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SECURINDEX: Vigilanza, come ti vorrei – Milano, 16/04/2025 ore 14:30

Securindex organizza il seminario “Vigilanza, come ti vorrei” il giorno 16 aprile 2025, dalle ore 14:30, presso il Camplus Turro di Milano.

La carenza di risorse umane tecnico/operative continua a rimanere un problema serio per le imprese di sicurezza che, malgrado gli aumenti salariali del 2024, stentano a trovare il personale necessario per completare gli organici.

Il sondaggio di securindex condotto a fine marzo segnala la necessità di aumentare ancora le retribuzioni, comprendendo benefit e servizi in convenzione, mentre la maggioranza dei clienti pubblici e privati chiede operatori maggiormente formati e in posesso delle certificazioni personali.

Appare evidente che il settore deve compiere altri sforzi per rendersi più attraente sul mercato e di questo si parlerà il 16 aprile al Camplus Turro di Milano (via Stamira d’Ancona, 25 – parcheggio interno). Nel seminario di 4 ore interverranno gli HR director dei grandi gruppi del settore, le Associazioni di categoria e rappresentanti della grande utenza e verranno presentate tecnologie e servizi innovativi per la sicurezza, la formazione e il welfare.

Programma

14:30 Registrazione – welcome coffee

15:00 “Vigilanza, come ti vorrei” i dati del sondaggio 2025 di securindex

15:30 “No guardie, no clienti! Come uscire dalla crisi?” tavola rotonda con HR director, ANIVP, ASSIV, UNIV

16:30 Coffee break

16;45 “Proposte e soluzioni per aumentare l’appeal” presentazioni di Reveal, Sangiorgio, securindex formazione, familyùhappy

17:45 “Vigilanza come ti vorrei” tavola rotonda con Pieluigi Martusciello, Fabio Guarino, Paolo Piccinelli, Giuseppe Naro, Stefano Piroddi

19:00 Happy hour

Seminario per owner e C-level con rilascio di attestato di partecipazione a richiesta.

Info e iscrizioni disponibili a questo link.

Nelle gare vige il principio dell’unicità dell’offerta. Ogni operatore economico può presentare una sola proposta

Nelle gare, la possibilità di presentare più proposte contrattuali – compatibili o incompatibili tra loro – deve essere espressamente prevista dalla lex specialis di gara. Altrimenti vige il principio dell’unicità dell’offerta.
E’ quanto ha specificato l’Autorità Anticorruzione con il parere di precontenzioso n. 90, approvato dal Consiglio di Anac l’11 marzo 2025.

La delibera riguarda una procedura di gara della prefettura di Caserta finalizzata alla selezione di operatori economici con i quali concludere un accordo quadro per l’affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri, da ospitare in centri fino a 50 posti. 

“Il principio di unicità dell’offerta, che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco – sottolinea Anac -, è posto a presidio del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico e a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti rispettosi della lex di gara che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione”.

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/281534687/Parere+di+precontenzioso+n.+90+del+11+marzo+2025.pdf/eb3e80b8-b53d-be52-6111-d03701d18e2e?t=1743495811657

Fonte: ANAC

Anac: Gara annullata in autotutela perché non individuato il corretto contratto di lavoro

Nell’individuare il Contratto nazionale di lavoro da applicare al personale impiegato nell’appalto, la Stazione appaltante è tenuta a seguire la metodologia indicata dal Codice dei contratti pubblici e dal recente Correttivo, verificando, in particolare, la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto con le prestazioni dedotte nell’appalto. 

La corretta individuazione, nel bando di gara, del contratto collettivo applicabile, stante l’obbligo per l’operatore economico che adotti un diverso CCNL di dimostrare l’equivalenza delle tutele, risponde alla finalità di garantire che al personale impiegato nell’appalto siano riconosciute le giuste tutele economiche e normative, e che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati.
E’ quanto ha chiarito Anac con il parere di precontenzioso N. 75 approvato dal Consiglio dell’Autorità del 3 marzo 2025, e recepito dalla stazione appaltante che ha provveduto ad annullare in autotutela gli atti di procedura di gara come richiesto da Anac.

L’atto dell’Autorità, di particolare importanza perché riguarda l’applicazione corretta del correttivo del Codice appalti in materia di contratto nazionale, faceva riferimento ad una gara di servizio di trasporto sanitario secondario nonché di servizio di trasporto materiale biologico, per un periodo di vigenza del contratto di 36 mesi, con importo a base di gara di 7.963.874,98 euro, da parte della stazione appaltante ASST Melegnano e della Martesana.

“La ratio che sorregge gli obblighi normativamente imposti dall’articolo 11 del Codice appalti, tanto sulla Stazione appaltante (individuazione negli atti di gara del CCNL applicabile) quanto sull’operatore economico (dimostrazione, in caso di applicazione di un diverso CCNL, che siano garantite tutele normative ed economiche equivalenti) è da ricercarsi nella duplice volontà del legislatore di apprestare un’adeguata tutela ai lavoratori impiegati nell’appalto e di garantire la corretta esecuzione della commessa”, scrive Anac nella delibera di precontenzioso. “Come affermato dalla giurisprudenza la corretta applicazione dei contratti collettivi conformemente alle rispettive sfere di applicabilità costituisce condizione imprescindibile per il regolare funzionamento del mercato del lavoro e per il dispiegarsi di una leale concorrenza tra imprese, in quanto finalizzata a garantire sia che il personale impiegato venga adeguatamente tutelato per la parte giuridica e per quella economica, sia che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati”.

“Nel caso di specie, la Stazione appaltante non ha fornito alcuna prova di aver adottato la metodologia descritta nell’allegato I.01 del Codice, né di quella previamente suggerita dall’Autorità nella relazione illustrativa del bando tipo n. 1/2023, per l’individuazione del CCNL applicabile. Inoltre, tenuto conto di quanto rilevato dall’istante in merito alle ricerche effettuate sull’archivio del contratti del CNEL e dei contenuti della documentazione di gara, va rilevato che il CCNL Multiservizi non risulta strettamente connesso alle prestazioni oggetto dell’appalto, che afferiscono all’area socio-sanitaria e richiedono una specifica competenza e formazione professionale da parte degli addetti al servizio di trasporto in ambulanza”.

Per questo l’Autorità ha chiesto alla stazione appaltante di annullare la gara e, in sede di riedizione della gara, di “individuare il Contratto nazionale applicabile secondo il dettato dell’articolo 2 dell’allegato I.01 del Codice, determinando i conseguenti costi della manodopera.

Parere di precontenzioso n. 75 del 3 marzo 2025.pdf

Fonte: ANAC

Rinnovato il protocollo tra Garante privacy e Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, e il Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, Danilo Papa, hanno sottoscritto oggi il rinnovo del protocollo d’intesa che nel 2021 ha sancito l’avvio di una reciproca collaborazione istituzionale.

Il nuovo protocollo conferma la collaborazione tra le due Istituzioni chiamate ad affrontare le sfide connesse all’accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di gestione dell’organizzazione del lavoro, della produzione e dell’erogazione dei servizi (ad es., formazione a distanza, smartworking). Il documento definisce inoltre con maggiore chiarezza gli ambiti e le attività di possibile sinergia tra le due istituzioni, attraverso la condivisione di informazioni e il coordinamento di eventuali attività di verifica in ambito lavorativo nel settore pubblico e privato.

Con il protocollo, che ha la durata di tre anni, i due organismi si impegnano anche a organizzare incontri periodici su materie di interesse comune e a promuovere campagne di informazione e attività formative.

Scarica il Protocollo

Fonte: Garante Privacy