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Collegato Lavoro : Smart working, le comunicazioni obbligatorie decorrono dall’ inizio effettivo

A partire dal 12 gennaio 2025, i datori di lavoro che intendono collocare i propri lavoratori in smart working devono segnalare l’attivazione della modalità di lavoro agile entro 5 giorni. Diversamente, la circolare n. 6 del 27.03.2025  ha precisato che in caso di cessazione anticipata, il termine dei 5 giorni decorre dalla nuova data dalla quale si interrompe il lavoro agile.   

Il Collegato Lavoro è intervenuto con alcune norme di semplificazione e regolazione, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti a termine e in somministrazione, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.

Tra gli interventi, l’ art. 14 della Legge 13 dicembre 2024, n.203 ( cd. Collegato Lavoro ) ha apportato modifiche al termine per le comunicazioni obbligatorie previsto all’art. 23, c. 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 il quale a stabilisce che “il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile”.

L’obbligo di comunicazione , previsto per l’attivazione della copertura INAIL per i rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, è stato oggetto di una progressiva semplificazione durante gli anni della pandemia. (Lavoro agile, sicurezza e tutela assicurativa).

L’ ultimo intervento in ordine di tempo è quello risalente al Decreto ministeriale n. 149/2022, attuativo del dall’art. 41-bis del DL 21 giugno 2022, n. 73 ( Decreto semplificazioni ), contenente le previsioni delle modalità di assolvimento dell’obbligo di comunicazione telematica delle informazioni attinenti all’accordo di lavoro agile previsti dall’art. 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Nonostante la semplificazione, restavano alcune incertezze a livello pratico, soprattutto per quanto riguarda la tempistica di invio della comunicazione. Nella prima formulazione della legge n. 81/2017 veniva richiamato l’art. 9-bis del DL n. 510 del 1996 relativo alle comunicazioni obbligatorie per le assunzioni ( UNILAV ), lasciando in sospeso dubbi sulla necessità di inviare la comunicazione entro il giorno precedente l’inizio della prestazione in modalità agile.

In merito si era venuto a creare un vero e proprio vuoto normativo al quale il Ministero del Lavoro, nel corso del 2022, aveva tentato di rimediare con una serie di comunicati e faq pubblicati sul proprio sito istituzionale, per fornire indicazioni prive però di un effettivo valore legale.

Sul tema, come noto, è intervenuto al termine del 2024 il Collegato Lavoro dando così un riscontro normativo a prassi ormai consolidate.

Con la circolare 27.03.2025, n. 6   il Ministero del Lavoro ha voluto fare il punto sulle novità introdotte ricordando che, ai fini della sua regolarità amministrativa e della prova, l’accordo individuale tra le parti deve essere stipulato in forma scritta.  

Il Ministero precisa che il termine per la comunicazione al Ministero non decorre , però, dalla data dell’accordo bensì da quello dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro in modalità agile. Per meglio chiarire il decorso del termine, vengono forniti una serie di esempi :

1.       Per la stipula dell’accordo : I cinque giorni decorrono dall’effettivo inizio della prestazione che normalmente differisce dalla data di stipula dell’accordo ;  

2.       Per la proroga o modifica dell’accordo : I cinque giorni decorrono dalla conclusione dell’accordo con cui viene disposta la rettifica ;

3.       Per la cessazione anticipata : I cinque giorni decorrono dalla data di cessazione.

Nulla cambia per le modalità di comunicazione che restano quelle disciplinate dal Decreto n. 149/2022. Restano invariate anche le sanzioni previste in via amministrativa dal D.Lgs. n. 276/2003 in caso di omessa o tardiva comunicazione per i datori di lavoro che non rispettano la normativa prevista : da 100 a 500 € per ciascun lavoratore.

Per quanto attiene alla Pubblica Amministrazione, considerato  che la disciplina del lavoro agile si applica al rapporto di pubblico impiego solo in quanto compatibile, il Ministero del Lavoro ricorda che resta invariato il termine stabilito dall’art. 9-bis del DL n. 510/1996. Pertanto i datori di lavoro pubblici potranno continuare ad effettuare le comunicazioni entro il giorno 20 del mese successivo all’ inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.

Fonte: Lavorosi.it

Inps: Nuovi importi per l’indennità di malattia e maternità

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Con la Circolare 2 aprile 2025, n. 72  l’ INPS comunica i nuovi importi per l’ indennità di malattia , maternità e paternità da prendere come base di calcolo per la determinazione delle prestazioni economiche nell’anno 2025.

Fonte: INPS

Contratto di somministrazione: i chiarimenti forniti dalla Circolare del Ministero del Lavoro

Fin dal momento di emanazione del cosiddetto Collegato lavoro (Legge 13 dicembre 2024, n. 203), si sono auspicati chiarimenti del Ministero del lavoro che fossero utili a facilitarne l’applicazione da parte delle imprese.

I chiarimenti sono ora arrivati grazie alla circolare n. 6 del 27.03.2015, che qui consideriamo per le indicazioni fornite a proposito delle modifiche apportate dal Collegato lavoro alla disciplina della somministrazione di lavoro.

Prima dell’intervento del Collegato lavoro, l’art. 31, comma 1, del Dlgs. n. 81/2015, tra l’altro, prevedeva: “ Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025”.

Il Collegato lavoro ha cancellato le disposizioni appena riportate, relative alla fattispecie in cui il lavoratore intratteneva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’agenzia ed era inviato a termine presso un’impresa utilizzatrice.

La Circolare evidenzia esplicitamente le conseguenze della cancellazione, sottolineando che da essa deriva il seguente principio: “…in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi [si produce] la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”.

Sulla normativa da cui discende tale conseguenza, la Circolare non si dilunga più di tanto, potendosi comunque rilevare che essa deriva dall’applicazione della normativa in materia di contratto a tempo determinato (in particolare, art. 34, comma 2, Dlgs. n. 81/2015 in tema di missione a termine che, fra l’altro, rinvia all’art. 19, comma 1, del medesimo decreto, secondo il quale i contratti di lavoro a tempo determinato non possono superare i 24 mesi).

La Circolare affronta, inoltre, una questione di diritto transitorio, considerando in particolare l’ipotesi di contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore del Collegato lavoro.

A tal riguardo, essa afferma: “…il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’articolo 19 comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015, deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data considerata” (l’art. 19, comma 2, trattando della successione di più rapporti a termine tra gli stessi soggetti, comunque conferma il limite dei 24 mesi).

Ancora più esplicitamente, la Circolare afferma “… Pertanto, ai fini del calcolo del suddetto periodo di 24 mesi, si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della modifica normativa in esame, senza computare le missioni già svolte in vigenza della precedente disciplina”.  

Le disposizioni cancellate dal Collegato lavoro prevedevano, come risulta dal testo riportato sopra, che sino al 30 giugno 2025 il superamento dei 24 mesi non comportava l’imputazione del rapporto di lavoro all’utilizzatore.

La Circolare interviene anche su questo aspetto, affermando “…Al contempo, secondo il principio tempus regit actum, le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12 gennaio 2025, potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato.

Tuttavia, in quest’ultima ipotesi i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12 gennaio dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi, previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015”.

A fronte di una formulazione niente affatto univoca, si può ipotizzare che, ai fini del superamento del limite di 24 mesi, dalla Circolare venga considerato neutralizzabile il periodo di continuazione della missione dal 12 gennaio 2025 al 30 giugno 2025 ( Somministrazione a tempo indeterminato : le questioni al vaglio della Corte di Giustizia UE ) . 

Il Collegato lavoro modifica, inoltre, integrandolo, il numero di casi in cui il legislatore ammette un espresso esonero dall’osservanza dei limiti numerici previsti in tema di somministrazione a tempo determinato, secondo in quale il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.

In particolare, il Collegato, oltre alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle agenzie, esenta dal rispetto del limite percentuale anche le assunzioni con contratto di somministrazione a tempo determinato che riguardino:

  1. lavoratori in mobilità (articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223);
  2. lavoratori disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
  3. lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati
  4. lavoratori assunti a termine in fase di avvio di nuove attività, da imprese start-up innovative, per attività stagionali, per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi, per sostituzione di lavoratori assenti o lavoratori di età superiore a 50 anni.

A questo riguardo, la Circolare si limita a richiamare le innovazioni intervenute.

Essa, inoltre, utilmente elenca tutte le categorie di lavoratori le cui assunzioni a termine da parte di agenzie non richiedono l’indicazione di una causale giustificativa, come previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) del Collegato lavoro.  

Somministrazione : In rassegna le novità del Collegato Lavoro ; Milleproroghe e Legge di bilancio

a cura di WST Law & Tax

Fonte: Lavorosi.it

Dal bisogno alla risposta: come migliorare la percezione di sicurezza nelle città

La sicurezza urbana è un tema centrale per la qualità della vita nelle nostre città. In alcune realtà, come evidenziato in recenti articoli riguardanti Verona, i residenti hanno scelto di autotassarsi per finanziare servizi di vigilanza privata, cercando di supplire alle carenze percepite nell’azione delle amministrazioni locali. Tuttavia, una collaborazione efficace tra le forze dell’ordine e gli istituti di vigilanza privata già operanti sul territorio potrebbe migliorare significativamente la percezione di sicurezza dei cittadini, rendendo superflue iniziative di questo genere.

Il protocollo “Mille occhi sulla città”, avviato nel 2010 dal Ministero dell’Interno italiano, rappresenta un esempio concreto di tale sinergia. Questo accordo coinvolge le forze dell’ordine, gli enti locali e gli istituti di vigilanza privata, con l’obiettivo di creare una rete integrata di sorveglianza sul territorio. Gli istituti di vigilanza, attraverso le loro pattuglie, collaborano quotidianamente con le forze di polizia nella sorveglianza e vigilanza del territorio, segnalando anomalie e situazioni potenzialmente pericolose.

La figura della guardia particolare giurata (GPG) svolge un ruolo cruciale in questo contesto. Le GPG sono impiegate da istituti di vigilanza privata e, oltre ai compiti tradizionali, possono essere coinvolte in attività di sicurezza sussidiaria, come la vigilanza presso infrastrutture critiche, il trasporto di valori e la sorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Questa estensione delle loro funzioni, regolamentata da specifiche normative, consente una maggiore integrazione con le forze dell’ordine, potenziando l’efficacia delle attività di prevenzione e controllo sul territorio. La presenza costante e visibile di questi operatori sul territorio favorisce la costruzione di un rapporto di fiducia con i cittadini, facilitando la raccolta di informazioni utili e la prevenzione di fenomeni criminosi.

La percezione di sicurezza dei cittadini è influenzata infatti non solo dalla presenza fisica delle forze dell’ordine, ma anche dalla qualità delle relazioni instaurate con la comunità. Una collaborazione strutturata e integrata tra forze dell’ordine e istituti di vigilanza privata può contribuire a creare un ambiente più sicuro, riducendo la necessità per i cittadini di ricorrere a soluzioni autonome e costose.

L’esperienza di Verona evidenzia insomma la necessità di ripensare le strategie di sicurezza urbana, puntando su una maggiore integrazione tra pubblico e privato.

Di seguito, una selezione di articoli di stampa che approfondiscono il tema trattato, con particolare riferimento alla situazione di Verona:

https://www.cronacadiverona.com/vigilanza-privata-pagano-i-residenti-la-questione-sicurezza-resta-sempre-in-primo-piano

https://tgverona.telenuovo.it/politica/2025/02/21/sicurezza-in-centro-bertaia-lista-tosi-i-residenti-utilizzeranno-una-vigilanza-privata