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Studio AOR – APPROFONDIMENTO “La sorte delle procedure di gara per effetto del c.d. Cura Italia”

Studio AOR – APPROFONDIMENTO “La sorte delle procedure di gara per effetto del c.d. Cura Italia”

Pubblichiamo una breve nota informativa, predisposta dallo Studio AOR, consulente legale di Assiv, sugli effetti della sospensione dei termini procedimentali sulle procedure di gara per appalti e concessioni, a seguito dell’entrata in vigore del Dl del 17 Marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia.

 

Breve nota informativa sugli effetti della sospensione dei termini procedimentali sulle procedure di gara per appalti e concessioni.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una nota del 23 marzo 2020 ha fornito la propria interpretazione sugli effetti dell’art. 103 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nell’ambito della disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici.

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L’art. 103 del D.l. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto che:

  1. tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi avviati d’ufficio o su istanza di parte, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo il 23 febbraio 2020, sono sospesi sino al 15 aprile 2020, indipendentemente dalla loro natura e funzione (perentori, ordinatori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi);
  2. per sospensione si deve intendere che nel computo di detti termini non deve considerarsi il periodo dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, pari a 52 giorni;
  3. le Pubbliche Amministrazioni adottano le misure organizzative che consentano comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, dando priorità a quelli urgenti, anche sulla base di istanze motivate presentate dagli interessati.

La disposizione ha suscitato non pochi dubbi applicativi soprattutto per quanto concerne la sua applicabilità al mondo delle procedure ad evidenza pubblica.

Per tale ragione, con Direttiva del 23 marzo 2020, è intervenuto il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, per chiarire la portata della sospensione dei termini procedimentali disposta dall’art. 103, con riferimento alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (D. lgs. n. 50/2016).

In particolare, nella Direttiva, il Ministro ha, anzitutto, precisato che:

  • la sospensione dei termini procedimentali deve ritenersi estesa a tutti i procedimenti amministrativi e quindi anche alle procedure di appalto o di concessione regolate dal Codice dei contratti pubblici, che costituiscono degli esempi tipici di procedimento amministrativo;
  • per l’effetto, la sospensione deve applicarsi a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis o dalle commissioni di gara (a titolo esemplificativo: termini per la presentazione delle domande/offerte; effettuazione di sopralluoghi; soccorso istruttorio);
  • tale sospensione, pari a 52 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020), riguarda i termini delle procedure già pendenti al 23 febbraio o iniziati successivamente al 23 febbraio 2020;
  • decorsi 52 giorni, i termini cominciano nuovamente a decorrere.

Ciò premesso, il Ministro della Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che l’art. 103 impone comunque alle Amministrazione di adottare ogni e più opportuna misura organizzativa tesa a garantire la “ragionevole durata” e la “celere conclusione” dei procedimenti amministrativi, con priorità ai procedimenti urgenti.

Considerando che la definizione celere e ragionevole del procedimento è prerogativa che permea l’intero settore dei contratti pubblici, indipendentemente dall’emergenza epidemiologica in atto, il Ministro ha in sostanza chiarito che le Amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti in cui sia possibile, dovranno rispettare i termini endoprocedimentali (finali ed esecutivi) originariamente previsti.

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Alla luce delle considerazioni sinora esposte, deve ritenersi che l’art. 103, comma 1, D.l. n. 18/2020, nell’interpretazione fornita dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, abbia disposto, in linea generale, la sospensione di tutti i termini che scandiscono le procedure di gara.

Va evidenziato che tale sospensione non opera in tutti quei casi in cui le procedure di gara rispondano ad un’esigenza di particolare necessità o urgenza.

Si tratta di esigenze che devono consentire alle Amministrazioni aggiudicatrici la prosecuzione, ovvero, l’avvio di procedure per le quali potranno essere rispettati i termini originariamente previsti, compatibilmente con le ulteriori disposizioni introdotte per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Si tratta di tutte quelle procedure di affidamento la cui l’interruzione pregiudicherebbe esigenze immanenti della Pubblica Amministrazione nonché la stessa possibilità di dotarsi di tutti gli strumenti e le azioni finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Per facilitare la lettura del commento dello Studio AOR,  scarica la nota del 23 Marzo 2020, a firma del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, inviataVi in data 27 Marzo 2020 (“Applicazione dell’art. 103 del Dl. 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”)

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze: Pubblicato il nuovo modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa

Domanda di sospensione del  mutuo per l’acquisto della prima casa*

È stata pubblicata la nuova modulistica, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.
A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “CuraItalia” che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:
• non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
• è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
• è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.
* Ministero dell’Economia e delle Finanze

Circolare INAIL n. 11 del 27 marzo 2020 – Sospensione termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Proroga della validità del Durc

Circolare INAIL n. 11 del 27 marzo 2020 – Sospensione termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Proroga della validità del Durc

Pubblichiamo la circolare n. 11 del 27 marzo 2020 con la quale l’Inail fornisce le istruzioni operative per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La circolare completa degli allegati è disponibile anche nella sezione “Aziende” del box Corona Virus –Covid-19  (http://migr.assiv.it/aziende/)

 

Scarica il testo della circolare e gli allegati

Circolare del Ministero dell’Interno: chiarimenti in tema di assembramenti, spostamenti e attività all’aperto delle persone fisiche

31 marzo 2020 – Circolare Ministero dell’Interno: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti

 

Pubblichiamo la Circolare del Ministero dell’Interno del 31 marzo 2020, a firma del Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, che contiene chiarimenti in tema di assembramenti, spostamenti e attività all’aperto delle persone fisiche