-scientifico dell’INAIL, un nuovo rilevante ed utile risultato.

Confermando le misure ancora adeguate e rispondenti alle disposizioni normative vigenti, aggiornando ed integrando quelle risultate superate, per effetto di quanto accaduto negli ultimi dodici mesi, proseguendo la pandemia e, pertanto, perdurando lo stato emergenziale, è stato definitivamente varato il “nuovo” Protocollo condiviso, alla luce del quale questa guida è stata redatta.

Cinzia Fraschieri (Resp.la Naz. CISL Salute e Sicurezza sul Lavoro)

A commento della guida segnaliamo l’articolo di Tiziano Menduto:” Nuovo Protocollo condiviso: quali sono le novità per le aziende?” pubblicato su Punto Sicuro

Intervista a Maria Cristina Urbano: le nuove frontiere della Sicurezza Urbana Integrata

Intervista a Maria Cristina Urbano: le nuove frontiere della Sicurezza Urbana Integrata

Genitori lavoratori: “Congedo 2021” per figli in quarantena o DAD o chiusura dei centri diurni assistenziali

Genitori lavoratori: “Congedo 2021” per figli in quarantena o DAD o chiusura dei centri diurni assistenziali

Con Circolare n. 63 del 14 aprile 2021, l’INPS fornisce le istruzioni sul diritto alla fruizione del congedo (c.d. Congedo 2021), introdotto dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30, in favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di anni 14, nonché con figli con disabilità in situazione di gravità.

Sulla scia del precedente Messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, il provvedimento di ieri ripercorre l’evoluzione della normativa emergenziale in materia, ricordando che il D.L. n. 30/2021 (art. 2) ha previsto:

  • un congedo indennizzato (c.d. Congedo 2021) per genitori con figli affetti da SARS COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS COVID-19, della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • che il congedo è fruibile senza limiti di età per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per i quali sia sospesa l’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia disposta la chiusura;
  • che la misura in questione è riconosciuta ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smartworking e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave;
  • che per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione (con copertura da contribuzione figurativa);
  • che la domanda di astensione dal lavoro per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa e con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, deve essere presentata ai soli datori di lavoro, non all’INPS (art. 2, comma 5);
  • che la domanda di Congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti pubblici deve essere presentata direttamente all’Amministrazione datrice di lavoro (art. 2 , comma 12).

L’istituto precisa, inoltre, che è attualmente vigente anche la tutela prevista dall’art. 22 bis del Decreto Ristori (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176), per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle c.d. zone rosse, come individuate con Ordinanza del Ministro della Salute.

La Circolare illustra dettagliatamente le condizioni ed i presupposti relativi al Congedo 2021, chiarendo che il beneficio può essere fruito per periodi di infezione da SARS COVID-19, di quarantena da contatto, di DAD, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021.

Per tutti i dettagli, consulta la Circolare.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali