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Istituti di vigilanza, al fianco di enti locali e privati, per città più sicure

di Stefano Manzelli

Il settore della vigilanza privata ha fatto passi da gigante in materia di sicurezza. E non solo per quanto riguarda i servizi offerti alle aziende private ma anche per le possibili connessioni con il potenziamento della sicurezza urbana integrata. La normativa in effetti ha valorizzato solo in parte questa opportunità ma un sentiero battuto lo possiamo trovare all’interno del pacchetto sicurezza Minniti, il dl 14/2017, il quale prevede forme embrionali di collaborazione da sviluppare.

E in ulteriori indicazioni e circolari ma soprattutto nell’esperienza di alcune realtà territoriali che si sono già buttate in avventure decisamente innovative e particolari (si veda per esempio il caso di Castelnuovo di Porto). In questo commento cercheremo di illustrare le regole del secondo livello di collaborazione tra pubblico privato. Quello tra l’ente locale, i privati e gli istituti di vigilanza, in un’ottica di sicurezza urbana ulteriormente integrata.

Il ruolo degli istituti di vigilanza: riferimenti normativi

L’art. 7 del dl 14/2017 prevede che al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti per la sicurezza tra sindaco e prefetto possono riguardare progetti (…) “per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati”.

Poi abbiamo il provvedimento del Garante della Privacy dell’8 aprile 2010, che al punto 4.6 incentiva il ricorso a sistemi di videosorveglianza integrati tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché l’offerta di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori (società di vigilanza, Internet service provider, fornitori di servizi video specialistici).

Infine, la Direttiva del Viminale del 2 marzo 2012 che in materia di aggiornamento e sviluppo della configurazione dei sistemi di videosorveglianza contempla anche la partecipazione degli istituti di vigilanza al concetto della sicurezza integrata in senso lato.

Istituti di vigilanza: accesso con riserva alle immagini di videosorveglianza comunale

Solo gli operatori di polizia muniti della qualifica di pubblica sicurezza possono visionare le immagini prodotte dagli impianti di videosorveglianza urbana per finalità di sicurezza. Lo evidenzia un interessante parere rilasciato dal Garante al comune di Olgiate Olona l’11 novembre 2016. Quindi, anche gli operatori delle imprese di vigilanza, muniti della qualifica di guardia particolare giurata, hanno la possibilità per poter accedere, in senso lato, alle immagini degli impianti di videosorveglianza.

Ma non è per nulla scontato che si tratti degli impianti che riprendono i luoghi pubblici per finalità di sicurezza. Di certo, per la tutela del patrimonio gli operatori di un’impresa di vigilanza privata possono aver accesso alle immagini che riprendono un bene aziendale o comunale. Se, per esempio, in una piazza è posizionata una statua importante e il comune vuole sorvegliarla 24 ore al giorno con l’ausilio di un istituto di vigilanza, nulla osta a questo tipo di finalità che ricade nell’attività istituzionale della vigilanza privata. Ma se oltre alla statua le telecamere riprendono porzioni di strada pubblica e passanti?

Per il controllo remoto di strade pubbliche da parte di istituti di vigilanza, serve un patto “ad hoc”

Qui siamo in una zona di frontiera. Occorre ricercare con attenzione la base giuridica di questo trattamento e le sue finalità. Se anche il pacchetto sicurezza Minniti ha introdotto la timida possibilità di comunicare allarmi automatici alle forze di polizia da parte degli istituti di vigilanza non è possibile prescindere dagli evidenti limiti posti in materia sull’impiego degli strumenti di videosorveglianza in ambiti pubblici o aperti al pubblico.

Solo i Comuni e le forze di polizia, infatti, possono posizionare telecamere e gestire questo tipo di trattamenti. L’eventuale collaborazione degli istituti di vigilanza per il presidio anche di porzioni di zone pubbliche potrebbe essere oggetto di un patto per la sicurezza ad hoc. In buona sostanza, se il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ritenessero opportuno avere un contributo concreto anche degli istituti di vigilanza privata per il presidio costante dei dispositivi posizionati sul territorio, una base giuridica potrebbe essere rappresentata da un robusto patto per la sicurezza dove sindaco e prefetto condividono questa opportunità. Ovvero prevedere una collaborazione attiva degli istituti di vigilanza privata anche nel controllo remoto delle strade pubbliche.

Stefano Manzelli, Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, ha maturato significative esperienze in materia di polizia locale, videosorveglianza e tutela dei dati personali. E’ stato anche coordinatore del gruppo di lavoro Anci E-R per la polizia locale.  Attualmente svolge funzioni di coordinatore della sicurezza urbana in fase di progettazione strategica occupandosi in particolare di progetti di videosorveglianza urbana interforze e privacy. www.sicurezzaurbanaintegrata.it

Fonte: LUMI 4 innovation

Covid-19, aggiornamento delle modalità di somministrazione del vaccino AstraZeneca

Topic picture, symbol photo: Corona vaccine. Biontech and Pfizer apply for approval of corona vaccine. A hand wrapped in a rubber glove holds a disposable syringe, syringe, vaccination syringe and a vaccination can, | usage worldwide (hair - 2020-11-20, Frank Hoemann/SVEN SIMON / IPA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Covid-19, aggiornamento delle modalità di somministrazione del vaccino AstraZeneca

Sulla base di nuove evidenze scientifiche si aggiornano le modalità di somministrazione del vaccino AstraZeneca nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni. 
Con la Circolare 22 febbraio 2021, è data infatti la possibilità di “offrire il vaccino fino ai 65 anni (coorte 1956) compresi i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19” ma “ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili”

Le nuove evidenze scientifiche riportano dati di immunogenicità in soggetti di età superiore ai 55 anni e stime di efficacia del vaccino superiori a quelle precedentemente riportate.

La circolare è emanata in attesa dell’aggiornamento del documento Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (agg.to 8 febbraio 2021).

Fonte: Ministero della Salute

COVID-19: quali possono essere le conseguenze del rifiuto di vaccinarsi?

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Un contributo sugli aspetti sanitari del rischio di contagio si sofferma sull’infezione da COVID-19 come infortunio, sull’eventuale rifiuto della vaccinazione, sulle possibili conseguenze e sull’indennizzo del danno da vaccinazione. di Rolando Dubini

Fonte: Punto Sicuro

Trattamenti di integrazione salariale: requisiti dei datori di lavoro

Inps – Trattamenti di integrazione salariale: requisiti dei datori di lavoro

La circolare INPS 17 febbraio 2021, n. 28 ha fornito le istruzioni per la gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge di bilancio 2021.

Con il messaggio 23 febbraio 2021, n. 769 l’Istituto fornisce precisazioni in merito ai criteri di accesso ai trattamenti di assegno ordinario erogati dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali.

In riferimento al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni (media superiore ai cinque addetti nel semestre precedente), si precisa che riguarda esclusivamente le domande presentate da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle norme introdotte dai decreti-legge 104/2020 e 126/2021, come confermate dalle rispettive leggi di conversione.

Fonte: INPS