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Nuovo D.M. antipirateria n. 139 del 7 Novembre 2019

Nuovo D.M. antipirateria n. 139 del 7 Novembre 2019

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale nr. 284 del 4 Dicembre 2019 il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 Novembre 2019 nr. 139 emanato di concerto con il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che abroga il precedente D.M. 266/2012: regolamento recante l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque a rischio pirateria.

Come è noto l’ASSIV ha partecipato a diversi tavoli tecnici sull’argomento offrendo un apporto sostanziale alla stesura di questo nuovo testo. Non possiamo però nascondere  che si è trattato di una sorpresa, arrivata sulla scrivania dell’Associazione senza alcun preavviso, a riprova della mancanza di interlocuzione che da tempo persiste – e non per colpa nostra – con i nostri aventi causa istituzionali. .

Entrando nel merito del Decreto, non possiamo che manifestare, complessivamente, la nostra soddisfazione sul risultato, infatti rileviamo essere state recepite quasi tutte le istanze presentate dall’ASSIV.

Il nuovo D.M. presenta infatti spunti interessanti di semplificazione ed armonizzazione delle regole italiane con quelle internazionali, dettate in primo luogo dall’IMO (International Maritime Organization) ed in tal senso qui di seguito illustriamo le modifiche introdotte:

L’art. 4 (requisiti delle Guardie Giurate) al comma 1.a) definisce i requisiti addestrativi facendo esplicito riferimento al D.M. 154/2009 art. 6 senza nulla aggiungere o togliere alla precedente stesura.

L’art. 5 (armi utilizzabili nei servizi) al comma 1.b) introduce il principio che a detenere le armi sia anche il Titolare dell’Istituto di Vigilanza. Questa, rispetto alla norma precedente sostanzia  un elemento di novità, dato che  tale incombenza era in capo all’Armatore, che a sua volta si vedeva costretto a delegare comunque il Titolare dell’Istituto. Si tratta quindi di una semplificazione che salta un passaggio inutile ma, soprattutto, de-responsabilizza l’Armatore su un argomento che risultava essere molto lontano dal suo specifico interesse.

L’art. 6 (modalità di svolgimento dei servizi) al comma 2.a), stabilisce il numero minimo di Guardie Giurate impiegate a bordo delle navi, che diminuisce a 3 unità, rispetto alle 4 previste in precedenza. Si equipara pertanto il servizio antipirateria a quello fornito dalla Compagnie di Sicurezza che operano su navi battenti bandiera non italiana, incrementando così la competitività dell’Armamento italiano grazie alla evidente riduzione dei costi sostenuti dagli Armatori.

L’art. 8 (autorizzazioni rilasciabili al Titolare dell’Istituto di Vigilanza) al comma 1., ricollegandosi al precedente art. 5, stabilisce che il Titolare dell’Istituto di Vigilanza richieda direttamente l’autorizzazione per l’acquisto, maneggio, trasporto, detenzione e cessione in comodato alle Guardie Giurate delle armi ex art. 31 T.U.L.P.S. e che tale richiesta debba essere inoltrata presso la Questura dove ha sede l’Istituto di Vigilanza. Con il D.M. 266/2012 tale autorizzazione veniva rilasciata sempre al Titolare dell’Istituto su delega però dell’Armatore, dalla Questura di competenza dove l’Armatore aveva la sede. E’ evidente la semplificazione del processo che non vede più i Titolari di Istituti di Vigilanza costretti a presentare istanze alla varie Questure d’Italia, con tutte le difficoltà logistiche ed i maggiori oneri economici che ne conseguivano.

L’art. 9 (procedimento del rilascio delle autorizzazioni) comma 2, consente al titolare dell’Istituto di Vigilanza di presentare la richiesta di autorizzazione del singolo transito alla Questura dove ha sede l’Istituto, a mezzo di posta certificata con un preavviso minimo di 48h.  Questo rappresenta il punto massimo di semplificazione, considerando che secondo il precedente D.M. era necessario presentare l’Istanza presso la Questura dove aveva la sede l’Armatore ed occorreva ricevere la così detta “presa d’atto” senza la quale l’imbarco non poteva avvenire. Ciò significava: tempi più lunghi e difficoltà dovute alla necessità di seguire  il procedimento burocratico al fine di poter essere puntuali rispetto agli impegni assunti con i Clienti.

Art. 11 (trasporto e registrazione delle armi imbarcate) comma 2; definisce che il numero massimo di armi da imbarcare deve essere pari nel massimo al numero delle Guardie Giurate in servizio più una di riserva per ogni Guardia, con un munizionamento pari a 1.000 cartucce per operatore. Precedentemente le armi da imbarcare potevano essere solo 6, rispetto alle 4 Guardie Giurate in servizio.

Quello che purtroppo ha (per il momento) rovinato la buona impalcatura del regolamento di cui al D.M. 139/2019 è il contenuto del Capo IV, disposizioni finali e transitorie.

L’art. 14 (disposizioni transitorie) comma 1, determina infatti che le disposizioni riferite alla formazione del personale di cui all’art. 4 comma 1.a) si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2020. Sempre l’art. 14 comma 2 definisce che le Guardie Giurate, che fino alla data di cui sopra sono state impiegate a bordo delle navi in attività antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni, sono ammesse direttamente a sostenere la prova di esame di cui l’art. 6 del  D.M. 154/2009. Il comma 3, sancisce infine che il mancato superamento dell’esame di cui sopra comporta l’invio del personale non idoneo ai corsi di formazione.

In relaziona all’art. 14 di cui sopra, considerando il quadro complessivo degli ultimi 5 anni, nei quali è stato completamente disatteso il D.M. 154/2009 art. 6 e, più nel dettaglio, il punto 2 comma 2.3.1 dell’allegato tecnico, ASSIV si dichiara preoccupata sul futuro dell’attività di antipirateria.

Riteniamo infatti che non ci siano i tempi tecnici, vista l’imminente scadenza di fine anno  per poter programmare una corretta formazione giuridico/formale per inviare all’esame il personale già in possesso di decreto di Guardia Giurata antipirateria, personale che comunque ad oggi ha dato ampia dimostrazione della propria capacita tecnico-operativa.

In relazione a questo riteniamo pertanto necessario sensibilizzare il Ministero affinchè si faccia promotore di una proroga urgente dei termini per l’esame e la formazione del personale, reintroducendo il regime di deroga, che è in scadenza proprio alla fine dell’anno in corso. Questo al fine di poter garantire, senza soluzione di continuità, la fornitura dei servizi di protezione alle navi italiane, che altrimenti resterebbero, le uniche al mondo, senza alcuna tutela armata.

Proponiamo altresì, come già fatto in precedenza, che il Ministero costituisca un ulteriore tavolo tecnico dove tutti i soggetti interessati abbiano l’opportunità di confrontarsi realisticamente sulla base delle esperienze e delle esigenze reciproche.

 

                                                                                                                                    Dott. Vincenzo Pergolizzi

                                                                                                          Metro Security Express

                                                                                                          Esperto Assiv di antipirateria

Pillole di Sicurezza in Web a Sicurezza 2019. Intervista all’avv. Domenico Vozza

Video Intervista all’ Avv. Domenico Vozza,  esperto di Privacy & Compliance,  normativa d’impresa

L’avv. Vozza ha affrontato il tema della sicurezza urbana, delle modalità secondo le quali la videosorveglianza agevola la sicurezza urbana e dell’impatto che la videosorveglianza ha in materia di privacy.

http://https://youtu.be/YH5-_YaW3Gs

 

Dl105/2019: Perimetro Sicurezza Cibernetica

A seguito dei diversi interventi legislativi in ambito europeo, quali la Direttiva EU 2016/1148 c.d. Direttiva NIS e il Cybersecurity Act, Reg. EU 2019/881, cresce sempre di più l’attenzione per la #Cybersecurity nel contesto nazionale: è stato infatti approvato il decreto legge in materia di perimetro di sicurezza cibernetica dall’Aula della Camera, con i voti della sola maggioranza e l’astensione delle opposizioni.
L’obiettivo del decreto è assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale. Spetterà a un decreto del presidente del Consiglio, da adottare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
Entro 10 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, un DPCM dovrà determinare le procedure di notifica degli incidenti prodottisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e le misure di sicurezza.
Entro 10 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione dovrà anche essere emanato un regolamento – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – per definire le procedure, le modalità e i termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici individuati nell’elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.
Il decreto individua alcuni compiti per il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), con riferimento all’approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e infrastrutture associate.
Vengono anche fissati alcuni obblighi per gli operatori dei servizi essenziali, i fornitori di servizi Digitali, le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, tutti soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
Il decreto interviene anche sulle procedure di segnalazione degli incidenti su reti, sistemi informativi e sistemi informatici rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: i soggetti individuati (amministrazioni pubbliche, nonchè enti oppure operatori nazionali, pubblici e privati) devono notificare l’incidente al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (Csirt) italiano. Il Csirt procede poi a inoltrare tempestivamente tali notifiche al Dipartimento delle informazioni della sicurezza (Dis).
Alcune disposizioni sono dettate per assicurare il raccordo tra il decreto-legge e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.
È inoltre esteso l’ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori ad alta intensità tecnologica (cd. golden power). In particolare: viene ampliato il perimetro dei beni che possono essere inclusi nell’ambito di applicazione di tale disciplina, in caso di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, attraverso il rinvio alle norme europee; per verificare la presenza del pericolo, viene ricompreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti; infine sono entrate in vigore norme secondarie che individuano puntualmente i settori rilevanti e sono notificati al Governo gli acquisti, da parte di soggetti esterni all’Ue, di partecipazioni in società che detengono specifici beni e rapporti, fra cui le infrastrutture e le tecnologie critiche legate alla gestione dei dati e alla Cybersicurezza, nonchè le infrastrutture finanziarie.
Il decreto introduce inoltre la necessità di una funzione specifica destinata alla gestione della sicurezza, compiendo così un grande passo avanti per il riconoscimento della figura del Security Manager all’interno del contesto nazionale.
In tale ottica dunque il Security Manager dovrà sempre di più operare oltre i classici confini della sicurezza aziendale per rispondere alle nuove esigenze di security poste dal perimetro di sicurezza cibernetico in cui operano le infrastrutture critiche.
La formazione e la competenza su questi aspetti diventeranno quindi un fattore preponderante e vincente per figure professionali sempre più competenti in un contesto cyber.

 

Dott.ssa Federica Calì

Dott. Stefano Gorla

Pillole di Sicurezza in Web a Sicurezza 2019. Intervista al dott. Giancarlo Cerchiari

Video Intervista al  Dott. Giancarlo Cerchiari

Coordinatore Task Force ASS.I.V. – ANIE Sicurezza. Ex Presidente ANIE Sicurezza

Il dott. Cerchiari si è soffermato sulla collaborazione ASS.I.V. – ANIE Sicurezza, sul vantaggio che questa offre al cliente finale e sull’importanza delle moderne centrali operative