Il 29 maggio 2019 il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare,  a firma del Prefetto Stefano Gambacurta, ad oggetto: “Modalità di rilascio dei certificati medici necessari che devono essere presentati dai detentori di armi. Ordinanza cautelare del TAR Lazio 14 maggio 2019, n. 2807/2019”.

L’atto fa seguito ad una precedente circolare del Ministero dell’Interno, datata 12 settembre 2018, esplicativa del  Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n.  104, di cui ASSIV ha dato conto il 10 Settembre 2018, ed avente ad oggetto: Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 104 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.

La presente circolare del maggio 2019 porta a conoscenza del fatto che  un medico militare ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Venezia aveva ritenuto non validi i certificati da lui emessi in considerazione del suo stato di quiescenza.

Il TAR Lazio, con ordinanza cautelare 2807 del 15 maggio us ha sospeso non solo il provvedimento impugnato in via principale, ma anche la circolare del 12 settembre 2018 in parte qua.

Il Ministero dell’Interno ha avviato tutte le procedure per interporre appello al Consiglio di Stato verso l’ordinanza emessa dal Giudice amministrativo di primo grado.

Nelle more della definizione del procedimento, il Ministero dell’Interno fornisce alcune necessarie indicazioni sull’ambito di applicazione della citata Ordinanza del TAR Lazio. In particolare: “Il provvedimento cautelare produce effetti tra le parti, sicchè l’Amministrazione (Questura di Venezia), in questa fase non può rifiutare di prendere in considerazione i certificati rilasciati dal medico militare in ausiliaria che ha proposto il ricorso in argomento”.

Difatti “la sospensione dell’esecuzione di un atto a contenuto generale è naturaliter limitata tra le parti in causa e a beneficio soltanto di alcuni soggetti, e cioè di quelli che abbiano richiesto la sospensione”.

Il Ministero quindi sottolinea che ad eccezione dei rapporti con il soggetto che ha proposto il gravame su cui si è pronunciato il TAR Lazio, la circolare del 12 settembre 2018 deve al momento considerarsi in vigore anche nella parte in cui stabilisce che il certificato previsto per l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 38, TULPS può essere rilasciato solo dal medico militare, dalla polizia di Stato e dei Vigili del fuoco in servizio.