Home Blog Pagina 79

Rosolini (SR) punta sulla vigilanza privata: un modello per la sicurezza urbana

Negli ultimi tempi, diversi articoli di stampa hanno evidenziato come numerosi comuni del Centro e del Nord Italia abbiano già scelto o stiano valutando di affidarsi alla vigilanza privata per il presidio e il controllo del territorio comunale.

In questo contesto, assume particolare rilevanza il caso del Comune di Rosolini, in provincia di Siracusa. Pur trovandosi in una situazione di dissesto finanziario, l’amministrazione locale ha deciso di destinare 5.000 euro all’attivazione di servizi di vigilanza privata per contrastare l’aumento della microcriminalità. Il piano prevede l’impiego di tre auto che, nelle ore notturne, pattuglieranno le aree più sensibili della città, con un’attenzione particolare al centro storico, alle zone commerciali e ai quartieri residenziali.

La scelta di Rosolini evidenzia una crescente consapevolezza dell’importanza della sicurezza sussidiaria. Le guardie giurate, infatti, possono rappresentare un valido supporto alle forze dell’ordine, soprattutto nei territori in cui le risorse pubbliche risultano insufficienti. Tuttavia, affinché questa collaborazione risulti realmente efficace, è necessario un cambio di mentalità che riconosca il ruolo strategico della vigilanza privata all’interno del sistema di sicurezza nazionale.

Questo approccio non solo rafforza la sicurezza locale, ma contribuisce anche a creare una rete di controllo più capillare ed efficiente sul territorio. L’integrazione tra forze dell’ordine e vigilanza privata può diventare una risposta concreta alle sfide contemporanee in materia di sicurezza, specialmente in un periodo in cui molte amministrazioni locali devono far fronte a ristrettezze economiche.

L’esperienza di Rosolini potrebbe quindi costituire un modello per altri comuni del Sud Italia, dimostrando come la collaborazione tra settore pubblico e privato rappresenti una strategia efficace per garantire la sicurezza dei cittadini. L’auspicio è che, attraverso una maggiore valorizzazione della vigilanza privata e un rafforzamento della sinergia con le forze dell’ordine, si possa costruire un sistema di sicurezza più efficiente e inclusivo su tutto il territorio nazionale.

Qui trovi gli articoli di stampa che parlano del caso Rosolini.
https://www.corriereelorino.it/il-comune-di-rosolini-ricorre-alla-vigilanza-privata-per-contrastare-laumento-della-microcriminalita/

https://www.siracusanews.it/furti-scassi-e-risse-a-rosolini-il-sindaco-spadola-ricorre-alla-vigilanza-privata/


Huffington Post, ASSIV: Perché è importante la proposta di legge sulla partecipazione al lavoro

di Maria Cristina Urbano – 8 febbraio 2025

Questa iniziativa legislativa mira a disciplinare la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori nelle aziende italiane. Un provvedimento ambizioso che può migliorare competitività aziendale e stabilità occupazionale

Il dibattito sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati delle imprese ha assunto una nuova centralità con la proposta di legge attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, con l’obiettivo di giungere ad approvazione e trasmetterla all’altro ramo del Parlamento in tempi verosimilmente rapidi.

Questa iniziativa legislativa mira a disciplinare la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori nelle aziende italiane. Si tratta di un provvedimento ambizioso che, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione, si propone di rafforzare la collaborazione tra lavoratori e datori di lavoro, migliorando la competitività aziendale e la stabilità occupazionale. L’implementazione dell’intero impianto normativo ruota intorno alla contrattazione collettiva, considerata strumento chiave per garantire l’effettiva applicazione delle nuove disposizioni. Nella proposta di legge vi è l’ampliamento della definizione dei contratti collettivi. La normativa include, infatti, nell’ambito della contrattazione collettiva, non solo i contratti collettivi nazionali, ma anche quelli territoriali e aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente e maggiormente rappresentative a livello nazionale. Questa estensione ha l’obiettivo di garantire una maggiore flessibilità nella regolazione dei rapporti di lavoro, adattandosi meglio alle specificità dei settori e delle aziende coinvolte.

Uno degli aspetti più rilevanti della proposta di legge riguarda l’inserimento dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza e nei consigli di amministrazione delle imprese. In particolare, nelle aziende che adottano il sistema dualistico di governance, gli statuti potranno prevedere la nomina di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, garantendo così una voce diretta nelle decisioni strategiche aziendali. Anche nelle imprese con sistema tradizionale sarà possibile prevedere la presenza di amministratori espressi dai lavoratori, assicurando un’interlocuzione costante tra proprietà e dipendenti.

Un altro punto qualificante della proposta è la promozione di strumenti di partecipazione finanziaria, attraverso i quali i lavoratori potranno beneficiare di una quota degli utili aziendali, godendo di un regime fiscale agevolato. Particolarmente significativo il fatto che i dividendi derivanti dalle azioni assegnate ai lavoratori in sostituzione dei premi di risultato saranno parzialmente esentati dalle imposte, rafforzando così il legame tra il successo dell’impresa e il benessere dei dipendenti.

La proposta di legge introduce inoltre strumenti innovativi per rafforzare il dialogo sociale e la sostenibilità delle imprese. Le aziende potranno istituire commissioni paritetiche composte da rappresentanti dei lavoratori e dell’impresa, con il compito di elaborare piani di miglioramento e innovazione. Inoltre, viene promossa l’introduzione di figure specifiche dedicate alla formazione, al welfare aziendale, alla qualità dei luoghi di lavoro e all’inclusione delle persone con disabilità, riconoscendo l’importanza del benessere lavorativo come elemento di competitività.

A mio avviso, nel complesso, l’iniziativa legislativa è positiva in quanto pone al centro dell’attenzione il tema della partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale. Riteniamo fondamentale che la contrattazione collettiva sia e resti lo strumento principale per disciplinare la partecipazione, lasciando alle imprese e ai sindacati la libertà di individuare le soluzioni più adatte alle specifiche esigenze produttive.

Ogni intervento normativo dovrebbe garantire che tali strumenti partecipativi non rallentino i processi decisionali delle imprese, né impongano modelli standardizzati che potrebbero non adattarsi alle diverse realtà aziendali. La crescita della cultura della partecipazione deve essere un processo graduale e basato sul dialogo tra le parti sociali, piuttosto che su obblighi imposti per legge, e perché il modello funzioni, dovrà essere sciolto anche il nodo della rappresentatività delle parti sociali.

Il dibattito in Parlamento e tra le parti sociali sarà determinante per comprendere se questa proposta riuscirà a tradursi in una reale innovazione per il mondo del lavoro italiano.

Segui il blog della Presidente Urbano

Leggi l’articolo sull’Huffington Post

Nota INL 378/2025: il verbale di disposizione in materia di sicurezza si impugna dinnanzi all’ ITL

La disposizione impartita dal personale ispettivo per motivi di salute e sicurezza deve essere impugnata dinnanzi al Direttore dell’ Ispettorato territoriale e non al Ministero del Lavoro.

A chiarirlo, con nota n. 378/2025,è lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha effettuato una breve analisi dell’ istituto disciplinato dall’ art. 10 del DPR n. 520/1955

Il potere di impartire disposizioni esecutive per la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 10 del DPR n. 520/1955 resta distinto dall’analoga prerogativa riconosciuta dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004. I due istituti differiscono per ambito di applicazione e regime sanzionatorio. 

Il primo consente, infatti, all’ Ispettore di impartire ordini immediatamente esecutivi, applicabili in ambiti come la prevenzione infortuni o la violazione di norme per cui sia attribuito all’ Ispettorato un apprezzamento discrezionale. Questo strumento ha avuto via via nel corso del tempo un’applicazione sempre meno frequente rispetto ad altri istituti più utilizzati, come la prescrizione obbligatoria ex art. 20 del DLgs. 758/94. Quanto al regime sanzionatorio, la mancata ottemperanza alla disposizione è punita con l’arresto fino a un mese o un’ammenda fino a 413 euro in caso di violazioni relative alla sicurezza o igiene sul lavoro, oppure una sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro per altre irregolarità quando le inosservanze non siano sanzionate da  altre leggi.

Diversamente, la disposizione prevista all’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, trova applicazione solo in caso di violazioni non già punitecon sanzioni penali o amministrative. Rispetto all’art. 10 DPR 520/1955, l’art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 dispone un sistema sanzionatorio diverso, in quanto la mancata ottemperanza alla disposizione comporta solo  una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Nel frattempo, iL D.Lgs. n. 149/2015, con l’obbiettivo di razionalizzare l’attività ispettiva del Ministero, ha istituito la nuova  Agenzia unica per le ispezioni del lavoro dotata di autonomia organizzativa e contabile , denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro, eintegrato  i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, con una semplificazione delle norme in materia di ricorsi amministrativi  avverso gli atti degli organi ispettivi, con modifiche all’art. 16 del D.lgs. n. 124/2004 che attribuiscono al direttore della sede territoriale la competenza a decidere per la disposizione art. 14 D.Lgs. 124/2004

Al contrario, stando al tenore letterale della norma, ad oggi la competenza a decidere sui ricorsi avverso provvedimenti di disposizione ex art. 10 DPR 520/1955 risulta ancora attribuito al Ministero del Lavoro.

Tanto premesso, l’Ufficio legislativo dell’ Ispettorato ha reinterpretato l’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 520/1955 alla luce delle innovazioni introdotte dal D.lgs. n. 149/2015 in tema di attività ispettiva.

Con il venir meno del rapporto gerarchico tra Ispettorato e Ministero, l’art. 10, comma 2 cit. può ritenersi implicitamente abrogato. Di conseguenza l’organo competente a decidere per l’annullamento dei verbali di disposizione emessi ex art. 10 del D.P.R. n. 520/1955 è individuato nel direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, analogamente a quanto previsto dall’art. 14 del D.lgs. n. 124/2004 recante la disciplina del potere di disposizione del personale ispettivo .

Il ricorso deve essere presentato al direttore territoriale INL entro 15 giorni dall’emissione del verbale di disposizione. L’ Ispettorato ha poi 15 giorni di tempo per decidere e la mancata comunicazione dell’esito equivale a rigetto del ricorso.

Fonte: INL – Lavorosi

Fondo Nuove Competenze: dal 10 febbraio 2025 al via le domande di contributo

Approvato e pubblicato l’Avviso pubblico Fondo nuove competenze 3 – Competenze per le innovazioni (Decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024), finalizzato a coprire le ore di lavoro dedicate a percorsi formativi per l’acquisizione di nuove competenze.

Il Fondo accompagna i processi di transizione digitale ed ecologica delle imprese, favorisce nuova occupazione e promuove le reti tra imprese. Selezionato quale operazione di importanza strategica del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, fornisce un contributo fondamentale agli obiettivi del programma, in particolare alla priorità 3 che punta a formare nuove competenze per le transizioni digitale e verde.

L’operazione aiuta le imprese ad accrescere le competenze di lavoratrici e lavoratori affinché possano rispondere all’accelerazione della domanda di digitalizzazione, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e più in generale di innovazione.
Il sostegno consiste nel riconoscere contributi commisurati al costo del lavoro del personale. L’intervento sostiene le imprese nell’adeguarsi ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali e permette di adeguare le competenze dei lavoratori in seguito alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o in seguito al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Infine, permette alle imprese di coinvolgere disoccupati precedentemente selezionati per la loro assunzione a conclusione del percorso formativo.

L’Avviso è rivolto a datori di lavoro privati (anche a partecipazione pubblica) che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze del proprio personale. Sono previsti bonus ai datori di lavoro per la formazione di personale neoassunto.

La dotazione finanziaria del Fondo nuove competenze 3 ammonta complessivamente a 731 milioni di euro, integrabili con altre fonti di finanziamento.

Il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dall’Unione europea, contribuisce con 730 milioni di euro, ripartiti tra Regioni e Province autonome come segue:
 

  • € 225.943.198,04 alle Regioni più sviluppate (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Province autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto);
  • € 39.928.825,74 alle Regioni in transizione (Abruzzo, Marche, Umbria);
  • € 464.127.976,21 alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Queste risorse sono destinate alle seguenti tipologie di intervento:

  • il 25% a Sistemi formativi, cioè i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player;
  • il 25% a Filiere formative, cioè i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente in distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica;
  • il 50% a Singoli datori di lavoro.

La quota di finanziamento restante, pari a 1 milione di euro, proviene dalle risorse del decreto-legge 152/2021, articolo 10 bis, convertito con modificazioni dalla legge 233/2021, ed è destinata al bonus per le imprese che assumano disoccupati con contratto stagionale, nei settori del turismo e dell’agricoltura, dopo lo svolgimento della formazione. Queste risorse non sono ripartite tra Regioni né per tipologie di intervento.

Le domande di contributo potranno essere presentate sulla piattaforma di servizi online MyANPAL a partire dal 10 febbraio 2025 fino al 10 aprile 2025.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto una guida  per supportare le aziende sin dalla fase progettuale dei percorsi formativi personalizzati fino all’inoltro delle istanze.

Scarica la Guida al Fondo nuove competenze 3

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali