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Istituiti i Dipartimenti Tutela della clientela ed educazione finanziaria e Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio

Istituiti i Dipartimenti Tutela della clientela ed educazione finanziaria e Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio

Banca d’Italia, lo scorso 28 Febbraio, ha pubblicato il comunicato stampa con il quale dà notizia dell’approvazione, da parte del Consiglio Superiore di Bankit, dell’istituzione dei Dipartimenti Tutela della clientela ed educazione finanziaria e Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio”.

Il Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria mira a rafforzare gli strumenti di protezione individuale per le persone che utilizzano i servizi bancari e finanziari e ad accrescere il livello di consapevolezza finanziaria della popolazione.

Sarà  articolato in tre servizi:

  • Vigilanza sul comportamento degli intermediari;
  • Tutela individuale dei consumatori;
  • Educazione finanziaria

E vi confluirà anche l’unità responsabile della realizzazione del progetto Museo della moneta e della finanza.

Alla guida del Dipartimento è stata nominata la Dott.ssa Magda Bianco, attuale Capo del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio.

Il Dipartimento circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio è stato istituito in risposta agli sviluppi nei settori dei pagamenti elettronici, del contante e dei servizi finanziari ad alto contenuto tecnologico.

Alla guida del Dipartimento è stata nominato il Dott. Francesco Nicolò, attuale Vice Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio.

In vigore il Dl 3 marzo 2020, n. 9 concernente Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

 In vigore il Dl 3 marzo 2020, n. 9 concernente Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il Dl n. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), di cui abbiamo dato notizia il 29 febbraio us.

Di seguito tutte le misure adottate:

CAPO I – SOSPENSIONE E PROROGA TERMINI
Art. 1 Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020
Art. 2 Termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Art. 3 Rimessione in termini per adempimenti e versamenti
Art. 4 Sospensione dei pagamenti delle utenze
Art. 5 Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Art. 6 Misure in favore dei beneficiari dei mutui agevolati
Art. 7 Sospensione dei termini per versamenti assicurativi e alle Camere di Commercio
Art. 8 Sospensione di versamenti, ritenute, contribuiti e premi per il settore turistico-alberghiero
Art. 9 Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza
Art. 10 Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali
Art. 11 Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del Dlgs 14/2019

CAPO II – Misure in materia di lavoro privato e pubblico
Art. 13 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
Art. 14 Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria
Art. 15 Cassaintegrazione in deroga
Art. 16 Indennità lavoratori autonomi
Art. 17 Cassaintegrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
Art. 18 Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti della PA e degli organismi di diritto pubblico
Art. 19 Misure urgenti in materia di pubblico impiego
Art. 20 Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall’emergenza
Art. 21 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Art. 22 Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture – UtG
Art. 23 Misure urgenti per il personale medico ed infermieristico
Art. 24 Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso

CAPO III – Ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione, salute
Art. 25 Fondo di garanzia PMI
Art. 26 Estensione del Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
Art. 27 Fondo SIMEST
Art. 28 Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici
Art. 29 Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019 – 2222
Art. 30 Carta della famiglia
Art. 31 Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale
Art. 32 Conservazione validità anno scolastico 2019-2020
Art. 33 Misure per il settore agricolo
Art. 34 Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

CAPO IV – Disposizioni finali e finanziarie
Art. 35 Disposizioni in materia di ordinanze contingibili ed urgenti
Art. 36 Disposizioni finanziarie
Art. 37 Entrata in vigore

In allegato il testo del Decreto Legge

Covid 19 – Coronavirus: Un Dl per misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Covid 19 – Coronavirus: un decreto per misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Nella riunione di ieri 28 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge: Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.

A questo scopo, con il decreto si interviene in diversi ambiti, di seguito elencati in modo non esaustivo, insieme alle principali misure previste*.

1. Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”

Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:

·         –           i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;

·         –           il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;

·         –           il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;

·         –           il pagamento dei diritti camerali.

 

Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.

Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.

2. Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”

Il decreto interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti:

·         –           cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS);

·         –           possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria;

·         –           cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;

·         –           indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.

 

3. Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria

Tra le altre misure:

·         –           l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati, alle p.m.i. con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;

·         –           la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;

·         –           l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;

·         –           l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi;

·         –           misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

·         il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di quarantena;

·         –           la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale;

·         la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di contenimento;

·         –           l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);

·         –           l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;

·         –           il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.

 

4. Settore turistico

Si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 31 marzo del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.

Non è stato ancora diffuso il testo dell’atto ma sarà nostra cura pubblicarlo nell’area dedicata al Covid 19 del nostro sito (www.assiv.it) costantemente aggiornata.

 

Coronavirus, il Decreto Legge 23 febbraio 2020 e i decreti attuativi

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 e tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale, dopo una riunione del Comitato operativo nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, il Consiglio dei Ministri, ha approvato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (in allegato) che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Il Presidente Conte ha quindi firmato il Dpcm 23 febbraio 2020 (in allegato) di attuazione delle disposizioni del DL 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

Il 24 febbraio il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto ministeriale (in allegato) che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza dal virus Covid-19.

Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus. Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
Tra le misure sono inclusi, tra l’altro:
• il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;
• la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
• la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
• la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
• la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
• l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
• la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
• la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
• la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.
Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.
L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.
Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

DPCM 23 febbraio 2020 In seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto, il Dpcm individua i Comuni interessati dalle misure urgenti per il contenimento del contagio in attuazione del decreto-legge 6/2020 e ad integrazione di quanto già disposto nelle adottate dal Ministro della salute d’intesa con
il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020 (in allegato):
• Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.
• Veneto: Vo’.

Il Dpcm inoltre dispone che tutti gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato in tali Comuni sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
I dipendenti delle aziende che si trovano nelle aree a rischio di contagio da coronavirus potranno ricorrere alla modalità di lavoro agile in via automatica, ove possibile. Tale disposizione consente ai dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato di svolgere la propria attività lavorativa in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza, ove la natura dell’incarico lo consenta, quindi all’esterno dei locali aziendali, per evitare il più possibile contatti prolungati e ravvicinati con persone che potrebbero essere infette.

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 Il decreto, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sospende i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi. Il decreto riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
(Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri).

A corredo  anche un articolo di Italia Oggi “Lavoro agile in via automatica” del 25 febbraio 2020 a firma di Daniele Cirioli e uno de Il Sole 24 Ore: “Smart working easy solo in 11 comuni”.