Con il Messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con causale COVID-19, per le quali è stato richiesto anche l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento.

Il testo ricorda che, ai sensi dell’art. 22 quater, comma 4, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020 (introdotto dall’art. 71, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020), nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS, l’Istituto autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

Dopo aver richiamato la Circolare n. 78 del 27 giugno 2020, che riguardava le istruzioni relative alle domande presentate all’Istituto per il pagamento diretto, il Messaggio illustra dettagliatamente le novità tecnico-procedurali per le domande con le quali è stato richiesto anche l’anticipo del 40% del pagamento, con particolare riferimento alle seguenti operazioni:

  • richiesta anticipo 40% per la Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
  • richiesta anticipo 40% per l’assegno ordinario (Fondi di solidarietà) e per la Cassa integrazione in deroga (CIGD)
  • inserimento dei dati di pagamento dell’anticipo propedeutici per la protocollazione della domanda;
  • annullamento dell’anticipo di pagamento 40%;
  • annullamento della domanda;
  • modifica coordinate IBAN per il pagamento dell’anticipo del 40%.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali