Segnaliamo l’intervento di Giulio Gravina, Cofondatore del Gruppo ITALPOL e Presidente sezione sicurezza urbana e sussidiaria
Remind, al convegno “L’Italia che abiteremo by Remind”, tenuto Roma, Palazzo Ferrajoli, il 22 aprile 2024.
“L’Italia che abiteremo by remind”: intervento di Giulio Gravina a Palazzo Ferrajoli
Le nuove frontiere del welfare aziendale
Le nuove frontiere del welfare aziendale
“Leve strategiche di rilevante importanza” per le imprese che vogliono incentivare e fidelizzare i propri dipendenti, migliorando la produttività e il clima organizzativo. Welfare aziendale, fringe benefit e premi di risultato offrono alle aziende diverse opportunità per implementare politiche di beneficio per i lavoratori che vanno “oltre alla mera retribuzione economica, spaziando in ambiti quali salute, formazione, previdenza, sostegno alla famiglia e tempo libero”. L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina le recenti novità normative e di prassi legate al welfare aziendale, ai fringe benefit e ai premi di risultato, fornendo uno strumento di analisi e di aggiornamento. Nel documento dal titolo “Le nuove frontiere del welfare aziendale in virtù delle più recenti evoluzioni normative e di prassi” si passa dalla definizione di welfare aziendale all’individuazione delle categorie dei destinatari fino ad arrivare, esaminando le più recenti risposte a interpelli fornite dall’Agenzia delle Entrate, alle politiche di welfare come strumenti strategici per promuovere una cultura aziendale basata anche sul rispetto dell’ambiente, sull’equità sociale e sulla valorizzazione delle risorse umane. Spazio poi ai premi di risultato e ai fringe benefit con le novità e le previsioni della legge di Bilancio 2024.
Inps: Fondo di integrazione salariale, causale riorganizzazione – Chiarimenti
Inps: Fondo di integrazione salariale, causale riorganizzazione – Chiarimenti
Con il mess. n. 1509 del 17.04.2024 l’ INPS ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle tipologie di interventi strutturali che possono integrare la causale “riorganizzazione aziendale” nelle istanze di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS.
Il Messaggio fa seguito alla circ. n. 109 del 5.10.2022 con cui l’ INPS aveva illustrato i criteri per l’esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal FIS per le causali straordinarie, così come disciplinate dal D.M. n. 33/2022 , in attuazione dell’art. 1, c. 199, della L. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), integrata dal D.L. n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022, nell’ambito della complessiva rivisitazione del sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, con modifiche al D.M. n. 94033/2016 recante i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria (CIGS).
Per quanto concerne il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), la riforma del 2022 è stata attuata nella direzione di un ampliamento delle tutele alle aziende con organici al di sotto dei 15 dipendenti, con il duplice obbiettivo di semplificare i criteri di ammissione all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi e ridurre gli oneri a carico delle aziende vista anche la limitata consistenza degli organici.
Sulla base di tale presupposto, l’ INPS ha fornito utili precisazioni relativamente alla causale di “ riorganizzazione aziendale” .
L’ Istituto ha ricordato che detta causale si concretizza nella necessità del datore di lavoro di realizzare interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale , commerciale , produttiva o di prestazione di servizi , all’interno di un programma finalizzato ad un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze al fine di valorizzare le professionalità dei propri dipendenti.
La causale presenta elementi contraddistintivi rispetto ad altre causali previste dal Fondo di Integrazione Salariale ( FIS ). In primo luogo, la programmazione e predisposizione degli interventi da svolgere rende tale causale svincolata dal requisito dell’imprevedibilità generalmente richiesto per le altre causali di accesso al Fondo. Inoltre, non viene richiesto che il datore di lavoro versi in una situazione di crisi o andamento involutivo della produzione, anzi il datore di lavoro richiedente deve comunicare gli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione che intende adottare.
L’ INPS, in linea con la ratio della riforma , ha precisato che “ integrano la causale della riorganizzazione anche quegli interventi di ristrutturazione dei locali che generano un riammodernamento e/o un ampliamento della struttura, finalizzato a rispondere al meglio ai bisogni della propria clientela, rendendo il servizio offerto più funzionale e variegato e consentendo, così, all’azienda di posizionarsi ad un livello superiore nel mercato…. “.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, integrano la causale interventi che vanno dall’ ampliamento della superficie di camere e bagni privati; alla creazione di sale ed aree comuni; al rinnovamento dell’arredo e della dotazione delle camere recanti un miglioramento della struttura ricettiva , sino alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo della struttura, tra cui il rifacimento della facciata ed i relativi infissi, e l’eliminazione di barriere architettoniche.
Queste azioni – secondo INPS – si configurano come strategie commerciali e di marketing volte alla rivalutazione dell’attività e consentono, quindi, all’azienda di superare un’arretratezza strutturale e produttiva, allineandosi agli standard di settore, accrescendo la propria competitività attraverso una maggiore qualità dei servizi offerti.
Inps: Congedo parentale – Istruzioni operative 2024-2025
Inps: Congedo parentale – Istruzioni operative 2024-2025
Circolare INPS 18 aprile 2024, n. 57: Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024. Istruzioni operative e contabili.
Scarica la Circolare INPS 57/2024