Vaccinazione dei dipendenti: le FAQ del Garante della privacy.
Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?
A queste domande ha risposto il Garante per la privacy con le Faq pubblicate sul sito www.gpdp.it. L’intento dell’Autorità è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.
Nelle Faq è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.
Il Garante ha chiarito inoltre che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventulamente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).
Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.
Covid-19, indicazioni per la corretta misurazione della temperatura mediante termocamera. Pubblicato il fact-sheet Inail
La scheda informativa analizza caratteristiche, funzionamento e tipologie di questi dispositivi. Oltre agli agenti atmosferici tra i fattori che possono influenzare la rilevazione anche l’uso di cosmetici e tatuaggi
ROMA – La misurazione della temperatura corporea, prima dell’ingresso nei luoghi di lavoro, rappresenta un’efficace misura di prevenzione e di contenimento dell’infezione da Covid-19. In continuità con la scheda dello scorso novembre dedicata alla rilevazione della temperatura corporea con termometri IR, il Dit (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) e il Dimeila (Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale) dell’Inail, in collaborazione con il Dipartimento Organi di senso di Sapienza Università di Roma e la Direzione regionale Inail Calabria Uot di Catanzaro, hanno realizzato un nuovo fact-sheet dal titolo: “Valutazioni della temperatura corporea con termocamere durante la pandemia da nuovo coronavirus Sars-Cov2: principi di funzionamento e indicazioni d’uso”.
Caratteristiche e funzionamento delle termocamere. Il documento, nella parte introduttiva, spiega le caratteristiche e il funzionamento di questi dispositivi. La termocamera è un particolare tipo di telecamera sensibile alla radiazione infrarossa (IR) irradiata da tutti i corpi con temperatura superiore allo zero assoluto. Più un oggetto è caldo maggiore sarà la radiazione termica irradiata. Le termocamere sono in grado di effettuare una mappatura della distribuzione di energia infrarossa emessa dal corpo, costruendo un’immagine che utilizza una scala di colori convenzionale. Spesso utilizzati nelle aree molto affollate e frequentate, per regolamentarne l’accesso al fine di individuare persone con temperatura superiore ai 37,5°C, questi dispositivi forniscono la mappa termica del volto dell’individuo inquadrato, così come una normale fotocamera può restituire la sua immagine visibile.
Differenza tra termocamere e termometri IR. Se l’analisi delle caratteristiche e del funzionamento delle termocamere introduce il fact-sheet, altrettanto interessante è il paragrafo dedicato alle differenze con il termometro IR: “Entrambi – scrivono gli autori – possono misurare le temperature superficiali senza contatto. Mentre con un termometro IR è possibile misurare la temperatura di una ristretta area da distanze ravvicinate (nell’ordine dei cm), con le termocamere, invece, è possibile misurare la temperatura di un’area più estesa da distanze maggiori, fornendo delle mappe grafiche di temperatura delle superfici inquadrate, ottenibili con svariate misurazioni puntuali con i termometri IR”.
Dai tatuaggi agli occhiali, fattori che possono influenzare la misurazione. Nello studio vengono inoltre indicati i fattori che possono influenzare la misurazione della temperatura con termocamera, fra gli altri: agenti atmosferici esterni come il freddo e il caldo; l’uso di cosmetici e tatuaggi in grado di condizionare la rilevazione della temperatura della pelle; l’utilizzo di particolari indumenti come cappelli e bandane oppure di dispositivi come gli occhiali. Possono condizionare la rilevazione della temperatura corporea anche i movimenti d’aria, l’esposizione diretta ai raggi solari o a radiazioni termiche, ad esempio a radiatori o stufe oppure a sorgenti luminose molto intense come lampade incandescenti o alogene che se dirette sul sensore termico possono alterare l’immagine termografica e interferire sulla rilevazione della temperatura.
Il fact-sheet analizza le varie tipologie di termocamera. La scheda informativa offre poi una panoramica sulle varie tipologie di termocamere. Molto simili ai termometri IR, i termoscanner portatili che sono normalmente provvisti di un display in grado di visualizzare l’immagine termica di ciò che si sta inquadrando, necessitano per il funzionamento di un operatore che li manovri. I termoscanner a totem sono, invece, i più semplici sistemi di rilevamento termografico non portatili, di solito “single target”, ad essi occorre accostarsi per effettuare la misurazione. Ci sono poi i termoscanner con gate di scansione della temperatura in zone di mobilità pedonale che sono dotati di un varco d’accesso, attraversandolo, una termocamera opportunamente orientata effettua il rilevamento della temperatura. Infine i termoscanner a telecamera sono dispositivi di screening termografico adatti per aree ad alto traffico pedonale (aeroporti, stazioni, centri commerciali) capaci di inquadrare contemporaneamente più persone coprendo anche aree ampie e relativamente lontane.
Indicazioni operative per la rilevazione della temperatura tramite termocamera. Nella parte finale del documento sono descritte le indicazioni operative per la rilevazione della temperatura che possono essere ricondotte a quattro aree: minimizzazione delle fonti di errore legate all’ambiente; minimizzazione delle fonti di errore legate alla strumentazione e alla metodica; minimizzazione delle fonti di errore connesse alla persona; utilizzo del sistema di imaging termico per l’accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre il fact-sheet precisa che nell’ambito dei sistemi di imaging termico sono considerati dispositivi medici tutti quelli che posseggono i requisiti stabiliti dal regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745. Questi sistemi devono avere la marcatura CE che ne consente la libera circolazione nell’Unione europea e la messa in servizio in modo conforme alla loro destinazione d’uso. In base a questo regolamento, i sistemi di imaging termico, per essere considerati dispositivi medici per la rilevazione della temperatura corporea, devono essere classificati in categoria IIA.
Al termine il Presidente Bonomi ha rilasciato una dichiarazione alla stampa parlamentare, riassumendo i temi che Confindustria ha portato all’attenzione di Mario Draghi.
“Abbiamo espresso al Presidente incaricato il nostro più convinto sostegno all’azione che dovrà intraprendere, e la viva speranza che il consenso parlamentare riservato al suo programma sia ampio e solido.
Perché c’è davvero molto da fare. E bisogna farlo presto e bene.
Abbiamo provveduto a informare il Presidente Draghi sulle posizioni che Confindustria ha assunto nell’ultimo anno su tutti i maggiori temi che restano irrisolti in agenda.
Dal PNRR al piano vaccinale, dalla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro alla riforma della Pubblica Amministrazione e delle sue procedure. Dalla necessità di una grande alleanza pubblico-privato per moltiplicare gli investimenti e concentrarli laddove più servono alla ripresa del Paese – tenendo in considerazione il peso del debito emergenziale che le imprese hanno contratto – alla riforma del fisco e alla sostenibilità generale della finanza pubblica, visto l’andamento del debito”.
Il Presidente Bonomi non è voluto entrare nel dettaglio del confronto affermando che Confindustria non intende alimentare in alcun modo indiscrezioni sulle intenzioni del Presidente Draghi. “Non solo per l’assoluto rispetto dovuto al Presidente incaricato – ha osservato – ma perché siamo convinti che il programma del Presidente Draghi dovrà essere reso pubblico solo quando sarà lui a illustrarlo al Parlamento” ha sottolineato Bonomi concludendo la sua dichiarazione nella Sala Regina di Palazzo Montecitorio
INPS – Aziende che non richiedono integrazione salariale: esonero contributivo
Nel quadro delle misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.
Come illustrato nella circolare INPS 11 febbraio 2021, n. 24 , la norma prevede, per i datori di lavoro del settore privato che non richiedono tali trattamenti, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 gennaio 2021. Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.
Sono previsti, inoltre, nuovi trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa Integrazione in Deroga per i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato, e per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19.