La giurisprudenza del lavoro consolida un orientamento sempre più netto sul ruolo del contratto collettivo leader di settore. Non più una semplice opzione negoziale, ma un parametro vincolante per garantire equilibrio competitivo e tutela del lavoro. Le recenti pronunce dei Tribunali di Milano e Trani ne offrono una chiara conferma.
La giurisprudenza del lavoro sta tracciando un solco sempre più netto e definito attorno a un principio fondamentale: il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative non è una semplice opzione disponibile sul “mercato” della contrattazione, ma il parametro obbligato di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore, a maggior ragione quando lo fanno attraverso contratti di appalto.
Due recenti pronunce dei Tribunali di merito, segnatamente il decreto del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2025 e la sentenza del Tribunale di Trani del 10 marzo 2026 — lo confermano con forza, affrontando contesti settoriali diversi ma giungendo a conclusioni convergenti e di grande rilievo sistematico per l’intero sistema delle relazioni industriali italiano.
Il filo conduttore che attraversa entrambe le pronunce è chiaro: un’impresa non può sottrarsi all’applicazione del CCNL leader del proprio settore attraverso l’adesione a contratti collettivi alternativi, sottoscritti da organizzazioni prive del necessario radicamento e rappresentatività nel comparto di riferimento. Farlo, significa pregiudicare la tenuta dell’intero sistema di relazioni industriali e, in questo modo, porre in essere una condotta antisindacale rilevante ai sensi dell’art. 28 della L. 300/1970.
La rappresentatività, hanno precisato i giudici, valore cardine su cui si fonda un dialogo effettivo tra le parti sociali, non si misura in astratto né si desume dalla mera sottoscrizione di un contratto collettivo o dalla presenza formale in organismi istituzionali nazionali. Essa richiede una valutazione concreta e settoriale, fondata sulla diffusione reale nel comparto, sulla continuità dell’azione sindacale, sul numero di lavoratori e imprese che effettivamente applicano quel contratto. È su questi parametri che il CCNL leader si distingue e si impone come riferimento ineludibile.
Il decreto del Tribunale di Milano assume particolare rilievo per il settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza, in quanto applica per la prima volta con piena efficacia la norma introdotta dal legislatore nel 2024, che ha rafforzato la funzione del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo negli appalti privati e che ha individuato come leader di tale settore il contratto sottoscritto da ASSIV, AGCI, ANIVP, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP ed UNIV con le controparti sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.
La portata di questa norma va ben oltre la mera tutela retributiva dei singoli lavoratori: difatti, il giudice milanese chiarisce che essa attribuisce alle parti firmatarie del contratto leader una vera e propria funzione di verifica e controllo del rispetto delle regole del mercato del lavoro nel segmento degli appalti, con il compito istituzionale di prevenire e contrastare i fenomeni di dumping contrattuale. Violare questa funzione — applicando ai lavoratori impiegati in appalto un contratto collettivo complessivamente deteriore rispetto a quello leader — non è una scelta imprenditoriale legittima, ma una condotta antisindacale che il giudice è chiamato a reprimere e rimuovere.
La comparazione tra contratti, peraltro, non può essere fatta in modo selettivo, isolando singole voci retributive favorevoli ma deve essere complessiva e strutturale, tenendo conto di tutti gli istituti economici e normativi, a riprova del valore aggiunto del CCNL leader, che rappresenta un vero e proprio presidio di legalità per il proprio settore di riferimento.
Nel solco della pronuncia milanese, si inserisce la recentissima sentenza del tribunale di Trani (sent. 622/2026 del 10 marzo 2026) che affronta invece il tema del cambio unilaterale di contratto collettivo, chiarendo che la libertà di iniziativa economica e la libertà associativa dell’imprenditore trovano un limite invalicabile nei diritti collettivi riconosciuti dall’ordinamento alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Un’impresa può legittimamente aderire a una diversa associazione datoriale o scegliere di applicare un contratto collettivo diverso da quello storicamente vigente nel settore. Ma non può farlo unilateralmente, ignorando il ruolo e le prerogative delle organizzazioni che quel settore lo hanno costruito e regolato nel tempo. Abbandonare il contratto leader senza un previo accordo con le organizzazioni firmatarie significa privare queste ultime della funzione normativa e regolatoria che l’ordinamento ha loro riconosciuto, e questo è sufficiente a integrare una condotta antisindacale, indipendentemente dall’elemento soggettivo e indipendentemente dal fatto che il nuovo contratto presenti, su singoli istituti, trattamenti nominalmente equivalenti.
Le due pronunce, lette insieme, offrono un messaggio inequivocabile per tutte le imprese del settore: il CCNL leader non è un costo aggiuntivo da aggirare attraverso contratti alternativi di minor tutela, rappresentando un parametro ineludibile di garanzia con riferimento alle condizioni di concorrenza leale tra le imprese e condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori.
Le imprese che scelgono di rispettare e applicare il contratto leader operano in un mercato più trasparente e più giusto, nel quale la competizione si gioca sulla qualità dei servizi e sull’efficienza organizzativa, non al ribasso sulle tutele dei lavoratori. Questo è il valore aggiunto che la contrattazione collettiva di qualità porta con sé: non solo protezione per i lavoratori, ma anche garanzia di un mercato che premia le imprese virtuose.
Per le associazioni datoriali comparativamente più rappresentative, queste sentenze rappresentano una conferma del ruolo strategico che svolgono nel sistema delle relazioni industriali e un invito a continuare a investire nella qualità della contrattazione collettiva come strumento di sviluppo e di legalità del mercato.
avv. Antonio Lamberti
Dottore di ricerca in diritto del lavoro
Università degli Studi di Siena
Centro Studi ASSIV








