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Approvata la legge di conversione del dl 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Approvata la legge di conversione del dl 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

 

Oggi 4 marzo 2020 l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 234 voti favorevoli, nessun contrario e 5 astensioni il ddl n. 1741 di conversione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le principali misure adottate sono*:

Art. 1 – Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
Individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure che possono essere adottate vengono espressamente citate:
– il divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell’area (lettera a);
– il divieto di accesso al Comune o all’area interessata (lettera b);
– la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (lettera c);
– la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza (lettera d)

Art. 2 – Ulteriori misure di gestione dell’emergenza
Prevede interventi per la gestione delle emergenze sanitarie in base alle quali le Autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, per prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1, vale a dire nei casi in cui risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione ovvero vi siano casi non riconducibili a persona proveniente da un’area già interessata dal contagio.

Art. 3 – Attuazione delle misure di contenimento
Detta le norme per l’attuazione delle misure di contenimento di cui ai precedenti articoli, che devono essere adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 1 prevede che le misure di cui ai precedenti articoli siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. Il comma 2 stabilisce che, in attesa dell’adozione dei predetti decreti, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui ai precedenti articoli possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 833/1978 con riferimento alle ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica (tale articolo dispone circa le funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria stabilendo il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni); dell’articolo 117 del D. Lgs. n. 112/1998, per gli interventi d’urgenza locali in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica (in merito a tale articolo si ricorda che per gli interventi a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale; negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali; in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i predetti soggetti qualificati dalla norma come competenti, ovvero Stato o regioni); dell’articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL) in relazione ad urgenti necessità per superare situazioni, tra l’altro, di pregiudizio della vivibilità urbana (tale articolo stabilisce che le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni, tra l’altro, di pregiudizio della vivibilità urbana, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali). Si stabilisce inoltre che tali misure urgenti perdano efficacia se non sono comunicate entro 24 ore al Ministero della salute. Il comma 3 fa salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della L. 833/1978. Il comma 4 qualifica come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto-legge, prevedendo che, se il fatto non costituisce più grave reato, si applichi l’articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità). Tale disposizione punisce con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene. Ai sensi del comma 5, il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle forze armate impiegato, previo provvedimento dl prefetto competente, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il comma 6 dimezza, per i provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo, i termini per l’esercizio del controllo preventivo della Corte dei conti.

Art. 4 – Disposizioni finanziarie
Detta le disposizioni finanziarie stabilendo che per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile, che allo scopo è corrispondentemente incrementato.

Art. 5 – Entrata in vigore
Fissa la data di entrata in vigore del provvedimento al giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sarà cura dell’ASSIV pubblicare il testo coordinato del decreto legge.

 

* Fonte Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione, Camera dei Deputati e Nota breve n. 177, Senato della Repubblica Italiana

Istituiti i Dipartimenti Tutela della clientela ed educazione finanziaria e Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio

Istituiti i Dipartimenti Tutela della clientela ed educazione finanziaria e Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio

Banca d’Italia, lo scorso 28 Febbraio, ha pubblicato il comunicato stampa con il quale dà notizia dell’approvazione, da parte del Consiglio Superiore di Bankit, dell’istituzione dei Dipartimenti Tutela della clientela ed educazione finanziaria e Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio”.

Il Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria mira a rafforzare gli strumenti di protezione individuale per le persone che utilizzano i servizi bancari e finanziari e ad accrescere il livello di consapevolezza finanziaria della popolazione.

Sarà  articolato in tre servizi:

  • Vigilanza sul comportamento degli intermediari;
  • Tutela individuale dei consumatori;
  • Educazione finanziaria

E vi confluirà anche l’unità responsabile della realizzazione del progetto Museo della moneta e della finanza.

Alla guida del Dipartimento è stata nominata la Dott.ssa Magda Bianco, attuale Capo del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio.

Il Dipartimento circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio è stato istituito in risposta agli sviluppi nei settori dei pagamenti elettronici, del contante e dei servizi finanziari ad alto contenuto tecnologico.

Alla guida del Dipartimento è stata nominato il Dott. Francesco Nicolò, attuale Vice Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio.

In vigore il Dl 3 marzo 2020, n. 9 concernente Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

 In vigore il Dl 3 marzo 2020, n. 9 concernente Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il Dl n. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), di cui abbiamo dato notizia il 29 febbraio us.

Di seguito tutte le misure adottate:

CAPO I – SOSPENSIONE E PROROGA TERMINI
Art. 1 Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020
Art. 2 Termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Art. 3 Rimessione in termini per adempimenti e versamenti
Art. 4 Sospensione dei pagamenti delle utenze
Art. 5 Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Art. 6 Misure in favore dei beneficiari dei mutui agevolati
Art. 7 Sospensione dei termini per versamenti assicurativi e alle Camere di Commercio
Art. 8 Sospensione di versamenti, ritenute, contribuiti e premi per il settore turistico-alberghiero
Art. 9 Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza
Art. 10 Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali
Art. 11 Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del Dlgs 14/2019

CAPO II – Misure in materia di lavoro privato e pubblico
Art. 13 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
Art. 14 Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria
Art. 15 Cassaintegrazione in deroga
Art. 16 Indennità lavoratori autonomi
Art. 17 Cassaintegrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
Art. 18 Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti della PA e degli organismi di diritto pubblico
Art. 19 Misure urgenti in materia di pubblico impiego
Art. 20 Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall’emergenza
Art. 21 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Art. 22 Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture – UtG
Art. 23 Misure urgenti per il personale medico ed infermieristico
Art. 24 Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso

CAPO III – Ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione, salute
Art. 25 Fondo di garanzia PMI
Art. 26 Estensione del Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
Art. 27 Fondo SIMEST
Art. 28 Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici
Art. 29 Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019 – 2222
Art. 30 Carta della famiglia
Art. 31 Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale
Art. 32 Conservazione validità anno scolastico 2019-2020
Art. 33 Misure per il settore agricolo
Art. 34 Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

CAPO IV – Disposizioni finali e finanziarie
Art. 35 Disposizioni in materia di ordinanze contingibili ed urgenti
Art. 36 Disposizioni finanziarie
Art. 37 Entrata in vigore

In allegato il testo del Decreto Legge

Covid 19 – Coronavirus: Un Dl per misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Covid 19 – Coronavirus: un decreto per misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Nella riunione di ieri 28 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge: Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.

A questo scopo, con il decreto si interviene in diversi ambiti, di seguito elencati in modo non esaustivo, insieme alle principali misure previste*.

1. Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”

Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:

·         –           i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;

·         –           il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;

·         –           il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;

·         –           il pagamento dei diritti camerali.

 

Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.

Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.

2. Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”

Il decreto interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti:

·         –           cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS);

·         –           possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria;

·         –           cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;

·         –           indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.

 

3. Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria

Tra le altre misure:

·         –           l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati, alle p.m.i. con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;

·         –           la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;

·         –           l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;

·         –           l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi;

·         –           misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

·         il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di quarantena;

·         –           la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale;

·         la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di contenimento;

·         –           l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);

·         –           l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;

·         –           il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.

 

4. Settore turistico

Si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 31 marzo del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.

Non è stato ancora diffuso il testo dell’atto ma sarà nostra cura pubblicarlo nell’area dedicata al Covid 19 del nostro sito (www.assiv.it) costantemente aggiornata.