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Confindustria: Commento alla Circolare del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute

Confindustria: Commento alla Circolare del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute

Con circolare del 22 maggio 2020, n. 17644, il Ministero della Salute ha ripercorso gli aspetti principali dell’attività di sanificazione di ambienti, superfici, indumenti e tessuti.
In precedenza, già la circolare n. 5443/2020 del Ministero della salute ed i Rapporti ISS n. 5/2020, 19/2020 e, in particolare, 25/2020, si erano soffermati sulle caratteristiche dell’attività di sanificazione, fondamentale nel quadro delle misure per la lotta al COVID19.
In particolare, si sottolinea come il Rapporto n. 25/2020, aggiornato al 15 maggio, costituisca un valido strumento per orientare concretamente l’attività di sanificazione.
Con la circolare che si analizza, il Ministero presenta alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l’approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni, soffermandosi anche sul settore dell’abbigliamento.
Dopo una premessa di inquadramento generale delle azioni di disinfezione nell’ambito del D.lgs. n. 81/2008 e della legge 40/2007 (normativa che regola lo svolgimento dell’attività di sanificazione, disponendo sostanzialmente che essa si svolga nel rispetto del Dlgs n. 81/2008), la circolare ricorda opportunamente il ruolo fondamentale del distanziamento sociale e della igiene delle mani, ancora prima ed in aggiunta della corretta sanificazione di superfici e locali e della pulizia giornaliera.
La nota, per giustificare i prodotti da utilizzare perla sanificazione, espone le considerazioni sperimentali relative alle condizioni e tempi di permanenza del virus contenuto in materiali biologici sulle varie tipologie di superfici.
Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.

Valutazione del contesto

Svolte queste considerazioni preliminari, ed iniziando ad analizzare il tema della sanificazione, la circolare evidenzia l’importanza della valutazione del contesto: tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate.
Si tratta di osservazioni fondamentali, perché è determinante che la sanificazione riguardi in modo specifico le superfici e gli ambienti dove si può verificare la maggior concentrazione del virus, risultando altrimenti inadeguata.
Nelle attività commerciali, ma anche più in generale, nelle attività produttive, vengono valorizzate tre azioni molto importanti:
• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.

Prodotti da utilizzare

In secondo luogo, si affronta il delicato tema dei prodotti da utilizzare – i cui riferimenti possono essere rinvenuti nel Rapporto n. 19/2020 e nel più recente Rapporto n. 25/2020 dell’ISS – che devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate. I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento alle tipologie di disinfettanti, la circolare rinvia al documento n. 19/2020 dell’ISS e raccomanda di prestare la massima attenzione alle etichette ed alle procedure da rispettare.
Fondamentale è anche il rinvio al Rapporto n. 25/2020, nella parte in cui descrive come orientarsi fra i disinfettanti autorizzati e richiama l’importanza di verificare l’efficacia virucida sull’etichetta del prodotto.

Ricordiamo che, ai fini ispettivi, le indicazioni dei luoghi sanificati, della cadenza temporale adottata e delle tipologie di disinfettanti (con allegazione dei documenti relativi ai prodotti adottati) è essenziale per dimostrare l’adeguata sanificazione.

La circolare indica, poi, le tipologie di prodotti consigliati in relazione alle superfici sulle quali intervenire:
Superfici Principi attivi
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Laddove in azienda dovessero essere presenti superfici o materiali di pregio storico/artistico, è possibile fare riferimento alle linee guida dell’Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT.

Misure organizzative

Una volta in individuati i prodotti, la circolare declina le misure organizzative da adottare, in esito alla valutazione del contesto, che si riportano in tabella per maggiore chiarezza.
Misure organizzative
Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata.
Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell’organizzazione nell’adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di
prevenzione (all. 6 al DPCM del 26 aprile 2020).
Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il
personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:
– misure di igiene personale e collettiva
– criteri stabiliti dall’autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata
– le linee guida per l’azione di fronte a un caso sospetto COVID-19

Altrettanto importante è che le procedure di sanificazione siano adottate nella corretta sequenza.
1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superficie oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l’infezione. L’uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.
5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell’etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
7. L’accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.
8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.
La circolare si sofferma poi sugli aspetti organizzativi della sanificazione in ambiente chiuso, evidenziando che “se il posto di lavoro, o l’azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l’area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali”.
Si tratta di un rilievo importante, soprattutto se posto in relazione con il Protocollo del 24 aprile 2020, allegato al DPCM 17 maggio 2020, nel quale è previsto che “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.
La lettura congiunta dei due passaggi rende evidente che la sanificazione, per tutti gli esercizi che sono rimasti chiusi oltre i tradizionali 14 giorni cautelativi non abbisognano di particolari sanificazioni ma di semplice pulizia ordinaria, essendo la sanificazione riservata alle ipotesi individuate dall’Autorità in caso di particolare endemia o di presenza di un malato di COVID19.

L’attività di pulizia

Venendo alla pulizia, il Ministero svolge tre considerazioni:
– la maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria
– gli interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)
– ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone: occorre disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.
Da sottolineare, quindi, la necessità di una previa valutazione complessiva per poter individuare adeguatamente i luoghi nei quali svolgere la pulizia.
Pulizia di cui il Ministero declina la procedura, nell’evidente presupposto che la disinfezione deve sempre essere proceduta dalla pulizia:
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l’oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)
Opportune anche le puntualizzazioni inerenti alle procedure da adottare in relazione ai diversi tipi di materiali con i quali è realizzato l’oggetto o la superficie da pulire.

Materiale Procedura

Materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica – preliminare detersione con acqua e sapone;
– utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
– utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);
Materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull’etichetta dell’articolo, utilizzando la temperatura dell’acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.

Sanificazione di abiti o tessuti

Altrettanto opportune le indicazioni relative alla sanificazione dei locali nei quali sono presenti abiti o tessuti.
A parte tutte le altre indicazioni, si sottolinea la soluzione adottata per la ordinaria sanificazione degli abiti: il vapore secco, al fine di tutelare abiti e tessuti.
Si rinvia al richiamato Rapporto ISS n. 25/2020, che si dilunga molto più dettagliatamente sulla sanificazione di questa tipologia di materiali.

Atre modalità di sanificazione non costituiscono, per ora, interventi di disinfezione

Infine, la circolare prende posizione in merito ad un quesito spesso posto con riferimento, in particolare, all’uso di alcune sostanze utilizzate in attività di sanificazione ricorrendo a tecniche di generazione in situ (con vaporizzazione). Si tratta dell’ozono, del cloro attivo e del perossido d’idrogeno applicati mediante vaporizzazione/aerosolizzazione.
Il Ministero – riducendo la portata del rapporto ISS n. 25/2020, che invece ne disciplina puntualmente le modalità di utilizzo – afferma che “tali procedure di sanificazione non assimilabili a interventi di disinfezione”: si tratta, infatti, di sostanze generate in situ che non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione”. “Solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l’efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ”.

Da rilevare che, nonostante tale posizione preclusiva (anche sul versante dei rischi nell’uso di queste sostanze), poi la circolare ne disciplina l’uso, affermando che “tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell’aria” (quindi in una accezione differente da quella di sanificazione, che comprende, oltre la pulizia, anche la disinfezione, azione assente nelle procedure in esame).

Ambienti esterni

Per gli ambienti esterni (ad es. spazi antistanti i locali dell’azienda), la circolare ritiene sufficiente la normale pulizia e non ritiene necessaria la sanificazione, salvo che si tratti di aree esterne e strutture, come bar e ristoranti, che possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all’aperto e oggetti spesso toccati da più persone
Si ricorda che per gli ambienti esterni, l’ISS ha emanato il Rapporto n. 7/2020

 

Fonte: Confindustria

Info dalle regioni e dalle province autonome 25 maggio 2020

Regione Abruzzo
Ordinanza n. 64 del 22 maggio 2020

“Emergenza epidemiologica da Covid- 19”
Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati

Ordinanza n. 65 del 22 maggio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza.

 

 

Regione Basilicata
Ordinanza n. 23 del 22 maggio 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. – Disposizioni correttive all’ordinanza del 17 maggio 2020, n. 22.

 

Regione Calabria
Ordinanza n. 45 del 20 maggio 2020

Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani anche correlate alla prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

 

Regione Campania
Ordinanza n. 50 del 22 maggio 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell¶aUW.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33

Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.

 

Regione Emilia Romagna
Decreto n. 87 del 23 maggio 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid 19

 

Regione Liguria
Ordinanza n. 33 del 22 maggio 2020

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020

 

Regione Piemonte
Decreto n. 63 del 22 maggio 2020

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 58 del 18 maggio 2020

Regione Sardegna
Ordinanza n. 25 del 23 maggio 2020

Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

 

Regione Toscana
Ordinanza n. 59 del 22 maggio 2020

Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Avvio della Fase 2

 

Regione Veneto
Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid 19. Ulteriori disposizioni

 

Provincia di Bolzano
Ordinanza n. 27 del 22 maggio 2020

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

 

Ordinanza n. 28 del 22 maggio 2020

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

Provincia di Trento
Ordinanza n. 33 del 22 maggio 2020

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 — Disposizioni provinciali sul servizio di trasporto pubblico locale a seguito dell’emanazione del Dpcm 17 maggio 2020

Info dalle regioni e dalle province autonome 22 maggio 2020

Dalle Regioni e dalle Province autonome

 

Regione Campania

Ordinanza n. 49 del 20 maggio 2020

 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.

 

Regione Marche

Decreto Presidente della Giunta n. 159 del 20 maggio 2020

D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative per gli spostamenti al di fuori del territorio della Regione Marche.

 

Regione Puglia

Ordinanza n. 240 del 19 maggio 2020

 D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Ripresa delle attività di tirocinio extracurriculare..

 

 Regione Toscana

Ordinanza n. 58 del 18 maggio 2020

Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19 – Disposizioni per la fase 2

Provincia di Bolzano

Ordinanza n. 26 del 19 maggio 2020

 Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

 

 

 

Agenzia delle Entrate: on line il Vademecum sulle misure fiscali del Decreto Rilancio

Le misure fiscali del Decreto Rilancio

Dai contributi a fondo perduto alle agevolazioni per casa e risparmio energetico

Pronto il vademecum per cittadini e imprese

 

È online il vademecum di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate – Riscossione sul Decreto Rilancio. Con una presentazione agile e schematica vengono illustrate le disposizioni contenute nel Dl n. 34/2020, che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia e di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del coronavirus.

Aiuti per adeguamento e sanificazione dei luoghi di lavoro

Il vademecum illustra come imprese e lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico
possono usufruire del credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per l’adeguamento alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19, la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavori ed utenti.

I bonus per casa, energia e vacanze

Spazio anche alle detrazioni per interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che passano al 110% per le
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni possono essere fruite in 5 rate annuali di pari importo oppure si può optare per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione. I nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro possono usufruire anche di un credito, fino a 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive,
bed&breakfast e agriturismi. Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.

Mascherine senza Iva

Fino al 31 dicembre di quest’anno sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. A partire dal 1° gennaio 2021 verrà applicata un’aliquota Iva pari al 5%.

Contributi a fondo perduto per le imprese e niente Irap

Piccole e medie imprese e autonomi titolari di partita Iva che nel mese di aprile 2020 hanno avuto un fatturato
inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 possono richiedere dei contributi a fondo perduto. Il contributo riconosciuto non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap. A proposito di Irap, l’Agenzia ricorda che gli imprenditori e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi che non hanno superato i 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente non dovranno
versare il saldo 2019 e la prima rata dell’acconto 2020. Occhio anche al bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo: è previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Sospensione cartelle di pagamento e attività di riscossione

Nel vademecum vengono riepilogate le misure in favore dei contribuenti riguardanti l’attività di Agenzia delle entrate
– Riscossione. Il decreto, infatti, ha disposto la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Le rate 2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Scatta anche lo sblocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni e arrivano regole più soft per le rateizzazioni in essere o richieste entro il 31 agosto. È inoltre consentita la possibilità di
rateizzare i debiti relativi a piani di pagamento della “rottamazioni-ter” o del “saldo e stralcio” decaduti per mancato versamento delle rate scadute nel 2019. L’Agenzia delle Entrate, infine, chiarisce che pur emettendo entro il 31 dicembre gli atti relativi a controlli in scadenza nel 2020, li notificherà ai contribuenti solo nel 2021, senza
l’addebito degli interessi.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

 

 

 

2. Agenzia delle Entrate_DL Rilancio Vademecum