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Al via il contributo di Non Autosufficienza 2025 per le lavoratrici e i lavoratori della Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza

Anche per l’anno 2025, vista l’ampia partecipazione dello scorso anno, E.BI.N.VI.P. ha previsto un intervento riferito al tema della “non autosufficienza”, un problema che colpisce molte persone, da cui derivano anche pesanti ripercussioni economiche: per questo si è ritenuto opportuno offrire un sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici della Vigilanza Privata e dei Servizi di Sicurezza che vivono quotidianamente le difficoltà legate alla disabilità.

L’Ente mette in campo le proprie risorse per aiutare i lavoratori e le lavoratrici con disabilità al 100% o in possesso della legge 104/92 art. 3 comma 3 per sé o per l’assistenza prestata in modo continuativo ad un parente (entro il secondo grado) con disabilità in situazione di gravità, anche non convivente.

La misura del contributo è stabilita in euro 300,00 (trecento/00) e, nel caso di un figlio minore, la misura del contributo sale ad euro 500,00 (cinquecento/00), erogabili una sola volta nel corso dell’anno di riferimento e per un solo parente disabile.

Per presentare la domanda, vai su www.ebinvip.it, nell’area > Attività Sociali, clicca su: > Contributo di non autosufficienza 2025 e segui la procedura indicata per la compilazione della richiesta on line.

Scarica il Regolamento del contributo Non Autosufficienza 2025

Al via il Bonus ZES per l’assunzione di over 35 nel Mezzogiorno

Prende ufficialmente il via il Bonus ZES, l’incentivo destinato alle aziende del Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati di lungo periodo. Il decreto attuativo 7 gennaio 2025, firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze è stato pubblicato oggi e stabilisce i criteri per l’esonero totale dei contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) per 2 anni, fino a un massimo di 650 euro mensili.

La misura prevista dall’articolo 24 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 95/2024) e finanziata con 591,4 milioni di euro fino al 2027 nell’ambito del Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 mira a rafforzare i livelli occupazionali e ridurre i divari territoriali nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro privati con un organico fino a 10 dipendenti che tra il primo settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale da impiegare in una delle 8 Regioni ZES. Per ottenere il Bonus, l’azienda non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione.

Le imprese interessate devono inoltrare richiesta telematica all’Inps, indicando i dati di impresa e lavoratore, il tipo di contratto, la retribuzione media mensile e la sede di lavoro prevista. Il Bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

INPS: Dimissioni per fatti concludenti – escluso l’accesso alla NASpI e il versamento del ticket licenziamento

Dal 12 Gennaio 2025, data di entrata in vigore del Collegato Lavoro (art. 19 della Legge 203/2024), l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, può dar adito alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In tale fattispecie (cd. dimissioni per fatti concludenti) non trovano applicazione le formalità previste dall’ art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 in caso di dimissioni volontarie. Tuttavia vi sono altre formalità che il datore è chiamato a espletare in primis la comunicazione alla sede territoriale INL, che a sua volta può’ verificare la veridicità della comunicazione medesima.

L’effetto risolutivo della procedura può tuttavia essere inibito laddove il lavoratore dimostri l’impossibilità , per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Nel caso in cui il lavoratore dia prova dell’impossibilità, o nell’ipotesi in cui l’ Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione , è lo stesso Ispettorato a comunicare, sia al datore di lavoro che al lavoratore, da un lato l’inefficacia della risoluzione e dall’altro il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro.

La procedura, non priva di incertezze che potranno trovare soluzione in successivi sviluppi della prassi applicativa, è stata  illustrata dall’ Ispettorato con la nota n. 579/2025. All’esito della comunicazione, e dei successivi controlli, la procedura ha dei riflessi anche per quanto riguarda l’ insorgenza degli obblighi contributi connessi alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Come sottolineato dall’ INPS con il Messaggio 19 febbraio 2025, n. 639, le dimissioni per fatti concludenti introdotte dal Collegato Lavoro altro non sono che una particolare fattispecie di dimissioni volontarie. Pertanto, il lavoratore assente non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI in quanto la cessazione si presume volontaria.

La carenza del requisito fondamentale per l’accesso all’ indennità di disoccupazione (involontaria) fa si che il datore di lavoro non sia tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (cd. ticket licenziamento) posto a finanziamento dell’ indennità, poiché la cessazione non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.

In caso di dimissioni per fatti concludenti, il datore di lavoro deve esporle all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”, avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”. 

Scarica il messaggio INPS 639/2025

Fonte: INPSLavorosi.it

Revisione prezzi: nelle gare di appalto ammessa anche la revisione in diminuzione

Nelle gare d’appalto i prezzi possono essere rivisti anche in diminuzione sulla base del quadro normativo di riferimento.
“La misura revisionale trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della contabilità finale dell’appalto, la necessità di adeguare l’importo dell’appalto”. 

E’ quanto si evince dal parere in funzione consultiva n. 4 del 12 febbraio 2025, approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il caso riguardava la richiesta di parere da parte di un importante capoluogo del nord Italia in merito ad un adeguamento prezzi rispetto alle mutate condizioni generali senza modifica delle pattuizioni originarie e dei prezzi contrattuali. Tale modifica riguardava, eventualmente, anche revisione dei prezzi con importi in diminuzione, favorevoli quindi all’Amministrazione.

In base ai chiarimenti del Ministero Infrastrutture (MIT) e tenuto conto della normativa esistente, fermo l’obbligo di applicare la misura straordinaria prevista dall’articolo 26 del decreto legge n. 50/2022, entro i limiti disposti “la misura revisionale disciplinata trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della relativa contabilità, la necessità di adeguare l’importo dell’appalto”. Così ha deliberato l’Autorità.

“Il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all’articolo 26 del d.l. 50/2022, deve ritenersi “obbligatorio” in presenza delle condizioni ivi indicate”, scrive Anac. “La stazione appaltante è obbligata ad effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma. Fermo l’obbligo di applicare tale misura straordinaria, in presenza delle specifiche condizioni ivi stabilite ed entro i limiti disposti, la stessa trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della contabilità finale dell’appalto, la necessità di adeguare l’importo complessivo del contratto”. 

Il parere funzione consultiva dell’Autorità

Parere funzione consultiva n. 4 del 12 febbraio 2025.pdf

Fonte: ANAC